CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4279/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 4552 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 novembre2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 4279/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che in forza di sentenza del Tribunale di Como recante condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 5.164,56 (oltre accessori e spese di lite) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nelle more di svolgimento del giudizio deceduto, con successione degli eredi [OSCURATO:PERSONA], Raffaele, Sara, Ester e [OSCURATO:PERSONA]) promossero nell’anno 2005 espropriazione forzata immobiliare in danno dei debitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella procedura spiegarono poi intervento gli stessi procedenti, in virtù di sentenza della Corte di Appello di Milano, la quale, all’esito di appello avverso la sentenza originariamente azionata in executivis, recava condanna degli esecutati a maggior importo (euro 35.000), oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio; avverso detta esecuzione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto di aver estinto il debito mediante il versamento in corso di procedimento della somma di euro 47.045,68, proposero opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. , invocando declaratoria di insussistenza del complessivo credito fatto valere nei loro confronti o, in via subordinata, accertamento dell’ammontare del residuo importo ancora dovuto, al netto di quanto corrisposto; le domande degli opponenti vennero disattese in ambedue i gradi di merito, ma la pronuncia di appello fu cassata da questa Corte (con la sentenza del 15 novembre 2017, n. 29691) con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione; riassunta la controversia ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la decisione in epigrafe indicata ha nuovamente rigettato l’opposizione, condannando parte opponente alla integrale refusione delle spese di lite, partitamente liquidate per ciascun grado di giudizio; r.g. n. 4279/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché Raffaele, Sara, Ester e [OSCURATO:PERSONA]; con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno formulato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalle parti personalmente e dal loro difensore; la rinuncia, debitamente notificata, è stata accettata dal difensore dei controricorrenti, munito di mandato ad hoc; ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23339; Cass.27/06/2022, n. 20598; Cass. 11/10/2017, n. 23912); p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella