CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25177/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diPavia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444cod. proc. pen. del tribunale di Pavia del 7.10.2025, contestando laproporzionalità della pena e la mancanza di una corretta qualificazione, senzatuttavia specificarne le serie ragioni a fondamento. Si lamenta anche lamancanza di motivazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivi oltreche generici, che si pongono anche oltre i limiti di ricorribilità della sentenza. Vainfatti ribadito che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., comeintrodotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorsoavverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivila richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]