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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15785/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Torino, preso atto della richiesta di applicazione della pena concordata con il Procuratore generale e dell'assenza di impugnazione in ordine ai profili di responsabilità, emergenti peraltro dalla sentenza di primo grado, in parziale riforma di quest'ultima, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di tentato furto in abitazione.

2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che non consente neppure di individuare quali siano le doglianze.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Torino, preso atto della richiesta di applicazione della pena concordata con il Procuratore generale e dell'assenza di impugnazione in ordine ai profili di responsabilità, emergenti peraltro dalla sentenza di primo grado, in parziale riforma di quest'ultima, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di tentato furto in abitazione. 2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che non consente neppure di individuare quali siano le doglianze. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 15785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris