CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 22661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi 11 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art.455 cod. pen. per la detenzione di due banconote false. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere sussistente la fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. e non quella di cui all'art. 455 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta la difesa che erroneamente è stato riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto alla detenzione di due banconote trattandosi in realtà di un'azione unitaria. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il primo motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che non rientra tra i motivi per i quali è previsto il ricorso per cassazione. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA].ce este or