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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31507/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 186 comma 1, lett. c) D. Lvo n. 285/1992) perché estinto per prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482, in relazione all'art. 477 cod.

Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 482 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che ha già indicato, con motivazione qui non censurabile non risultando manifestamente illogica, le ragioni per cui non è configurabile nel caso di specie il falso cd. grossolano); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 186 comma 1, lett. c) D. Lvo n. 285/1992) perché estinto per prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482, in relazione all'art. 477 cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 482 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che ha già indicato, con motivazione qui non censurabile non risultando manifestamente illogica, le ragioni per cui non è configurabile nel caso di specie il falso cd. grossolano); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 mag
Sentenza Cassazione n. 31507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris