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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334 cod. pen. a lui contestato al capo c) dell'imputazione mentre confermava la condanna dello stesso Svetti per il reato di riciclaggio di un motocarro, a lui contestato al capo a) dell'imputazione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in due anni e dieci mesi di reclusione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa «con il verbale di sequestro del 29.12.2012 e con l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA], Comando provinciale di Napoli, del 20.12.2017», non è consentito dalla legge perché sollecita una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è permesso in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine al compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Napoli, sulla base di una completa e non illogica valutazione delle prove, ha adeguatamente motivato in ordine sia alla provenienza delittuosa del motocarro - escludendo anche, sempre con un'argomentazione del tutto logica, che questo fosse lo stesso mezzo che era stato sequestrato all'imputato il 29 dicembre 2012 - sia alle operazioni compiute dallo Svetti in modo da ostacolare l'identificazione della predetta provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'abrasione del numero del telaio, nella contraffazione del numero del propulsore e nell'apposizione di una targa già abbinata ad altro veicolo della stessa marca e modello intestato all'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334 cod. pen. a lui contestato al capo c) dell'imputazione mentre confermava la condanna dello stesso Svetti per il reato di riciclaggio di un motocarro, a lui contestato al capo a) dell'imputazione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in due anni e dieci mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa «con il verbale di sequestro del 29.12.2012 e con l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA], Comando provinciale di Napoli, del 20.12.2017», non è consentito dalla legge perché sollecita una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è permesso in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine al compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Napoli, sulla base di una completa e non illogica valutazione delle prove, ha adeguatamente motivato in ordine sia alla provenienza delittuosa del motocarro - escludendo anche, sempre con un'argomentazione del tutto logica, che questo fosse lo stesso mezzo che era stato sequestrato all'imputato il 29 dicembre 2012 - sia alle operazioni compiute dallo Svetti in modo da ostacolare l'identificazione della predetta provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'abrasione del numero del telaio, nella contraffazione del numero del propulsore e nell'apposizione di una targa già abbinata ad altro veicolo della stessa marca e modello intestato all'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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