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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 49715/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 21/10/2022 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodedes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente in data 25/10/2023; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modi?., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese, quantificate in euro 2.893,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino che, in data 27/01/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 642, secondo comma, cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 e 178 cod. proc. pen.

In data 11/10/2022, il difensore aveva trasmesso alla Corte di appello formale richiesta di trattazione orale del procedimento la cui udienza era stata fissata per il 21/10/2022 (la Corte d'appello riconosce che la richiesta di trattazione orale era pervenuta via pec solo in data 12/10/2022 alle ore 17.40): ciò in quanto non erano pervenute al predetto difensore la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale entro il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza (termine scadente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), essendo state le stesse inviate solo in data 13/10/2022.

Pertanto, il difensore eccepiva tramite le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec il 15/10/2022 la nullità della notifica contenente la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale chiedendo la remissione in termini per la trattazione orale del procedimento di appello, finalizzato a consentire la presenza del difensore nominato.

Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di prove decisive.

Le valutazioni compiute dalla Corte territoriale risultano caratterizzate da un disordine espositivo che denota la mancanza di coordinazione argomentativa tra le varie proposizioni contenute nella motivazione e la congruenza dei passaggi logici che legano le premesse rispetto alle conclusioni rassegnate.

Nella fattispecie, ricorre certamente il vizio di travisamento delle risultanze probatorie.

La ricostruzione documentale fornita dalla difesa, con cui la sentenza di appello non si confronta, appare collimante con quanto dichiarato dal Savarese nella denuncia di sinistro, inoltrata alla società assicuratrice del mezzo della società Velotto.

Nel respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria (avente ad oggetto la documentazione dimostrativa delle caratteristiche del tratto stradale teatro del sinistro) sulla base del travisamento probatorio denunciato, ha commesso un grave errore di valutazione che si è riverberato in un ulteriore travisamento.

L'acquisizione avrebbe consentito di chiarire il luogo del sinistro, inducendo ad una pronuncia assolutoria dell'imputato.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 642 cod. pen. nonché del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza impugnata, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del Velotto, oltre che dai soggetti gravitanti intorno alla parte civile costituita e agli altri elementi di prova che dovrebbero costituire riscontri positivi o negativi alla dichiarazioni stesse, è caratterizzata, da un lato, da una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il Giudice di merito medesimo ne ha inopinatamente tratto; dall'altro, da risultati probatori diversi da quelli reali, in termini di evidente incontestabilità, posto che il giudice di merito fonda il proprio convincimento su una serie di prove in realtà inesistenti.

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 n. 4, 101 e 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

2.1. Come è noto, il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall'art. 23, dl. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d.

"Ristori-bis"), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d'appello.

La

I. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del primo d.l.

"Ristori", ossia del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha incorporato in sè le norme dei successivi decreti, tra cui anche, per quel che interessa in questa sede, il c.d. dl.

"Ristori-bis", che è stato contestualmente abrogato, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base (anche) ad esso.

L'incorporazione delle norme del decreto "Ristori-bis" è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24 - sostanzialmente non modificato, se non con l'aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC - tra gli articoli 23 e 24 del dl.

Ristori, mediante l'introduzione dei nuovi artt. 23 -bis e 23 -ter, d.l. n. 137 del 2020.

La norma che disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell'emergenza pandemica, è l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla

I. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 dl. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato, con l'aggiunta, nella parte finale, del nuovo comma 7, che estende le disposizioni all'appello avverso le misure di prevenzione e all'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

In base all'art. 1, comma 2,

I. n. 176 del 2020, e sulla scorta di quanto espressamente previsto dall'art. 23-bis, comma 1, di. n. 137 del 2020, a decorrere dal 9 novembre 2020 «...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

2.1.1. Tanto premesso, la disposizione che rileva in questa sede è quella contenuta al comma 2 dell'art. 23-bis, d.l. cit. a norma del quale: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

Per mera completezza, va qui evidenziato che con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola.

Il nuovo articolo 589-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. citato, prevede infatti che: «[l]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio.

Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza.

Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545».

2.1.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come rilevato dall'Ufficio del Massimario (Rel. tematica n. 13 del 07/03/2023), nel caso in cui le conclusioni depositate dal pubblico ministero non vengano immediatamente comunicate al difensore, come invece previsto dal secondo comma del citato art. 23-bis dl. n. 137 del 2020, e siano in conseguenza di ciò trasmesse in ritardo, le ripercussioni processuali che si determinano, secondo la giurisprudenza, sono due, e variano a seconda che la difesa abbia ancora la possibilità di interloquire: sotto questo profilo, non sembra delinearsi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quanto piuttosto due differenti opzioni ermeneutiche a seconda della effettiva possibilità, per le parti private, di poter ancora controdedurre.

Il presupposto pacifico, che connota implicitamente i due orientamenti, è che i termini individuati dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 hanno tutti natura ordinatoria e non perentoria.

2.2. Limitando l'analisi alla prima ipotesi, attesa la peculiarità del caso (nella fattispecie, il ritardo non ha impedito alla parte privata di controdedurre nei termini a lei assegnati), si è riconosciuto che, qualora la comunicazione delle conclusioni del procuratore generale presso la corte di appello venga comunque eseguita prima della scadenza del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (cfr., Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 3, n. 40562 del 05/10/2021, Arduino, n.m.; Sez. 5, n. 11562 del 22/02/2022, Reichard, n.m.; Sez. 4, n. 28225 del 01/06/2022, Zarcone, n.nn.; Sez 5, n. 37259 del 16/6/2022, D'Agosta, n.m.).

2.2.1. Nella fattispecie, si è visto come la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale siano state trasmesse al difensore con un ritardo di due giorni (13/10/2022) rispetto al termine di scadenza (11/10/2022), e quest'ultimo, due giorni dopo il ricevimento delle stesse (15/10/2022), ha comunque eccepito la nullità della notifica contenente la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale e chiesto la remissione in termini per la trattazione orale.

2.2.2. Riconosce il Collegio che, se sul piano astratto, è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole qualora vi sia stata compressione dei in termini temporali, è altrettanto vero che occorre verificare se, nel concreto, la parte privata sia stata comunque messa in condizione di poter efficacemente controdedurre e di esercitare così, senza ingiustificate limitazioni, il proprio diritto di difesa.

Nella fattispecie, si ritiene che detta condizione sia sta assicurata, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia pregiudizio, avendo la parte comunque rispettato i propri termini, compressi di soli due giorni.Inoltre, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del Procuratore generale, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del termine per la trasmissione, per poter avere effetto, deve necessariamente essere specifica.

Questo non si è verificato nella fattispecie, in quanto la difesa non ha in alcun modo spiegato - per esempio - se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del Procuratore generale, ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata (cfr., Sez. 5, n. 40320 del 12/07/2022, Corsano, non mass. in una fattispecie in cui la parte, con le conclusioni presentate aveva chiesto alla Corte di appello un rinvio: nel caso di specie la Corte, richiamando la sentenza Sez. 3, n 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - secondo cui in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale, non ne è espressamente prevista la perentorietà, ha escluso qualunque nullità essendo stata comunque effettuata in tempo utile la comunicazione, sia pur non immediatamente, tanto che il difensore della parte aveva potuto presentare le sue conclusioni, senza alcuna compressione del diritto di difesa; disattende l'eccezione, ritenendo che non si configuri alcuna nullità Sez. 5, n. 45086 del 23/09/2022, Noblea, non mass. in una fattispecie in cui, a fronte della comunicazione in ritardo delle conclusioni, la parte era ancora nei termini di cinque giorni per presentare le proprie, come d'altronde aveva fatto, eccependo in quella sede la tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero ed affermato che la strumentalità della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale rispetto all'esercizio del diritto al contraddittorio impone di considerare che, nel caso di specie, la memoria difensiva ha puntualmente argomentato in relazione al thema decidendum e alle conclusioni dell'Accusa).

Infine, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la richiesta di trattazione orale non dipendeva dalla requisitoria scritta del Procuratore generale, avendo tutte le parti, nel termine di legge, la facoltà di richiederla.

La difesa del Savarese lo ha fatto, ma dopo la scadenza del termine a lei assegnato, per fatto imputabile solo a sé stessa.Di qui, la manifesta infondatezza del motivo di doglianza, che non enuncia la concreta ragione di compromissione ovvero di condizionamento dell'attività difensiva svolta. guMIL

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è ilt-~-, motivo.

La censura deve essere respinta, atteso che il quadro probatorio era completo ed esaustivo e non era necessario disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Invero, la rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado: pertanto, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).

In sentenza, viene chiaramente spiegato il carattere ultroneo dell'adempimento istruttorio, trattandosi "di aspetto non determinante e comunque sufficientemente assodato, potendosi arguire dalla stessa documentazione Telepass agli atti - ove l'ingresso del mezzo in autostrada è contraddistinto dalla sillaba "entr" - che effettivamente il veicolo della Velotto, quel giorno sia entrato nell'autostrada a Napoli alle 10:00 circa della mattina, in direzione di Salerno, e che poi si sia immesso nella stessa autostrada, in direzione opposta, un paio d'ore dopo, partendo da Nocera".

Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

4. Evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come le censure ivi proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto — come ricostruito dai giudici di merito — nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

La Corte territoriale ha motivato sia il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. riconoscendo, con consentita unica motivazione, che "non pertinente è l'argomento difensivo sulla circostanza aggravante contemplata dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen., sia perché questa riguarda l'effettivo conseguimento dell'intento, non l'ammontare del danno lamentato, sia perché l'art. 131-bis cod. pen. non è, per l'appunto, applicabile quando l'offesa non è di particolare tenuità, e tale non può essere considerata la denuncia di un danno di 800 euro che abbia determinato l'attivazione professionale di due periti di parte e di un investigatore privato al fine di evitare che la frode giungesse a compimento.

Ciò a tacere del fatto che Savarese abbia commesso numerosi reati della stessa indole.

Per le ragioni appena esposte, non si può nemmeno sostenere che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen.".

La "sovrapposizione" di motivazione, ovvero l'unicità della stessa, appare ampiamente giustificata dal fatto che, tra i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., avanti tutti natura e struttura oggettiva, oltre alla pena edittale e alle modalità della condotta, è ricompresa l'esiguità del 77/ danno, nella specie, assolutamente inconfigurabile per le ragioni dinanzi esposte (argumentum da Sez. 5, n. 17246 del 19/03/2020, Pascucci, Rv. 279112).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Viene, infine, rigettata la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile in ragione della mancata esplicazione, anche solo attraverso memorie scritte, di un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01), essendosi - di contro - limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass. e, da ultimo, da Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 21/10/2022 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodedes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente in data 25/10/2023; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modi?., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese, quantificate in euro 2.893,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino che, in data 27/01/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 642, secondo comma, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 e 178 cod. proc. pen. In data 11/10/2022, il difensore aveva trasmesso alla Corte di appello formale richiesta di trattazione orale del procedimento la cui udienza era stata fissata per il 21/10/2022 (la Corte d'appello riconosce che la richiesta di trattazione orale era pervenuta via pec solo in data 12/10/2022 alle ore 17.40): ciò in quanto non erano pervenute al predetto difensore la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale entro il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza (termine scadente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), essendo state le stesse inviate solo in data 13/10/2022. Pertanto, il difensore eccepiva tramite le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec il 15/10/2022 la nullità della notifica contenente la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale chiedendo la remissione in termini per la trattazione orale del procedimento di appello, finalizzato a consentire la presenza del difensore nominato. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di prove decisive. Le valutazioni compiute dalla Corte territoriale risultano caratterizzate da un disordine espositivo che denota la mancanza di coordinazione argomentativa tra le varie proposizioni contenute nella motivazione e la congruenza dei passaggi logici che legano le premesse rispetto alle conclusioni rassegnate. Nella fattispecie, ricorre certamente il vizio di travisamento delle risultanze probatorie. La ricostruzione documentale fornita dalla difesa, con cui la sentenza di appello non si confronta, appare collimante con quanto dichiarato dal Savarese nella denuncia di sinistro, inoltrata alla società assicuratrice del mezzo della società Velotto. Nel respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria (avente ad oggetto la documentazione dimostrativa delle caratteristiche del tratto stradale teatro del sinistro) sulla base del travisamento probatorio denunciato, ha commesso un grave errore di valutazione che si è riverberato in un ulteriore travisamento. L'acquisizione avrebbe consentito di chiarire il luogo del sinistro, inducendo ad una pronuncia assolutoria dell'imputato. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 642 cod. pen. nonché del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del Velotto, oltre che dai soggetti gravitanti intorno alla parte civile costituita e agli altri elementi di prova che dovrebbero costituire riscontri positivi o negativi alla dichiarazioni stesse, è caratterizzata, da un lato, da una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il Giudice di merito medesimo ne ha inopinatamente tratto; dall'altro, da risultati probatori diversi da quelli reali, in termini di evidente incontestabilità, posto che il giudice di merito fonda il proprio convincimento su una serie di prove in realtà inesistenti. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 n. 4, 101 e 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. Come è noto, il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall'art. 23, dl. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. "Ristori-bis"), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d'appello. La I. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del primo d.l. "Ristori", ossia del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha incorporato in sè le norme dei successivi decreti, tra cui anche, per quel che interessa in questa sede, il c.d. dl. "Ristori-bis", che è stato contestualmente abrogato, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base (anche) ad esso. L'incorporazione delle norme del decreto "Ristori-bis" è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24 - sostanzialmente non modificato, se non con l'aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC - tra gli articoli 23 e 24 del dl. Ristori, mediante l'introduzione dei nuovi artt. 23 -bis e 23 -ter, d.l. n. 137 del 2020. La norma che disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell'emergenza pandemica, è l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla I. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 dl. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato, con l'aggiunta, nella parte finale, del nuovo comma 7, che estende le disposizioni all'appello avverso le misure di prevenzione e all'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. In base all'art. 1, comma 2, I. n. 176 del 2020, e sulla scorta di quanto espressamente previsto dall'art. 23-bis, comma 1, di. n. 137 del 2020, a decorrere dal 9 novembre 2020 «...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». 2.1.1. Tanto premesso, la disposizione che rileva in questa sede è quella contenuta al comma 2 dell'art. 23-bis, d.l. cit. a norma del quale: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». Per mera completezza, va qui evidenziato che con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola. Il nuovo articolo 589-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. citato, prevede infatti che: «[l]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545». 2.1.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come rilevato dall'Ufficio del Massimario (Rel. tematica n. 13 del 07/03/2023), nel caso in cui le conclusioni depositate dal pubblico ministero non vengano immediatamente comunicate al difensore, come invece previsto dal secondo comma del citato art. 23-bis dl. n. 137 del 2020, e siano in conseguenza di ciò trasmesse in ritardo, le ripercussioni processuali che si determinano, secondo la giurisprudenza, sono due, e variano a seconda che la difesa abbia ancora la possibilità di interloquire: sotto questo profilo, non sembra delinearsi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quanto piuttosto due differenti opzioni ermeneutiche a seconda della effettiva possibilità, per le parti private, di poter ancora controdedurre. Il presupposto pacifico, che connota implicitamente i due orientamenti, è che i termini individuati dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 hanno tutti natura ordinatoria e non perentoria. 2.2. Limitando l'analisi alla prima ipotesi, attesa la peculiarità del caso (nella fattispecie, il ritardo non ha impedito alla parte privata di controdedurre nei termini a lei assegnati), si è riconosciuto che, qualora la comunicazione delle conclusioni del procuratore generale presso la corte di appello venga comunque eseguita prima della scadenza del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (cfr., Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 3, n. 40562 del 05/10/2021, Arduino, n.m.; Sez. 5, n. 11562 del 22/02/2022, Reichard, n.m.; Sez. 4, n. 28225 del 01/06/2022, Zarcone, n.nn.; Sez 5, n. 37259 del 16/6/2022, D'Agosta, n.m.). 2.2.1. Nella fattispecie, si è visto come la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale siano state trasmesse al difensore con un ritardo di due giorni (13/10/2022) rispetto al termine di scadenza (11/10/2022), e quest'ultimo, due giorni dopo il ricevimento delle stesse (15/10/2022), ha comunque eccepito la nullità della notifica contenente la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale e chiesto la remissione in termini per la trattazione orale. 2.2.2. Riconosce il Collegio che, se sul piano astratto, è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole qualora vi sia stata compressione dei in termini temporali, è altrettanto vero che occorre verificare se, nel concreto, la parte privata sia stata comunque messa in condizione di poter efficacemente controdedurre e di esercitare così, senza ingiustificate limitazioni, il proprio diritto di difesa. Nella fattispecie, si ritiene che detta condizione sia sta assicurata, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia pregiudizio, avendo la parte comunque rispettato i propri termini, compressi di soli due giorni.Inoltre, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del Procuratore generale, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del termine per la trasmissione, per poter avere effetto, deve necessariamente essere specifica. Questo non si è verificato nella fattispecie, in quanto la difesa non ha in alcun modo spiegato - per esempio - se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del Procuratore generale, ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata (cfr., Sez. 5, n. 40320 del 12/07/2022, Corsano, non mass. in una fattispecie in cui la parte, con le conclusioni presentate aveva chiesto alla Corte di appello un rinvio: nel caso di specie la Corte, richiamando la sentenza Sez. 3, n 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - secondo cui in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale, non ne è espressamente prevista la perentorietà, ha escluso qualunque nullità essendo stata comunque effettuata in tempo utile la comunicazione, sia pur non immediatamente, tanto che il difensore della parte aveva potuto presentare le sue conclusioni, senza alcuna compressione del diritto di difesa; disattende l'eccezione, ritenendo che non si configuri alcuna nullità Sez. 5, n. 45086 del 23/09/2022, Noblea, non mass. in una fattispecie in cui, a fronte della comunicazione in ritardo delle conclusioni, la parte era ancora nei termini di cinque giorni per presentare le proprie, come d'altronde aveva fatto, eccependo in quella sede la tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero ed affermato che la strumentalità della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale rispetto all'esercizio del diritto al contraddittorio impone di considerare che, nel caso di specie, la memoria difensiva ha puntualmente argomentato in relazione al thema decidendum e alle conclusioni dell'Accusa). Infine, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la richiesta di trattazione orale non dipendeva dalla requisitoria scritta del Procuratore generale, avendo tutte le parti, nel termine di legge, la facoltà di richiederla. La difesa del Savarese lo ha fatto, ma dopo la scadenza del termine a lei assegnato, per fatto imputabile solo a sé stessa.Di qui, la manifesta infondatezza del motivo di doglianza, che non enuncia la concreta ragione di compromissione ovvero di condizionamento dell'attività difensiva svolta. guMIL 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è ilt-~-, motivo. La censura deve essere respinta, atteso che il quadro probatorio era completo ed esaustivo e non era necessario disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Invero, la rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado: pertanto, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). In sentenza, viene chiaramente spiegato il carattere ultroneo dell'adempimento istruttorio, trattandosi "di aspetto non determinante e comunque sufficientemente assodato, potendosi arguire dalla stessa documentazione Telepass agli atti - ove l'ingresso del mezzo in autostrada è contraddistinto dalla sillaba "entr" - che effettivamente il veicolo della Velotto, quel giorno sia entrato nell'autostrada a Napoli alle 10:00 circa della mattina, in direzione di Salerno, e che poi si sia immesso nella stessa autostrada, in direzione opposta, un paio d'ore dopo, partendo da Nocera". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come le censure ivi proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto — come ricostruito dai giudici di merito — nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha motivato sia il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. riconoscendo, con consentita unica motivazione, che "non pertinente è l'argomento difensivo sulla circostanza aggravante contemplata dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen., sia perché questa riguarda l'effettivo conseguimento dell'intento, non l'ammontare del danno lamentato, sia perché l'art. 131-bis cod. pen. non è, per l'appunto, applicabile quando l'offesa non è di particolare tenuità, e tale non può essere considerata la denuncia di un danno di 800 euro che abbia determinato l'attivazione professionale di due periti di parte e di un investigatore privato al fine di evitare che la frode giungesse a compimento. Ciò a tacere del fatto che Savarese abbia commesso numerosi reati della stessa indole. Per le ragioni appena esposte, non si può nemmeno sostenere che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen.". La "sovrapposizione" di motivazione, ovvero l'unicità della stessa, appare ampiamente giustificata dal fatto che, tra i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., avanti tutti natura e struttura oggettiva, oltre alla pena edittale e alle modalità della condotta, è ricompresa l'esiguità del 77/ danno, nella specie, assolutamente inconfigurabile per le ragioni dinanzi esposte (argumentum da Sez. 5, n. 17246 del 19/03/2020, Pascucci, Rv. 279112). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Viene, infine, rigettata la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile in ragione della mancata esplicazione, anche solo attraverso memorie scritte, di un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01), essendosi - di contro - limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass. e, da ultimo, da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 49715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris