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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24354/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30538/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Oggetto: L. n. 482 del 1985/ art. 17 –ora art. 19 - del TUIR Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1002/03/20 depositata in data 20/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il diniego di rimborso dell’IRPEF versata sulla propria indennità di buonuscita, corrispondente a servizi ammessi a riscatto, la cui contribuzione era stata sostenuta per intero dal medesimo; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo di impugnazione; il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto qui intimato; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985 e dell’art. 17 –ora art. 19 - del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.

TUIR) per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’IRPEF sarebbe stata trattenuta illegittimamente dall’INPS (ex INPDAP), sostituto d’imposta in sede di liquidazione del TFR, non avendo correttamente applicato la L. 482 del 1985 come integrata dalla sentenza Corte Cost. n. 178 del 1986; -il motivo è fondato; - ritiene il Collegio, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23170 del 04/10/2017) che in tema di imposte sui redditi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 27 giugno 1986 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, comma 1, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, della l. n. 482 del 1985, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare a Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.) e delle norme successivamente adottate (in particolare le modifiche apportate all'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986), la riliquidazione dell'imposta, relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, deve avere come presupposto che alla formazione di tale indennità abbiano concorso contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti (o assimilati); - pertanto, nel discostarsi da tal principio, la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente; - le spese del giudizio di merito, sussistendo giuste ragioni, sono compensate; le spese del giudizio di Legittimità sono liquidate secondola soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30538/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Oggetto: L. n. 482 del 1985/ art. 17 –ora art. 19 - del TUIR Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1002/03/20 depositata in data 20/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il diniego di rimborso dell’IRPEF versata sulla propria indennità di buonuscita, corrispondente a servizi ammessi a riscatto, la cui contribuzione era stata sostenuta per intero dal medesimo; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo di impugnazione; il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto qui intimato; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985 e dell’art. 17 –ora art. 19 - del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR) per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’IRPEF sarebbe stata trattenuta illegittimamente dall’INPS (ex INPDAP), sostituto d’imposta in sede di liquidazione del TFR, non avendo correttamente applicato la L. 482 del 1985 come integrata dalla sentenza Corte Cost. n. 178 del 1986; -il motivo è fondato; - ritiene il Collegio, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23170 del 04/10/2017) che in tema di imposte sui redditi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 27 giugno 1986 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, comma 1, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, della l. n. 482 del 1985, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare a Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.) e delle norme successivamente adottate (in particolare le modifiche apportate all'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986), la riliquidazione dell'imposta, relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, deve avere come presupposto che alla formazione di tale indennità abbiano concorso contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti (o assimilati); - pertanto, nel discostarsi da tal principio, la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente; - le spese del giudizio di merito, sussistendo giuste ragioni, sono compensate; le spese del giudizio di Legittimità sono liquidate secondola soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Dichiara compensate le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debit
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