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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 47133/2021

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la seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 4,NIA-

1. Con ordinanza in data 17/2/2021, la Corte (li—a-ppello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Bari in data 20/2/2018, irrevocabile il 3/10/2018, di condanna alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e di 18.666,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 - 585 cod. pen., commessi in Casamassima il 23/2/2009; 2) dalla Corte di appello di Bari in data 5/10/2018, irrevocabile il 17/9/2019, di condanna alla pena di 9 anni di reclusione, rideterminata dalla Corte di assise di appello di Bari in 8 anni e 10 mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Bari, Casamassima, Locorotondo, Capurso, Valenzano e Bitritto, dal 1/3/2011 con permanenza.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Monfreda, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia irragionevolmente ritenuto l'insussistenza del medesimo disegno criminoso a partire dalla distanza temporale tra l'episodio di detenzione e spaccio del 23/2/2009 e i 20 episodi di detenzione e spaccio commessi dal marzo 2011 in poi, senza considerare che Monfreda, sin dal 2009, si sarebbe prospettato di commettere vari delitti della stessa specie, attuando, poi, tale proposito con «serialità».

La circostanza che l'associazione per delinquere sia stata contestata a partire dal marzo 2011 sarebbe ininfluente, considerato che Monfreda, dal 2011, avrebbe continuato a commettere reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti come aveva fatto in precedenza.

Né potrebbe ritenersi che il primo delitto sia stato realizzato «in forma individuale e estemporanea», considerato che a) sia l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia gli episodi successivi, riguarderebbero condotte di acquisto e detenzione di stupefacenti; b) Monfreda avrebbe elaborato il programma criminoso già nel 2009, per proseguirlo nel 2011 e 2012, considerato che l'attività di spaccio di stupefacenti presupporrebbe una «attività» che non si esaurisce in un unico episodio, ma che si dispiega nel tempo, disvelando la originaria ideazione criminosa; c) la costituzione dell'associazione nel marzo 2011 non sarebbe un dato significativo, corroborando il dato della sua partecipazione l'esistenza della «unicità del disegno criminoso», essendo l'associazione propaggine di organizzazioni criminali in precedenza operative, nel cui ambito Monfreda avrebbe agito e costituendo detta partecipazione il naturale evolversi dell'originario disegno criminoso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato, da un lato, come le sentenze di condanna non confermassero l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali; e, dall'altro lato, come essa dovesse escludersi in ragione delle non perfette analoghe modalità dei fatti, del non breve arco di tempo in cui essi si erano verificati, della non assoluta identità delle condotte delittuose poste in essere e dell'evidente assenza di un analogo modus operandi.

Infatti, l'episodio oggetto della sentenza sub 1) era stato commesso in data 23/2/2009 e, dunque, ben due anni prima della costituzione della associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto della sentenza indicata sub 2) ed era stato realizzato in forma individuale ed estemporanea, sì da non potersi ritenere riconducibile agli scopi della associazione.

3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra differenti violazioni rende inverosimile che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche quelle ulteriori), evidenziando altresì il contesto del tutto differente in cui reati erano stati commessi, il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto apoditticamente e, quindi, in maniera sostanzialmente aspecifica, che la omogeneità delle violazioni autorizzerebbe a ritenere configurabile una attività unitaria e, pertanto, la presenza di una medesima risoluzione criminosa, in questo modo confrontandosi solo in apparenza con il ragionamento articolato dal Giudice dell'esecuzione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 4,NIA- 1. Con ordinanza in data 17/2/2021, la Corte (li—a-ppello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Bari in data 20/2/2018, irrevocabile il 3/10/2018, di condanna alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e di 18.666,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 - 585 cod. pen., commessi in Casamassima il 23/2/2009; 2) dalla Corte di appello di Bari in data 5/10/2018, irrevocabile il 17/9/2019, di condanna alla pena di 9 anni di reclusione, rideterminata dalla Corte di assise di appello di Bari in 8 anni e 10 mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Bari, Casamassima, Locorotondo, Capurso, Valenzano e Bitritto, dal 1/3/2011 con permanenza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Monfreda, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia irragionevolmente ritenuto l'insussistenza del medesimo disegno criminoso a partire dalla distanza temporale tra l'episodio di detenzione e spaccio del 23/2/2009 e i 20 episodi di detenzione e spaccio commessi dal marzo 2011 in poi, senza considerare che Monfreda, sin dal 2009, si sarebbe prospettato di commettere vari delitti della stessa specie, attuando, poi, tale proposito con «serialità». La circostanza che l'associazione per delinquere sia stata contestata a partire dal marzo 2011 sarebbe ininfluente, considerato che Monfreda, dal 2011, avrebbe continuato a commettere reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti come aveva fatto in precedenza. Né potrebbe ritenersi che il primo delitto sia stato realizzato «in forma individuale e estemporanea», considerato che a) sia l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia gli episodi successivi, riguarderebbero condotte di acquisto e detenzione di stupefacenti; b) Monfreda avrebbe elaborato il programma criminoso già nel 2009, per proseguirlo nel 2011 e 2012, considerato che l'attività di spaccio di stupefacenti presupporrebbe una «attività» che non si esaurisce in un unico episodio, ma che si dispiega nel tempo, disvelando la originaria ideazione criminosa; c) la costituzione dell'associazione nel marzo 2011 non sarebbe un dato significativo, corroborando il dato della sua partecipazione l'esistenza della «unicità del disegno criminoso», essendo l'associazione propaggine di organizzazioni criminali in precedenza operative, nel cui ambito Monfreda avrebbe agito e costituendo detta partecipazione il naturale evolversi dell'originario disegno criminoso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato, da un lato, come le sentenze di condanna non confermassero l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali; e, dall'altro lato, come essa dovesse escludersi in ragione delle non perfette analoghe modalità dei fatti, del non breve arco di tempo in cui essi si erano verificati, della non assoluta identità delle condotte delittuose poste in essere e dell'evidente assenza di un analogo modus operandi. Infatti, l'episodio oggetto della sentenza sub 1) era stato commesso in data 23/2/2009 e, dunque, ben due anni prima della costituzione della associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto della sentenza indicata sub 2) ed era stato realizzato in forma individuale ed estemporanea, sì da non potersi ritenere riconducibile agli scopi della associazione. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra differenti violazioni rende inverosimile che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche quelle ulteriori), evidenziando altresì il contesto del tutto differente in cui reati erano stati commessi, il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto apoditticamente e, quindi, in maniera sostanzialmente aspecifica, che la omogeneità delle violazioni autorizzerebbe a ritenere configurabile una attività unitaria e, pertanto, la presenza di una medesima risoluzione criminosa, in questo modo confrontandosi solo in apparenza con il ragionamento articolato dal Giudice dell'esecuzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]