CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 19107 del 31/03/2023, il 16/05/2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio di revisione relativo alla condanna dell'istante per triplice omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai punti indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio, in quanto la Corte di appello si è limitata ad affermare l'insussistenza di elementi per formulare una prognosi di qualsiasi segno, omettendo di considerare la documentazione prodotta e la relazione peritale sul contenuto dei dialoghi intercettati. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al merito della richiesta, ove si esaminava dettagliatamente la perizia trascrittiva in correlazione con gli altri elementi prodotti. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata lì dove esclude la possibilità di qualsiasi prognosi, confondendo il piano del giudizio allo stato degli atti con quello del giudizio all'esito del dibattimento. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia con allegata l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data 25/11/2023 con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del ricorrente. Il ricorso è inammissibile per rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, in data 25/11/2023, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata nei confronti del ricorrente. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int