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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22573/2022

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corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ECCLESIIS; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio e per lui le eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza nella causa iscritta al n.

RG. 1398/2017 pubblicata in data 9 gennaio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 98/2022 2/1/\ RG 6278-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 'q, 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ECCLESIIS; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio e per lui le eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza nella causa iscritta al n. RG. 1398/2017 pubblicata in data 9 gennaio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 98/2022 2/1/\ RG 6278-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 'q, 2022.
Decreto Cassazione n. 22573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris