Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06089/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14032/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale G. Mazzini, n. 142. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA – [OSCURATO:PERSONA]– n. 1849/ 201 5 , depositata in data 5 magg io 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF –ILOR 1990, 1991, 1992 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente il rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR pergli anni 1990 , 1991 e 1992 (per € 81.426,21) in base alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, interessant e le provinciedi Catania, Ragusa e Siracusa .

Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa.

Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione.

In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%».

2. La C.t.p., con sentenza n. 344/02/2012, accoglieva il ricorso della contribuente, compensando le spese di giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva la contribuente, controdeducendo ai motivi di gravame e chiedendo la conferma dell’operato del giudice di prime cure.

4. Con sentenza n. 1849/2015, depositata in data 5 maggio 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di lite.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motiv i .

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, della l egge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 3 – quater, comma secondo, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall’art. 36-bis, comma primo, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistenti, in relazione all’art. 9, comma diciassettesimo, della legge n. 289 del 2002, una sorta di differenza tra profili condonistici e profili restitutori, atti a giustificare una diversità di trattamento tra i contribuenti che avevano già pagato le imposte e coloro che, invece, non vi avevano ancora provveduto.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190 –motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato decaduta la ricorrente dal diritto al rimborso proponendo un’interpretazione tecnicamente errata dell’art. 9, comma diciassettesimo, della legge n. 289 del 2002, ed esprimendo un principio giuridico in espressa violazione con l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, che fissa termini precisi di decorrenza per la formulazione dell’istanza di rimborso.

2. Il primo motivo è fondato.

Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui «con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favor evole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post» (cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 31/05/2013, n. 13760; Cass. 22/02/2018, n. 4291).

Ancora, è stato affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (Cass. 08/04/2022, n. 11540; Cass. 28/02/2020, n. 5498). 3.Il secondo motivo è, parimenti, fondato.

In relazione, infatti, alla doglianza afferente alla decadenza de l termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, vigente dal primo gennaio 2015) ha stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l.31 dicembre 2007, n. 248».

Tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. 01/10/2007, n. 20641; Cass. 07/05/2010, n. 11133; Cass.10/05/2010, n. 11247; Cass. 12/06/2022, n. 9577), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è stata depositata in data 6 novembre 2008, per come riferisce anche la difesa erariale, ed è quindi tempestivo tenuto conto della natura biennale di detto termine e della sua decorrenza (dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica.

Sul precipuo punto, la C.t.r. ha applicato erroneamente la disciplina in argomento e la sentenza va cassata con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulter iori accertamento di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14032/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale G. Mazzini, n. 142. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA]– n. 1849/ 201 5 , depositata in data 5 magg io 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF –ILOR 1990, 1991, 1992 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente il rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR pergli anni 1990 , 1991 e 1992 (per € 81.426,21) in base alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, interessant e le provinciedi Catania, Ragusa e Siracusa . Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa. Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione. In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%». 2. La C.t.p., con sentenza n. 344/02/2012, accoglieva il ricorso della contribuente, compensando le spese di giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva la contribuente, controdeducendo ai motivi di gravame e chiedendo la conferma dell’operato del giudice di prime cure. 4. Con sentenza n. 1849/2015, depositata in data 5 maggio 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di lite. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motiv i . L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, della l egge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 3 – quater, comma secondo, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall’art. 36-bis, comma primo, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistenti, in relazione all’art. 9, comma diciassettesimo, della legge n. 289 del 2002, una sorta di differenza tra profili condonistici e profili restitutori, atti a giustificare una diversità di trattamento tra i contribuenti che avevano già pagato le imposte e coloro che, invece, non vi avevano ancora provveduto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190 –motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato decaduta la ricorrente dal diritto al rimborso proponendo un’interpretazione tecnicamente errata dell’art. 9, comma diciassettesimo, della legge n. 289 del 2002, ed esprimendo un principio giuridico in espressa violazione con l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, che fissa termini precisi di decorrenza per la formulazione dell’istanza di rimborso. 2. Il primo motivo è fondato. Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui «con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favor evole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post» (cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 31/05/2013, n. 13760; Cass. 22/02/2018, n. 4291). Ancora, è stato affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (Cass. 08/04/2022, n. 11540; Cass. 28/02/2020, n. 5498). 3.Il secondo motivo è, parimenti, fondato. In relazione, infatti, alla doglianza afferente alla decadenza de l termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, vigente dal primo gennaio 2015) ha stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l.31 dicembre 2007, n. 248». Tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. 01/10/2007, n. 20641; Cass. 07/05/2010, n. 11133; Cass.10/05/2010, n. 11247; Cass. 12/06/2022, n. 9577), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è stata depositata in data 6 novembre 2008, per come riferisce anche la difesa erariale, ed è quindi tempestivo tenuto conto della natura biennale di detto termine e della sua decorrenza (dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica. Sul precipuo punto, la C.t.r. ha applicato erroneamente la disciplina in argomento e la sentenza va cassata con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso. 4. In conclusione, il ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulter iori accertamento di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che l
Sentenza Cassazione n. 06089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris