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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11762/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLIDIA [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o siano rigettati e che il ricorrentesia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel gradodalla suddetta parte civile, come da nota spese che allega;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di BaldoniMarco, il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, anche inreplica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimentodell’impugnazione;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/06/2025, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenzadel 02/12/2022 del Tribunale di Perugia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato diestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno cagionato allostesso [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile, nella misura di complessivi € 10.000,00.Secondo i giudici del merito, l’imputato avrebbe costretto il [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente,mediante la minaccia di non corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) a luispettante, a corrispondergli la somma di € 1.000,00, da sottrarre allo stesso TFR (cheammontava a circa € 4.000,00), somma di € 1.000,00 che corrispondeva a parte dell’importoche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza del licenziamento delMaestri.2.

Avverso la suddetta sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugia, MarcoBaldoni ha proposto due ricorsi per cassazione, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese e uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 192, 521 e 530 dello stesso codice.Contesta che, mentre nel capo d’imputazione gli era stato contestato di avereminacciato il [OSCURATO:PERSONA] «di non corrispondergli l’importo dovuto a titolo di ASPI», egli era statocondannato per il diverso fatto storico di avere minacciato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di noncorrispondergli il TFR, con la conseguente violazione del principio, sancito dall’art. 521 cod.proc. pen., della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

Senza che si possasostenere, in senso contrario, «che comunque dall’istruttoria si sarebbe potuto desumere oevincere in qualche modo» la diversa minaccia che avrebbe dovuto essere contestata.Rappresenta inoltre che, poiché l’ASPI non era erogata dal datore di lavoro madall’INPS, la minaccia, da parte del datore di lavoro, di non erogare la stessa ASPI si dovevaritenere del tutto inidonea a esercitare alcuna capacità intimidatoria nei confronti dellapersona offesa (minaccia cosiddetta “inoffensiva”), con la conseguente configurabilità delreato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, lamancanza e/o la manifesta illogicità, nonché la contraddittorietà, della motivazione.Contesta che, nell’escludere che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto a seguitodi un accordo con l’imputato, e col ritenere quindi che questi avrebbe licenziato sua spontelo stesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia: a) non avrebbe considerato che «il Baldoniera molto affezionato al [OSCURATO:PERSONA]», al quale in passato aveva anche prestato dei soldi, e che ilMaestri «era un alacre lavoratore», con la conseguenza che non si comprenderebbe, sulpiano logico, perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sua sponte licenziare il [OSCURATO:PERSONA]; b) avrebbefondato la ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], benché egli, «costituito partecivile, aveva tutto l’interesse a tirare l’acqua al proprio mulino»; c) avrebbe effettuato «unaanalisi parziale e asettica di alcune emergenze probatorie» e avrebbe trascurato le«molteplici emergenze probatorie che depongono per un pactum tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]».Da ciò i lamentati vizi della motivazione, in quanto «basata su alcune parzialiemergenze istruttorie, peraltro neppure esaminate nella loro interezza», secondo quantoanaliticamente evidenziato nel successivo terzo motivo.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, iltravisamento della prova.La Corte d’appello avrebbe: omesso di valutare sia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA], sia l’intercettata (dal [OSCURATO:PERSONA])conversazione “ambientale” del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; effettuatoun’errata e parziale valutazione delle testimonianze sia di [OSCURATO:PERSONA], consulente dellavoro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA] e lapersona offesa, essa sarebbe stata valorizzata solo dal giudice di primo grado e «in modoparcellizzato», omettendo di dare rilievo ad alcuni passaggi della stessa conversazione«allineati alla ricostruzione della vicenda fornita dall’imputato». [OSCURATO:PERSONA] riporta inparticolare la frase, da lui pronunciata, «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avreipagato la disoccupazione capito?» – cioè che non avrebbe licenziato il [OSCURATO:PERSONA] se avessesaputo di dovere versare all’INPS il contributo per l’ASPI – e sostiene che tale fraseevidenzierebbe «che di certo non è stata un’idea né un’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] quella dilicenziare il [OSCURATO:PERSONA]».Tale elemento probatorio contraddirebbe gli assunti fatti propri dai giudici del merito esarebbe corroborato da ulteriori elementi probatori.[OSCURATO:PERSONA] invoca anzitutto le dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro DanteGirolmoni, il quale, oltre a evidenziare che «non è prevista la disoccupazione per dimissioni»– con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dimesso, non avrebbe avuto diritto adalcuna indennità di disoccupazione –, aveva dichiarato che: «il signor [OSCURATO:PERSONA] mi disse, dice:“Lui [cioè il [OSCURATO:PERSONA]] si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione». [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì affermato di presumere che il [OSCURATO:PERSONA] e ilMaestri «si fossero accordati sulla possibilità del licenziamento», valutazione, questa, che,oltre a essere ragionevole alla luce delle ulteriori risultanze probatorie, diversamente daquanto è sostenuto dalla Corte d’appello di Perugia, non costituirebbe solo una «personaleconsiderazione» del dichiarante (terzo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata),dal consulente del lavoro, se non gli avesse chiesto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo perpercepire l’ASPI» e che, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dettoche il [OSCURATO:PERSONA] «si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione», cioè, in sostanza, che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] era un’«idea» dellostesso [OSCURATO:PERSONA].Da tali elementi emergerebbe pertanto che non era stato il [OSCURATO:PERSONA] a volere licenziare ilMaestri ma che questi si sarebbe voluto dimettere ma poiché, dimettendosi, non avrebbepercepito l’ASPI, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore riscontro, in secondo luogo, nelle dichiarazioniche erano state rese dal dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, là dove il [OSCURATO:PERSONA] affermava: «“[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?” e luimi ha risposto “Se trovo un accordo sì”».

Con il che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento «adun accordo da trovare con il [OSCURATO:PERSONA] per poter cessare la propria attività lavorativa ma nonprecludersi la possibilità di percepire l’ASPI».

Ciò dimostrerebbe «che l’idea dellicenziamento fu di [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] lo assecondò, e che l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] eraquello di percepire l’ASPI e, a tal fine fu lui stesso a cercare un “accordo”».Il ricorrente invoca infine le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale,rispondendo alle domande del pubblico ministero, non avrebbe mai affermato di essere statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] ma «si è limitato solo ad accedere all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] perchégenericamente “avevo esigenza”, in pratica non voleva rinunciare al TFR». [OSCURATO:PERSONA] anche le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]: «c’era l’accordo che prendevo i soldi e il resto[cioè i 1.000,00 euro] li avrei riversati»; «Sì, avevamo concordato che mi avrebbe dato i soldial momento della consegna dei soldi».

Che vi fosse stato un «patto condiviso in tutto e pertutto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]» troverebbe conferma anche nella dichiarazione della personaoffesa che in banca «Non sarei potuto andare da solo perché ovviamente [il [OSCURATO:PERSONA]] diceva:“Se ci vai da solo, tu poi dopo i 1.000,00 euro non me li ridai”.

Poi diceva che me li avrebberidati a Natale se lavoravamo… però è tutta retorica, a me i soldi mi servono, non è cheposso fare le cose alla carlona».

E che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse intenzione di licenziare ilMaestri sarebbe stato ammesso da quest’ultimo là dove aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA]«diceva che avrebbe preferito fallire purché pagarmi, piuttosto cambio società, mi diceva».Emergerebbe pertanto l’omessa valorizzazione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], iltravisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la parziale valutazione delle dichiarazioni delMaestri e dell’intercettata conversazione del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato,con i conseguenti vizi della motivazione denunciati con il secondo motivo.3.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 546 dellostesso codice, degli artt. 43, 393 e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt.1 «e ss.» della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,e dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.Espone che, se «la ricostruzione dei presupposti fattuali fosse stata operatacorrettamente», sarebbe stato «ricostruito il pactum intervenuto tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA],volto a permettere a quest’ultimo di cessare la propria attività lavorativa per sua stessavolontà ma non rinunciando a percepire l’ASPI, quindi – unico modo possibile –accordandosi con il [OSCURATO:PERSONA] affinché lo stesso lo licenziasse».Tali fatti, correttamente ricostruiti, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie dicui all’art. 393 cod. pen.Ciò perché, anzitutto, «è la persona offesa [il [OSCURATO:PERSONA]] che propone l’accordo».In secondo luogo, tale accordo integrerebbe un negozio simulato, la cui illiceitàopererebbe «all’esterno, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] (ossia, si badi bene, alla sedicente personaoffesa del delitto di cui all’art. 629 c.p.) di percepire indebitamente un vantaggio economico[l’ASPI] che non gli sarebbe altrimenti spettato a fronte delle dimissioni che aveva deciso dirassegnare».Ne conseguirebbe che non si potrebbe escludere la sussunzione nella fattispecie di cuiall’art. 393 cod. pen.

«perché si tratterebbe di un negozio illecito che mai si sarebbe potutofar valere in sede giudiziaria».

Sfuggirebbe a tale prospettiva «l’ovvio rilievo che illicenziamento (anche se concordato tra le parti come nel caso in esame) [avrebbe] potutoessere impugnato comunque dal [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice del lavoro» e che, «sotto ilversante previdenziale, si sarebbe potuta impugnare la mancata erogazione dell’ASPI».

Nediscenderebbe che «superare il problema della qualificazione giuridica tra l’art. 629 c.p. el’art. 393 c.p. in favore della prima fattispecie incriminatrice sulla sola scorta che la differenzatra due ipotesi di reato risiederebbe nella illiceità della pretesa avanzata dall'imputato nonaltrimenti azionabile in sede giudiziaria risulta essere un errore».Inoltre, «[l]’esito del giudizio civile azionabile […] non funge da discrimen per valutare lalegittimità o meno dell’azione intrapresa e, conseguentemente, nel caso in cui il Baldonisoccombesse, allora inevitabilmente ricadremmo nell’alveo dell’art. 629 c.p. anziché inquello dell’art. 393 c.p.».

Ciò in quanto ciò che «deve fungere da criterio di differenziazionetra le due fattispecie giuridiche in esame, deve essere solo la rappresentazione (fosse anchemeramente ipotetica) insita nel soggetto agente della ingiustizia e del danno che lo stessosubirebbe».

Nel caso in esame, «invece, […] il danno che subirebbe l’asserita personaoffesa nel dover consegnare all’imputato la somma di circa euro 1.000 che quest’ultimosarebbe chiamato a sborsare per contribuire all’ASPI in caso di licenziamento è in realtàafferente ad un importo cui la persona offesa stessa non avrebbe diritto (ossia l’ASPI), eperaltro concludendo questo accordo simulato, tra le parti quella che avrebbe da perdercisarebbe paradossalmente l’imputato».Pertanto, «il vero nucleo che differenzia tali fattispecie […] deve rinvenirsi nellaunidirezionalità della condotta illecita di un soggetto nei confronti dell’altro (che, quindi, dovràafferire non solo la prospettazione del c.d. male ingiusto, ma anche l’intera genesidell’accordo illecito, che vedrà la persona offesa accedervi obtorto collo, senza avercontribuito ad innescare l’illiceità dell’accordo stesso nella sua fase genetica) e nella pienaconsapevolezza della stessa illiceità della propria condotta in capo al soggetto agente».Sicché, il «vero discrimen tra l’art. 629 c.p. e l’art. 393 c.p. deve essere il requisito delladoppia ingiustizia, affinché si possa parlare di estorsione: ingiustizia dell’accordo sotteso trale parti ed ingiustizia del vantaggio indebito che il reo andrebbe a conseguire se la personaoffesa accedesse alla sua pretesa».Nel caso di specie, invece, «l’imputato non va a perseguire un vantaggio indebito con lapropria condotta, bensì agisce nella convinzione di essere rimborsato di quanto si è ritrovatoa spendere delle somme di denaro (a titolo di contributo per l’ASPI) in favore della asseritapersona offesa per assecondare la sua pretesa di licenziamento anziché di dimissioni».Nell’ambito di una rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema deldiscrimen tra le due fattispecie tipiche in questione, il ricorrente sottolinea che la nonconfigurabilità, nella specie, del delitto di estorsione troverebbe conferma nelle circostanzache «il [OSCURATO:PERSONA] non può certamente dirsi essere stato costretto in maniera irresistibile, ilBaldoni non era estraneo al rapporto negoziale sotteso e presupposto della vicenda ed infinela condotta contestata non è stata rivolta a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA]».Non sarebbe, pertanto, condivisibile l’approdo della Corte d’appello di Perugia «chefonda la pronunzia di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla astratta i liceità della pretesache lo stesso avrebbe voluto azionare, dimenticandosi di effettuare qualsivoglia indaginesull’elemento soggettivo della fattispecie e, conseguentemente, sul diverso modo didell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.3.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, degli artt. 43, 393e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt. 1 «e ss.» della legge n. 604 del1966, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, «sotto ilprofilo del travisamento della prova».Ribadisce ancora una volta che, come appena argomentato, egli «non va a perseguireun vantaggio indebito con la propria condotta, bensì agisce nella convinzione di essererimborsato di quanto si è ritrovato a spendere delle somme di denaro (a titolo di contributoper l’ASPI) in favore della asserita persona offesa per assecondare la sua pretesa dilicenziamento anziché di dimissioni».Il riscontro di ciò si trarrebbe dalla già menzionata registrata conversazione del22/11/2015, in particolare là dove egli, inconsapevole che le sue parole venivano registratedal [OSCURATO:PERSONA], affermava, come già ricordato: «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nunt’avrei pagato la disoccupazione capito? E io nun avrei speso sti soldi»; e anche «Io se cosìse tu pe piglià’ mi ricatti io te li do tutti e nun ne voglio sape’ niente che però secondo me èancora più un abbrobriare».

Secondo il ricorrente, sarebbe «difficile pensare che unestorsore possa pronunciare simili frasi e sentirsi egli stesso ricattato piuttosto chericattatore».Le citate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero il suo stato psicologico, «ossia lasua rappresentazione dei fatti, la percezione (errato o meno non rileva) di aver subito eglistesso un danno», con la conseguenza che chi «agisce compiendo un atto illecito volto arimediare al danno che si rappresenta di aver subito, non potrà mai costituire l’elementosoggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 629 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche l’agente della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che egli «giustificava un presunto diritto a seguito del licenziamento».Ne discenderebbe il travisamento delle prove indicate, il quale avrebbe prodotto l’effettodi condurre a una erronea ricostruzione del fatto e a una conseguentemente parimentierronea qualificazione giuridica.3.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, e degli 393 e 629cod. pen., «sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietàdella motivazione».Denuncia la mera apparenza della motivazione di cui al terzultimo e quartultimocapoverso della pag. 7 della sentenza impugnata in punto di configurabilità del reato diestorsione anziché del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, atteso che la Corte d’appello di Perugia non avrebbe offerto «alcuno spuntoargomentativo o motivazionale che spieghi perché si tratterebbe di una obbligazione illecitao naturale, ed anzi neppure riconduce con chiarezza il caso all’una o all’altra categoria»,fermo restando che l’illiceità andrebbe parametrata «sulla scorta della liceità/disponibilitànegoziale interna rispetto all’accordo concluso liberamente tra le due parti».3.7.

Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 43, 51, 59, 393 e 629cod. pen.Dopo avere richiamato il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., «occorre che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente –convinto dell’esistenza del proprio diritto», il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «su tale solco, si inserisceun ulteriore argomento giuridico spendibile in favore dell’imputato, ossia quello della c.d.scriminante putativa (art. 59 c.p.), ossia l’aver agito nella (errata) convinzione di esercitareun proprio diritto (e sappiamo che l’esercizio di un diritto è una delle cause di giustificazione,segnatamente disciplinata dall’art. 51 c.p.».Egli, infatti, «era indubbiamente convinto di aver subito un’ingiustizia» – come risultavada quanto da lui stesso affermato nel corso della registrata conversazione del 22/11/2015 –,sicché, «nella (magari erronea) convinzione di rimediare a ciò esercitando nel proprio unproprio diritto, […] avrebbe preteso il rimborso da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di circa €1.000,00 che lo stesso avrebbe dovuto sborsare per contribuire all’ASPI che il Maestriavrebbe percepito in ragione del licenziamento».3.8.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.Contesta la motivazione di cui ai primi tre paragrafi della pag. 7 della sentenzaimpugnata in punto di configurabilità di un’estorsione consumata anziché tentata.Secondo il ricorrente, l’aspetto che sarebbe dirimente al riguardo sarebbe«comprendere se il [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa la somma di denaro, si fosse o menoallontanato dalla sfera di controllo e/o di intervento da parte della vittima».Dopo avere richiamato alcuni principi in materia di distinzione tra furto tentato e furtoconsumato, afferma che, nonostante le differenze strutturali tra furto ed estorsione, nonpotrebbe «ontologicamente mutare il concetto bifasico di impossessamento e sottrazione»,con la conseguenza che non sarebbero condivisibili quegli orientamenti secondo cui l’agentesi deve ritenere responsabile di estorsione consumata «anche se non ha avuto né tempo némodo di poter conseguire in maniera fenomenologicamente e naturalisticamenteapprezzabile la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene, atteso che è statofermato nella contestualità ed immediatezza del conseguimento del profitto illecito, senzaaver guadagnato alcuna distanza dalla persona offesa ed avendo operato sotto il costantecontrollo di terze persone (la P.G.)».Ciò affermato, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che l’agente della polizia giudiziaria CarloGagliardi aveva riferito che lui e altri suoi colleghi «stavano monitorando il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMaestri dall’esterno della banca (ascoltando simultaneamente persino le conversazioniintercorrenti tra i due)» (così il ricorso) e che «all’interno della banca c’erano due colleghi, illuogotenente Colombese e il maresciallo Paci», egli non aveva, «quindi, mai guadagnato unintimo apprezzabile momento di isolata amministrazione del profitto illecito ottenuto», con laconseguenza che, diversamente da quanto erroneamente reputato dalla Corte d’appello diPerugia, l’estorsione non si poteva ritenere consumata.3.9.

Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost., agli artt. 538, 539, 540, 546e 605 cod. proc. pen., agli artt. 62, primo comma, n. 4) e n. 5), 62-bis e 185 cod. pen., all’art.278 cod. proc. civ. e all’art. 2043 cod. civ., la carenza e/o la manifesta illogicità dellamotivazione.3.9.1.

Contesta, anzitutto, la motivazione di cui al primo paragrafo della pag. 8 dellasentenza impugnata in punto di diniego della circostanza attenuante dell’avere cagionatoalla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma,n. 4), cod. pen.Rappresenta che: a) «l’importo di circa 1.000 euro può benissimo rientrare nei terminidi minima entità», tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito un’indennità (l’ASPI)che non gli spettava, non aveva subito alcun danno patrimoniale, né il [OSCURATO:PERSONA] avevaottenuto alcun indebito profitto; b) la circostanza che la speciale tenuità del danno era giàstata valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non era«ostativa al riconoscimento dell’attenuante comune»; c) la considerazione secondo cui «lagravità del danno nel caso della estorsione va valutata anche in ragione dell’illecitocostringimento operato nei confronti della vittima» sarebbe tautologica e non terrebbe contoche, in altri casi, il costringimento avviene «attraverso modalità e mezzi ben più invasivi epericolosi».3.9.2.

Contesta, in secondo luogo, che la motivazione della conferma delle statuizionicivili sarebbe «meramente apparente e fondata su frasi di stile».Aggiunge che «si fatica a rintracciare qualche danno di rilievo per la asserita personaoffesa, per nulla intimorita dalla prospettazione del male ingiusto (tanto da registrare dinascosto il [OSCURATO:PERSONA] […] e tanto da recarsi dagli Agenti di PG per denunziare anzitempo iltutto e preparare l’imboscata per l’arresto in flagranza […])» e che non ha riportato in ognicaso alcun danno patrimoniale (atteso che ha perduto una parte di somma del maggioreimporto dell’ASPI cui non avrebbe avuto diritto […])».3.9.3.

Contesta, in terzo luogo, la mancanza della motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen.4.

Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale ilricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio di motivazione «in relazione all’erronea qualificazione dellaminaccia subita dalla persona offesa».[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione di cui all’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata in punto di sussistenza del requisito della minaccia e afferma che le parole cheegli aveva pronunciato non sarebbero idonee a integrare tale requisito.In primo luogo, dopo avere premesso che la condotta di minaccia deve«necessariamente essere di natura prevaricatrice e idonea a coartare la volontà del soggettopassivo» e che «la capacità di produrre l’effetto di intimidazione deve essere accertatasecondo un giudizio ex ante e caso per caso», deduce che, dalla motivazione della sentenzaimpugnata, risulterebbe «che la persona, [OSCURATO:PERSONA], non abbia mai percepito alcuna offensivitànella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], né alcuna prevaricazione, tanto che […] ebbe a preordinarela registrazione nel primo colloquio con il datore di lavoro con il proprio smartphone econtattò subito la Polizia al fine di procedere con il successivo arresto».

Anche «lacircostanza per cui la denuncia non venne proposta dopo la consegna del denaro ma primadi essa» costituirebbe un’ulteriore riprova «che mai la persona offesa ha subito la minacciaprevaricatrice dell’imputato, non avendola mai avvertita come tale».La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato anche col considerare minacciose leparole dell’imputato «valutandole come tali alla luce delle condizioni economiche-familiaridella persona offesa dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità esclude che talicondizioni preesistenti possano rilevare».[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque «mai subito alcuna coartazione».In secondo luogo, il ricorrente, sulla premessa che «la dazione del TFR non dipendedal datore di lavoro bensì dall’INPS che, nell’ipotesi di omesso versamento, provvede in ognicaso al relativo pagamento al lavoratore», deduce che, «poiché il datore di lavoro nonavrebbe potuto in alcun modo impedire il pagamento del TFR da parte dell’INPS, le parole diBaldoni non possono essere interpretate quali minacce idonee ad integrare il delitto diestorsione non avendo il datore di lavoro alcun potere di controllo sul terzo INPS».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non èconsentito.Secondo l’unanime e costante orientamento della Corte di cassazione, la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (e nonuna nullità assoluta, come è sostenuto nella memoria che è stata depositata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]), che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alladeliberazione della sentenza nel grado successivo, con la conseguenza che la stessaviolazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 12792del 19/02/2020, Bianchi, non massimata, pag. 30; Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera,Rv. 269986-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 4, n.14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005,Ricco, Rv. 231833-01), come è invece avvenuto nel caso di specie.

Ne discende che la doglianza che è stata sollevata con il motivo in esame è preclusa,in quanto è irrimediabilmente tardiva, e che lo stesso motivo non è, perciò, consentito.2.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – i quali motivi, per la loro connessione, possonoessere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze – le quali possono pertanto esserelette congiuntamente – hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato diestorsione a lui attribuito sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni della persona offesaAlessio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, a fronte del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedergli ilgiorno di riposo settimanale al quale aveva diritto o, almeno, di computare come lavorostraordinario quello svolto di domenica e nei giorni di riposo di cui non avrebbe potuto fruire,il [OSCURATO:PERSONA], consigliato dal consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di licenziarlo,ma, avendo appreso che, in conseguenza del licenziamento, avrebbe dovuto versare unasomma all’INPS (a titolo di contributo per l’ASPI), aveva preteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gliconsegnasse parte di tale somma, con la minaccia che, se non lo avesse fatto, non gliavrebbe corrisposto le retribuzioni e il TFR che gli spettavano, costringendolo ad adire le vielegali, così che avrebbe ottenuto tali spettanze dopo anni, atteso che egli (il [OSCURATO:PERSONA])avrebbe intrapreso ogni possibile iniziativa al fine di sfruttare le lungaggini della giustiziacivile.[OSCURATO:PERSONA] aveva recisamente negato di avere concordato con il [OSCURATO:PERSONA] il propriolicenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.

La persona offesa aveva affermato e ribaditodi non avere avuto alcuna intenzione di dimettersi e che la decisione di licenziarlo fu presa,dopo varie telefonate con il menzionato consulente del lavoro, dal [OSCURATO:PERSONA].I giudici del merito hanno altresì argomentato come tali dichiarazioni della personaoffesa avessero trovato conferma nel contenuto della conversazione del 22/11/2015 tra ilBaldoni e il [OSCURATO:PERSONA] che fu registrata da quest’ultimo con il proprio telefono cellulare, dallaquale era risultato in particolare confermato che la decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] era statapresa dal [OSCURATO:PERSONA] su consiglio del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] («Tu sei il primo caso chet’ho licenziato io perché [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] mi ha cominciato a fa’ la sega… [OSCURATO:PERSONA] semosotto Natale, t’arriva l’Ufficio del Lavoro a rompe i coglioni, no… licenzialo, tanto non te costaniente perché il preavviso lo facciamo consenziente») e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendoappreso che la sua decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato che avrebbe dovutoversare una somma all’INPS («non paghi… poi quando m’è andato a dì che c’era ildiscorso… lì mi sono incazzato»), aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli parte dellesomme di spettanza del lavoratore.La Corte d’appello di Perugia ha poi congruamente evidenziato come la versione deifatti – che è nuovamente sostenuta nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –, secondo cui illicenziamento sarebbe stato concordato tra le due parti (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) per fareottenere indebitamente l’ASPI al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], si dovesse escludere sulla base delledichiarazioni che erano state rese dallo stesso imputato, atteso che egli: a) nell’interrogatorioche aveva reso al pubblico ministero, aveva dichiarato che «quando l’ho licenziato non hopensato che avrei dovuto sostenere dei costi», dichiarazione, questa, che escludevalogicamente che, al momento del licenziamento del [OSCURATO:PERSONA], vi potesse essere stato unaccordo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli avrebbe dovuto consegnare al Baldoniparte delle proprie spettanze per tenerlo indenne dai suddetti, neppure “pensati”, costi; b)nelle dichiarazioni spontanee che aveva reso nel corso del dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la propria pretesa si basava sul diritto alla restituzione di somme che egliaveva prestato al [OSCURATO:PERSONA] – circostanza che il dibattimento aveva escluso –, con laconseguenza che la tesi “dell’accordo”, che avrebbe costituito il titolo che avrebbe legittimatol’imputato a pretendere delle somme dal suo ex dipendente, non era stata in realtà maiaddotta personalmente dall’imputato.Tale ricostruzione del fatto risulta fondata su una valutazione degli indicati elementiprobatori che appare del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste,sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono stateprospettate dal ricorrente con i motivi in esame, le quali, senza riuscire a evidenziare deglieffettivi e tanto meno decisivi travisamenti delle prove, si appalesano piuttosto come dirette aottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, il che, appunto, non è possibilefare in sede di legittimità.Quanto agli asseriti travisamenti che sono stati denunciati con il terzo motivo del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si osserva comunque che: a) la registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) frase delBaldoni «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avrei pagato la disoccupazionecapito?», se può essere ritenuta dimostrativa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], quando licenziò ilMaestri, ignorava di dovere versare una somma all’INPS, diversamente da quanto èsostenuto con il motivo di ricorso, non è invece logicamente dimostrativa del fatto chel’iniziativa di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] non era stata del [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto alle dichiarazioni diDante [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia ha congruamente evidenziato come non solol’esistenza di un accordo tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il licenziamento fosse statopresunto dal [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, come da ciò non sarebbe comunque conseguita laprova di un accordo tra le medesime parti nel senso della retrocessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di parte delle proprie spettanze; c) quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afronte dell’indicato solido compendio probatorio, la generica risposta del [OSCURATO:PERSONA] alladomanda del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?» «Se trovo un accordo sì», non apparetale da comprovare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] nel senso chequesti lo avrebbe licenziato con il patto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe corrisposto parte dellasomma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS a titolo di contributo per l’ASPI; d)quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quelle che sono state invocate dal ricorrente nonrisultano tali da superare il ricordato reciso diniego del [OSCURATO:PERSONA] di avere concordato con ilBaldoni il proprio licenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.Nel fatto ricostruito dai giudici del merito sulla base dell’indicata congrua e non illogicavalutazione degli elementi probatori si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutividel reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di mancata corresponsionedelle retribuzioni e del TFR che spettavano al [OSCURATO:PERSONA] se questi non gli avesse consegnatoparte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) del profitto ingiusto, atteso che al datore di lavoro nonè riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per ottenere dal lavoratore licenziato lasomma che lo stesso datore di lavoro deve versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento (e ciò, peraltro, anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti intale senso, atteso che, come è stato correttamente affermato dalla Corte d’appello diPerugia, al datore di lavoro non sarebbe comunque riconosciuto alcun potere di agire ingiudizio per fare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contralegem); c) del danno per il lavoratore persona offesa, il quale risulta privato di somme che glispettano sulla base della legge e del contratto.Diversamente da quanto è sostenuto con il motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del merito risulta come sia stata proprio la minaccia di mancata corresponsione delleretribuzioni e del TFR a costringere la persona offesa a corrispondere all’imputato parte dellasomma che questi avrebbe dovuto versare all’INPS, con le conseguenze che l’indicatacondotta minacciosa si deve ritenere avere cagionato sia lo stato di coazione psichica delMaestri sia il compimento, da parte dello stesso, dell’atto di disposizione patrimonialecostituito dalla suddetta corresponsione; b) diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, nel caso di specie il soggetto tenuto a corrispondere il TFR è risultato essere(come è, in generale, nelle imprese con meno di 50 dipendenti, nella quali il TFR rimanenell’impresa) l’imputato datore di lavoro, con la conseguenza che questi ben potevaminacciare la persona offesa del male ingiusto della mancata corresponsione dello stessoTFR, a nulla rilevando, attesa l’evidente idoneità di una tale minaccia, la circostanza che, incaso di mancato pagamento, avrebbe potuto successivamente eventualmente intervenire il3.

Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – iquali motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sonomanifestamente infondati.Con la sentenza “Filardo” (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), leSezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione sidifferenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità dellaminaccia, ma in relazione all’elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarieregole probatorie).

Ciò nel senso che, nel primo delitto, l’agente persegue il conseguimentodi un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anchese in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l’agentepersegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Le Sezioni unite hanno altresì precisato che, «[a]i fini dell’integrazione del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concretodall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento ditutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine diesercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competeregiuridicamente» (in precedenza, nello stesso senso, si erano già espresse: Sez. 5, n. 2819del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268362-01).La Corte d’appello di Perugia ha fatto corretta applicazione di tali principi.Essa ha infatti operato la qualificazione del fatto proprio in relazione all’elementopsicologico, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la sommache egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, potesse avere agito nella convinzione diesercitare un proprio diritto.Si devono ritenere, in particolare, del tutto logiche e del tutto corrette in diritto leconsiderazioni della Corte d’appello di Perugia secondo cui: a) il presunto convincimento delBaldoni che la sua pretesa trovava fondamento nel supposto accordo con il [OSCURATO:PERSONA] era statasmentito dall’esito dell’istruttoria dibattimentale, che aveva escluso l’esistenza di un taleaccordo; b) neppure lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai personalmente affermato che la suapretesa si basava su un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto dichiarato che essa sibasava sul diritto alla restituzione di somme che egli aveva prestato alla persona offesa,circostanza, anche questa, che gli esiti del dibattimento avevano escluso; c) in ogni caso,anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbefatto carico di sostenere parte dell’onere del contributo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versareall’INPS, all’imputato non sarebbe comunque spettato alcun potere di agire in giudizio perfare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contra legem, népotendosi ragionevolmente ritenere che non lo fosse.Si deve pertanto ritenere che, col reputare che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] aconsegnargli parte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, nonpoteva avere agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto ma aveva piuttosto agitonella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto da lui perseguito, così commettendo il reatodi estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, la Corte d’appello di Perugia non è incorsa in alcuno dei vizi che sono statidenunciati con i motivi in esame ma ha fatto del tutto logica e del tutto corretta applicazionedelle norme della legge penale che sono state invocate dal ricorrente.4.

L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazionequello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o allaminaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia adulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del11/06/2013, Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola,Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01).Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono condivisidal Collegio, che i suddetti due eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso incui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l’illecita richiestaricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo dellastessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l’adoperarsi dellavittima affinché si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una dellemolteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cuiversa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417-01;Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l’ingiustoprofitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estortavenga consegnata dal soggetto passivo all’estortore, e ciò anche nell’ipotesi in cui siapredisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto delreo e alla restituzione del bene all’avente diritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella,Rv. 214642-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01).A quest’ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni unite “Campanella” ha chiaritoche «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inseritanella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l’evento.

La modalità lesiva di talefattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da unacondotta coattiva dell’agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizionipatrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa chealtrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l’agente o per altri,con altrui danno patrimoniale.

Pertanto, il nucleo lesivo dell’estorsione è costituito dalcomportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facereo al pati, di tale comportamento segna l’esito, l’evento, appunto.

E, quindi, come per lasussistenza del profitto non si richiede l’utilizzazione del bene estorto secondo gliintendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediatodall’impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo nonè contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perchédetermina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, nepossono rendere arbitraria l’applicazione. […] il profitto che il reo intende procurarsi […] nonpuò essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violarela tassatività della fattispecie».Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l’imputato ricevette laconsegna del denaro che aveva richiesto al [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli le retribuzioni e ilTFR, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso laCorte d’appello di Perugia nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione sifosse consumato.5. il nono motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato sottoi primi due profili in cui è articolato e non è consentito sotto il terzo profilo in cui è articolato.5.1.1.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che ilpregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendoriguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi,invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalreato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01, la quale, inapplicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la circostanzacommessi in continuazione, sottolineando anche l’irrilevanza del fatto che uno deidanneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017,Sicu, Rv. 269241-01, la quale, in applicazione dello stesso principio, ha ritenutoinammissibile il ricorso con il quale l’imputato aveva invocato la configurabilità dellacircostanza attenuante de quo in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economicadel supermercato vittima del reato).Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avereriguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo eal disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez.3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017,Calvio, Rv. 271695-01).Alla luce di tali principi, l’argomentazione della Corte d’appello di Perugia di non poterericonoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., inquanto il danno patrimoniale (che è stato pari a € 1.000,00) non si poteva reputare di minimaentità e perché si doveva considerare anche il fatto che un lavoratore era stato costretto asubire la privazione di somme che gli spettavano in base alla legge e al contratto, si deveritenere del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, e, anzi, del tutto congruentee logica.5.1.2.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di liquidazione deldanno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionalied equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solose essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati dicomune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P.,Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 35104del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la liquidazione incomplessivi € 10.000,00 del danno, «di natura essenzialmente non patrimoniale» (pag. 11della sentenza di primo grado), che era stato cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione peril quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato sulla considerazione dal grave pregiudizio moraleche era stato causato al lavoratore licenziato, derivante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], anche acausa della disparità di condizioni economiche rispetto all’imputato suo ex datore di lavoro,era stato costretto a subire le pretese del tutto illecite dello stesso imputato.Tale motivazione si deve ritenere frutto di un apprezzamento discrezionale edequitativo non privo di giustificazioni, non contraddittorio e non in contrasto con dati dicomune esperienza, sicché essa, in quanto frutto di una valutazione di fatto, si sottrae acensure in questa sede.5.1.3.

Il motivo non è infine consentito nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamentail vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessionedella circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen., atteso che, nelproprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto conriguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appellodi Perugia non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesadel tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò,non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).

6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.In conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), il Collegio ritiene di rigettare larichiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’imputato alla rifusione delle speseprocessuali riferibili alla fase di legittimità in favore di tale parte civile, atteso che questa nonha fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere di dichiarareinammissibile e/o di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall’imputato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11762/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 410/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40158/2025SANDRA RECCHIONEDANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLIDIA [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o siano rigettati e che il ricorrentesia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel gradodalla suddetta parte civile, come da nota spese che allega;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di BaldoniMarco, il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, anche inreplica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimentodell’impugnazione;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/06/2025, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenzadel 02/12/2022 del Tribunale di Perugia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato diestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno cagionato allostesso [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile, nella misura di complessivi € 10.000,00.Secondo i giudici del merito, l’imputato avrebbe costretto il [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente,mediante la minaccia di non corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) a luispettante, a corrispondergli la somma di € 1.000,00, da sottrarre allo stesso TFR (cheammontava a circa € 4.000,00), somma di € 1.000,00 che corrispondeva a parte dell’importoche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza del licenziamento delMaestri.2.

Avverso la suddetta sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugia, MarcoBaldoni ha proposto due ricorsi per cassazione, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese e uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 192, 521 e 530 dello stesso codice.Contesta che, mentre nel capo d’imputazione gli era stato contestato di avereminacciato il [OSCURATO:PERSONA] «di non corrispondergli l’importo dovuto a titolo di ASPI», egli era statocondannato per il diverso fatto storico di avere minacciato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di noncorrispondergli il TFR, con la conseguente violazione del principio, sancito dall’art. 521 cod.proc. pen., della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

Senza che si possasostenere, in senso contrario, «che comunque dall’istruttoria si sarebbe potuto desumere oevincere in qualche modo» la diversa minaccia che avrebbe dovuto essere contestata.Rappresenta inoltre che, poiché l’ASPI non era erogata dal datore di lavoro madall’INPS, la minaccia, da parte del datore di lavoro, di non erogare la stessa ASPI si dovevaritenere del tutto inidonea a esercitare alcuna capacità intimidatoria nei confronti dellapersona offesa (minaccia cosiddetta “inoffensiva”), con la conseguente configurabilità delreato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, lamancanza e/o la manifesta illogicità, nonché la contraddittorietà, della motivazione.Contesta che, nell’escludere che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto a seguitodi un accordo con l’imputato, e col ritenere quindi che questi avrebbe licenziato sua spontelo stesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia: a) non avrebbe considerato che «il Baldoniera molto affezionato al [OSCURATO:PERSONA]», al quale in passato aveva anche prestato dei soldi, e che ilMaestri «era un alacre lavoratore», con la conseguenza che non si comprenderebbe, sulpiano logico, perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sua sponte licenziare il [OSCURATO:PERSONA]; b) avrebbefondato la ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], benché egli, «costituito partecivile, aveva tutto l’interesse a tirare l’acqua al proprio mulino»; c) avrebbe effettuato «unaanalisi parziale e asettica di alcune emergenze probatorie» e avrebbe trascurato le«molteplici emergenze probatorie che depongono per un pactum tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]».Da ciò i lamentati vizi della motivazione, in quanto «basata su alcune parzialiemergenze istruttorie, peraltro neppure esaminate nella loro interezza», secondo quantoanaliticamente evidenziato nel successivo terzo motivo.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, iltravisamento della prova.La Corte d’appello avrebbe: omesso di valutare sia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA], sia l’intercettata (dal [OSCURATO:PERSONA])conversazione “ambientale” del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; effettuatoun’errata e parziale valutazione delle testimonianze sia di [OSCURATO:PERSONA], consulente dellavoro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA] e lapersona offesa, essa sarebbe stata valorizzata solo dal giudice di primo grado e «in modoparcellizzato», omettendo di dare rilievo ad alcuni passaggi della stessa conversazione«allineati alla ricostruzione della vicenda fornita dall’imputato». [OSCURATO:PERSONA] riporta inparticolare la frase, da lui pronunciata, «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avreipagato la disoccupazione capito?» – cioè che non avrebbe licenziato il [OSCURATO:PERSONA] se avessesaputo di dovere versare all’INPS il contributo per l’ASPI – e sostiene che tale fraseevidenzierebbe «che di certo non è stata un’idea né un’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] quella dilicenziare il [OSCURATO:PERSONA]».Tale elemento probatorio contraddirebbe gli assunti fatti propri dai giudici del merito esarebbe corroborato da ulteriori elementi probatori.[OSCURATO:PERSONA] invoca anzitutto le dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro DanteGirolmoni, il quale, oltre a evidenziare che «non è prevista la disoccupazione per dimissioni»– con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dimesso, non avrebbe avuto diritto adalcuna indennità di disoccupazione –, aveva dichiarato che: «il signor [OSCURATO:PERSONA] mi disse, dice:“Lui [cioè il [OSCURATO:PERSONA]] si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione». [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì affermato di presumere che il [OSCURATO:PERSONA] e ilMaestri «si fossero accordati sulla possibilità del licenziamento», valutazione, questa, che,oltre a essere ragionevole alla luce delle ulteriori risultanze probatorie, diversamente daquanto è sostenuto dalla Corte d’appello di Perugia, non costituirebbe solo una «personaleconsiderazione» del dichiarante (terzo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata),dal consulente del lavoro, se non gli avesse chiesto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo perpercepire l’ASPI» e che, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dettoche il [OSCURATO:PERSONA] «si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione», cioè, in sostanza, che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] era un’«idea» dellostesso [OSCURATO:PERSONA].Da tali elementi emergerebbe pertanto che non era stato il [OSCURATO:PERSONA] a volere licenziare ilMaestri ma che questi si sarebbe voluto dimettere ma poiché, dimettendosi, non avrebbepercepito l’ASPI, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore riscontro, in secondo luogo, nelle dichiarazioniche erano state rese dal dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, là dove il [OSCURATO:PERSONA] affermava: «“[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?” e luimi ha risposto “Se trovo un accordo sì”».

Con il che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento «adun accordo da trovare con il [OSCURATO:PERSONA] per poter cessare la propria attività lavorativa ma nonprecludersi la possibilità di percepire l’ASPI».

Ciò dimostrerebbe «che l’idea dellicenziamento fu di [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] lo assecondò, e che l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] eraquello di percepire l’ASPI e, a tal fine fu lui stesso a cercare un “accordo”».Il ricorrente invoca infine le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale,rispondendo alle domande del pubblico ministero, non avrebbe mai affermato di essere statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] ma «si è limitato solo ad accedere all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] perchégenericamente “avevo esigenza”, in pratica non voleva rinunciare al TFR». [OSCURATO:PERSONA] anche le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]: «c’era l’accordo che prendevo i soldi e il resto[cioè i 1.000,00 euro] li avrei riversati»; «Sì, avevamo concordato che mi avrebbe dato i soldial momento della consegna dei soldi».

Che vi fosse stato un «patto condiviso in tutto e pertutto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]» troverebbe conferma anche nella dichiarazione della personaoffesa che in banca «Non sarei potuto andare da solo perché ovviamente [il [OSCURATO:PERSONA]] diceva:“Se ci vai da solo, tu poi dopo i 1.000,00 euro non me li ridai”.

Poi diceva che me li avrebberidati a Natale se lavoravamo… però è tutta retorica, a me i soldi mi servono, non è cheposso fare le cose alla carlona».

E che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse intenzione di licenziare ilMaestri sarebbe stato ammesso da quest’ultimo là dove aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA]«diceva che avrebbe preferito fallire purché pagarmi, piuttosto cambio società, mi diceva».Emergerebbe pertanto l’omessa valorizzazione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], iltravisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la parziale valutazione delle dichiarazioni delMaestri e dell’intercettata conversazione del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato,con i conseguenti vizi della motivazione denunciati con il secondo motivo.3.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 546 dellostesso codice, degli artt. 43, 393 e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt.1 «e ss.» della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,e dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.Espone che, se «la ricostruzione dei presupposti fattuali fosse stata operatacorrettamente», sarebbe stato «ricostruito il pactum intervenuto tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA],volto a permettere a quest’ultimo di cessare la propria attività lavorativa per sua stessavolontà ma non rinunciando a percepire l’ASPI, quindi – unico modo possibile –accordandosi con il [OSCURATO:PERSONA] affinché lo stesso lo licenziasse».Tali fatti, correttamente ricostruiti, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie dicui all’art. 393 cod. pen.Ciò perché, anzitutto, «è la persona offesa [il [OSCURATO:PERSONA]] che propone l’accordo».In secondo luogo, tale accordo integrerebbe un negozio simulato, la cui illiceitàopererebbe «all’esterno, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] (ossia, si badi bene, alla sedicente personaoffesa del delitto di cui all’art. 629 c.p.) di percepire indebitamente un vantaggio economico[l’ASPI] che non gli sarebbe altrimenti spettato a fronte delle dimissioni che aveva deciso dirassegnare».Ne conseguirebbe che non si potrebbe escludere la sussunzione nella fattispecie di cuiall’art. 393 cod. pen.

«perché si tratterebbe di un negozio illecito che mai si sarebbe potutofar valere in sede giudiziaria».

Sfuggirebbe a tale prospettiva «l’ovvio rilievo che illicenziamento (anche se concordato tra le parti come nel caso in esame) [avrebbe] potutoessere impugnato comunque dal [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice del lavoro» e che, «sotto ilversante previdenziale, si sarebbe potuta impugnare la mancata erogazione dell’ASPI».

Nediscenderebbe che «superare il problema della qualificazione giuridica tra l’art. 629 c.p. el’art. 393 c.p. in favore della prima fattispecie incriminatrice sulla sola scorta che la differenzatra due ipotesi di reato risiederebbe nella illiceità della pretesa avanzata dall'imputato nonaltrimenti azionabile in sede giudiziaria risulta essere un errore».Inoltre, «[l]’esito del giudizio civile azionabile […] non funge da discrimen per valutare lalegittimità o meno dell’azione intrapresa e, conseguentemente, nel caso in cui il Baldonisoccombesse, allora inevitabilmente ricadremmo nell’alveo dell’art. 629 c.p. anziché inquello dell’art. 393 c.p.».

Ciò in quanto ciò che «deve fungere da criterio di differenziazionetra le due fattispecie giuridiche in esame, deve essere solo la rappresentazione (fosse anchemeramente ipotetica) insita nel soggetto agente della ingiustizia e del danno che lo stessosubirebbe».

Nel caso in esame, «invece, […] il danno che subirebbe l’asserita personaoffesa nel dover consegnare all’imputato la somma di circa euro 1.000 che quest’ultimosarebbe chiamato a sborsare per contribuire all’ASPI in caso di licenziamento è in realtàafferente ad un importo cui la persona offesa stessa non avrebbe diritto (ossia l’ASPI), eperaltro concludendo questo accordo simulato, tra le parti quella che avrebbe da perdercisarebbe paradossalmente l’imputato».Pertanto, «il vero nucleo che differenzia tali fattispecie […] deve rinvenirsi nellaunidirezionalità della condotta illecita di un soggetto nei confronti dell’altro (che, quindi, dovràafferire non solo la prospettazione del c.d. male ingiusto, ma anche l’intera genesidell’accordo illecito, che vedrà la persona offesa accedervi obtorto collo, senza avercontribuito ad innescare l’illiceità dell’accordo stesso nella sua fase genetica) e nella pienaconsapevolezza della stessa illiceità della propria condotta in capo al soggetto agente».Sicché, il «vero discrimen tra l’art. 629 c.p. e l’art. 393 c.p. deve essere il requisito delladoppia ingiustizia, affinché si possa parlare di estorsione: ingiustizia dell’accordo sotteso trale parti ed ingiustizia del vantaggio indebito che il reo andrebbe a conseguire se la personaoffesa accedesse alla sua pretesa».Nel caso di specie, invece, «l’imputato non va a perseguire un vantaggio indebito con lapropria condotta, bensì agisce nella convinzione di essere rimborsato di quanto si è ritrovatoa spendere delle somme di denaro (a titolo di contributo per l’ASPI) in favore della asseritapersona offesa per assecondare la sua pretesa di licenziamento anziché di dimissioni».Nell’ambito di una rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema deldiscrimen tra le due fattispecie tipiche in questione, il ricorrente sottolinea che la nonconfigurabilità, nella specie, del delitto di estorsione troverebbe conferma nelle circostanzache «il [OSCURATO:PERSONA] non può certamente dirsi essere stato costretto in maniera irresistibile, ilBaldoni non era estraneo al rapporto negoziale sotteso e presupposto della vicenda ed infinela condotta contestata non è stata rivolta a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA]».Non sarebbe, pertanto, condivisibile l’approdo della Corte d’appello di Perugia «chefonda la pronunzia di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla astratta i liceità della pretesache lo stesso avrebbe voluto azionare, dimenticandosi di effettuare qualsivoglia indaginesull’elemento soggettivo della fattispecie e, conseguentemente, sul diverso modo didell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.3.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, degli artt. 43, 393e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt. 1 «e ss.» della legge n. 604 del1966, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, «sotto ilprofilo del travisamento della prova».Ribadisce ancora una volta che, come appena argomentato, egli «non va a perseguireun vantaggio indebito con la propria condotta, bensì agisce nella convinzione di essererimborsato di quanto si è ritrovato a spendere delle somme di denaro (a titolo di contributoper l’ASPI) in favore della asserita persona offesa per assecondare la sua pretesa dilicenziamento anziché di dimissioni».Il riscontro di ciò si trarrebbe dalla già menzionata registrata conversazione del22/11/2015, in particolare là dove egli, inconsapevole che le sue parole venivano registratedal [OSCURATO:PERSONA], affermava, come già ricordato: «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nunt’avrei pagato la disoccupazione capito? E io nun avrei speso sti soldi»; e anche «Io se cosìse tu pe piglià’ mi ricatti io te li do tutti e nun ne voglio sape’ niente che però secondo me èancora più un abbrobriare».

Secondo il ricorrente, sarebbe «difficile pensare che unestorsore possa pronunciare simili frasi e sentirsi egli stesso ricattato piuttosto chericattatore».Le citate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero il suo stato psicologico, «ossia lasua rappresentazione dei fatti, la percezione (errato o meno non rileva) di aver subito eglistesso un danno», con la conseguenza che chi «agisce compiendo un atto illecito volto arimediare al danno che si rappresenta di aver subito, non potrà mai costituire l’elementosoggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 629 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche l’agente della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che egli «giustificava un presunto diritto a seguito del licenziamento».Ne discenderebbe il travisamento delle prove indicate, il quale avrebbe prodotto l’effettodi condurre a una erronea ricostruzione del fatto e a una conseguentemente parimentierronea qualificazione giuridica.3.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, e degli 393 e 629cod. pen., «sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietàdella motivazione».Denuncia la mera apparenza della motivazione di cui al terzultimo e quartultimocapoverso della pag. 7 della sentenza impugnata in punto di configurabilità del reato diestorsione anziché del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, atteso che la Corte d’appello di Perugia non avrebbe offerto «alcuno spuntoargomentativo o motivazionale che spieghi perché si tratterebbe di una obbligazione illecitao naturale, ed anzi neppure riconduce con chiarezza il caso all’una o all’altra categoria»,fermo restando che l’illiceità andrebbe parametrata «sulla scorta della liceità/disponibilitànegoziale interna rispetto all’accordo concluso liberamente tra le due parti».3.7.

Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 43, 51, 59, 393 e 629cod. pen.Dopo avere richiamato il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., «occorre che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente –convinto dell’esistenza del proprio diritto», il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «su tale solco, si inserisceun ulteriore argomento giuridico spendibile in favore dell’imputato, ossia quello della c.d.scriminante putativa (art. 59 c.p.), ossia l’aver agito nella (errata) convinzione di esercitareun proprio diritto (e sappiamo che l’esercizio di un diritto è una delle cause di giustificazione,segnatamente disciplinata dall’art. 51 c.p.».Egli, infatti, «era indubbiamente convinto di aver subito un’ingiustizia» – come risultavada quanto da lui stesso affermato nel corso della registrata conversazione del 22/11/2015 –,sicché, «nella (magari erronea) convinzione di rimediare a ciò esercitando nel proprio unproprio diritto, […] avrebbe preteso il rimborso da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di circa €1.000,00 che lo stesso avrebbe dovuto sborsare per contribuire all’ASPI che il Maestriavrebbe percepito in ragione del licenziamento».3.8.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.Contesta la motivazione di cui ai primi tre paragrafi della pag. 7 della sentenzaimpugnata in punto di configurabilità di un’estorsione consumata anziché tentata.Secondo il ricorrente, l’aspetto che sarebbe dirimente al riguardo sarebbe«comprendere se il [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa la somma di denaro, si fosse o menoallontanato dalla sfera di controllo e/o di intervento da parte della vittima».Dopo avere richiamato alcuni principi in materia di distinzione tra furto tentato e furtoconsumato, afferma che, nonostante le differenze strutturali tra furto ed estorsione, nonpotrebbe «ontologicamente mutare il concetto bifasico di impossessamento e sottrazione»,con la conseguenza che non sarebbero condivisibili quegli orientamenti secondo cui l’agentesi deve ritenere responsabile di estorsione consumata «anche se non ha avuto né tempo némodo di poter conseguire in maniera fenomenologicamente e naturalisticamenteapprezzabile la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene, atteso che è statofermato nella contestualità ed immediatezza del conseguimento del profitto illecito, senzaaver guadagnato alcuna distanza dalla persona offesa ed avendo operato sotto il costantecontrollo di terze persone (la P.G.)».Ciò affermato, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che l’agente della polizia giudiziaria CarloGagliardi aveva riferito che lui e altri suoi colleghi «stavano monitorando il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMaestri dall’esterno della banca (ascoltando simultaneamente persino le conversazioniintercorrenti tra i due)» (così il ricorso) e che «all’interno della banca c’erano due colleghi, illuogotenente Colombese e il maresciallo Paci», egli non aveva, «quindi, mai guadagnato unintimo apprezzabile momento di isolata amministrazione del profitto illecito ottenuto», con laconseguenza che, diversamente da quanto erroneamente reputato dalla Corte d’appello diPerugia, l’estorsione non si poteva ritenere consumata.3.9.

Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost., agli artt. 538, 539, 540, 546e 605 cod. proc. pen., agli artt. 62, primo comma, n. 4) e n. 5), 62-bis e 185 cod. pen., all’art.278 cod. proc. civ. e all’art. 2043 cod. civ., la carenza e/o la manifesta illogicità dellamotivazione.3.9.1.

Contesta, anzitutto, la motivazione di cui al primo paragrafo della pag. 8 dellasentenza impugnata in punto di diniego della circostanza attenuante dell’avere cagionatoalla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma,n. 4), cod. pen.Rappresenta che: a) «l’importo di circa 1.000 euro può benissimo rientrare nei terminidi minima entità», tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito un’indennità (l’ASPI)che non gli spettava, non aveva subito alcun danno patrimoniale, né il [OSCURATO:PERSONA] avevaottenuto alcun indebito profitto; b) la circostanza che la speciale tenuità del danno era giàstata valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non era«ostativa al riconoscimento dell’attenuante comune»; c) la considerazione secondo cui «lagravità del danno nel caso della estorsione va valutata anche in ragione dell’illecitocostringimento operato nei confronti della vittima» sarebbe tautologica e non terrebbe contoche, in altri casi, il costringimento avviene «attraverso modalità e mezzi ben più invasivi epericolosi».3.9.2.

Contesta, in secondo luogo, che la motivazione della conferma delle statuizionicivili sarebbe «meramente apparente e fondata su frasi di stile».Aggiunge che «si fatica a rintracciare qualche danno di rilievo per la asserita personaoffesa, per nulla intimorita dalla prospettazione del male ingiusto (tanto da registrare dinascosto il [OSCURATO:PERSONA] […] e tanto da recarsi dagli Agenti di PG per denunziare anzitempo iltutto e preparare l’imboscata per l’arresto in flagranza […])» e che non ha riportato in ognicaso alcun danno patrimoniale (atteso che ha perduto una parte di somma del maggioreimporto dell’ASPI cui non avrebbe avuto diritto […])».3.9.3.

Contesta, in terzo luogo, la mancanza della motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen.4.

Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale ilricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio di motivazione «in relazione all’erronea qualificazione dellaminaccia subita dalla persona offesa».[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione di cui all’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata in punto di sussistenza del requisito della minaccia e afferma che le parole cheegli aveva pronunciato non sarebbero idonee a integrare tale requisito.In primo luogo, dopo avere premesso che la condotta di minaccia deve«necessariamente essere di natura prevaricatrice e idonea a coartare la volontà del soggettopassivo» e che «la capacità di produrre l’effetto di intimidazione deve essere accertatasecondo un giudizio ex ante e caso per caso», deduce che, dalla motivazione della sentenzaimpugnata, risulterebbe «che la persona, [OSCURATO:PERSONA], non abbia mai percepito alcuna offensivitànella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], né alcuna prevaricazione, tanto che […] ebbe a preordinarela registrazione nel primo colloquio con il datore di lavoro con il proprio smartphone econtattò subito la Polizia al fine di procedere con il successivo arresto».

Anche «lacircostanza per cui la denuncia non venne proposta dopo la consegna del denaro ma primadi essa» costituirebbe un’ulteriore riprova «che mai la persona offesa ha subito la minacciaprevaricatrice dell’imputato, non avendola mai avvertita come tale».La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato anche col considerare minacciose leparole dell’imputato «valutandole come tali alla luce delle condizioni economiche-familiaridella persona offesa dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità esclude che talicondizioni preesistenti possano rilevare».[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque «mai subito alcuna coartazione».In secondo luogo, il ricorrente, sulla premessa che «la dazione del TFR non dipendedal datore di lavoro bensì dall’INPS che, nell’ipotesi di omesso versamento, provvede in ognicaso al relativo pagamento al lavoratore», deduce che, «poiché il datore di lavoro nonavrebbe potuto in alcun modo impedire il pagamento del TFR da parte dell’INPS, le parole diBaldoni non possono essere interpretate quali minacce idonee ad integrare il delitto diestorsione non avendo il datore di lavoro alcun potere di controllo sul terzo INPS».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non èconsentito.Secondo l’unanime e costante orientamento della Corte di cassazione, la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (e nonuna nullità assoluta, come è sostenuto nella memoria che è stata depositata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]), che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alladeliberazione della sentenza nel grado successivo, con la conseguenza che la stessaviolazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 12792del 19/02/2020, Bianchi, non massimata, pag. 30; Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera,Rv. 269986-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 4, n.14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005,Ricco, Rv. 231833-01), come è invece avvenuto nel caso di specie.

Ne discende che la doglianza che è stata sollevata con il motivo in esame è preclusa,in quanto è irrimediabilmente tardiva, e che lo stesso motivo non è, perciò, consentito.2.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – i quali motivi, per la loro connessione, possonoessere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze – le quali possono pertanto esserelette congiuntamente – hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato diestorsione a lui attribuito sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni della persona offesaAlessio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, a fronte del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedergli ilgiorno di riposo settimanale al quale aveva diritto o, almeno, di computare come lavorostraordinario quello svolto di domenica e nei giorni di riposo di cui non avrebbe potuto fruire,il [OSCURATO:PERSONA], consigliato dal consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di licenziarlo,ma, avendo appreso che, in conseguenza del licenziamento, avrebbe dovuto versare unasomma all’INPS (a titolo di contributo per l’ASPI), aveva preteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gliconsegnasse parte di tale somma, con la minaccia che, se non lo avesse fatto, non gliavrebbe corrisposto le retribuzioni e il TFR che gli spettavano, costringendolo ad adire le vielegali, così che avrebbe ottenuto tali spettanze dopo anni, atteso che egli (il [OSCURATO:PERSONA])avrebbe intrapreso ogni possibile iniziativa al fine di sfruttare le lungaggini della giustiziacivile.[OSCURATO:PERSONA] aveva recisamente negato di avere concordato con il [OSCURATO:PERSONA] il propriolicenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.

La persona offesa aveva affermato e ribaditodi non avere avuto alcuna intenzione di dimettersi e che la decisione di licenziarlo fu presa,dopo varie telefonate con il menzionato consulente del lavoro, dal [OSCURATO:PERSONA].I giudici del merito hanno altresì argomentato come tali dichiarazioni della personaoffesa avessero trovato conferma nel contenuto della conversazione del 22/11/2015 tra ilBaldoni e il [OSCURATO:PERSONA] che fu registrata da quest’ultimo con il proprio telefono cellulare, dallaquale era risultato in particolare confermato che la decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] era statapresa dal [OSCURATO:PERSONA] su consiglio del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] («Tu sei il primo caso chet’ho licenziato io perché [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] mi ha cominciato a fa’ la sega… [OSCURATO:PERSONA] semosotto Natale, t’arriva l’Ufficio del Lavoro a rompe i coglioni, no… licenzialo, tanto non te costaniente perché il preavviso lo facciamo consenziente») e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendoappreso che la sua decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato che avrebbe dovutoversare una somma all’INPS («non paghi… poi quando m’è andato a dì che c’era ildiscorso… lì mi sono incazzato»), aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli parte dellesomme di spettanza del lavoratore.La Corte d’appello di Perugia ha poi congruamente evidenziato come la versione deifatti – che è nuovamente sostenuta nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –, secondo cui illicenziamento sarebbe stato concordato tra le due parti (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) per fareottenere indebitamente l’ASPI al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], si dovesse escludere sulla base delledichiarazioni che erano state rese dallo stesso imputato, atteso che egli: a) nell’interrogatorioche aveva reso al pubblico ministero, aveva dichiarato che «quando l’ho licenziato non hopensato che avrei dovuto sostenere dei costi», dichiarazione, questa, che escludevalogicamente che, al momento del licenziamento del [OSCURATO:PERSONA], vi potesse essere stato unaccordo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli avrebbe dovuto consegnare al Baldoniparte delle proprie spettanze per tenerlo indenne dai suddetti, neppure “pensati”, costi; b)nelle dichiarazioni spontanee che aveva reso nel corso del dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la propria pretesa si basava sul diritto alla restituzione di somme che egliaveva prestato al [OSCURATO:PERSONA] – circostanza che il dibattimento aveva escluso –, con laconseguenza che la tesi “dell’accordo”, che avrebbe costituito il titolo che avrebbe legittimatol’imputato a pretendere delle somme dal suo ex dipendente, non era stata in realtà maiaddotta personalmente dall’imputato.Tale ricostruzione del fatto risulta fondata su una valutazione degli indicati elementiprobatori che appare del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste,sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono stateprospettate dal ricorrente con i motivi in esame, le quali, senza riuscire a evidenziare deglieffettivi e tanto meno decisivi travisamenti delle prove, si appalesano piuttosto come dirette aottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, il che, appunto, non è possibilefare in sede di legittimità.Quanto agli asseriti travisamenti che sono stati denunciati con il terzo motivo del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si osserva comunque che: a) la registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) frase delBaldoni «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avrei pagato la disoccupazionecapito?», se può essere ritenuta dimostrativa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], quando licenziò ilMaestri, ignorava di dovere versare una somma all’INPS, diversamente da quanto èsostenuto con il motivo di ricorso, non è invece logicamente dimostrativa del fatto chel’iniziativa di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] non era stata del [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto alle dichiarazioni diDante [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia ha congruamente evidenziato come non solol’esistenza di un accordo tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il licenziamento fosse statopresunto dal [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, come da ciò non sarebbe comunque conseguita laprova di un accordo tra le medesime parti nel senso della retrocessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di parte delle proprie spettanze; c) quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afronte dell’indicato solido compendio probatorio, la generica risposta del [OSCURATO:PERSONA] alladomanda del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?» «Se trovo un accordo sì», non apparetale da comprovare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] nel senso chequesti lo avrebbe licenziato con il patto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe corrisposto parte dellasomma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS a titolo di contributo per l’ASPI; d)quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quelle che sono state invocate dal ricorrente nonrisultano tali da superare il ricordato reciso diniego del [OSCURATO:PERSONA] di avere concordato con ilBaldoni il proprio licenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.Nel fatto ricostruito dai giudici del merito sulla base dell’indicata congrua e non illogicavalutazione degli elementi probatori si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutividel reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di mancata corresponsionedelle retribuzioni e del TFR che spettavano al [OSCURATO:PERSONA] se questi non gli avesse consegnatoparte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) del profitto ingiusto, atteso che al datore di lavoro nonè riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per ottenere dal lavoratore licenziato lasomma che lo stesso datore di lavoro deve versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento (e ciò, peraltro, anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti intale senso, atteso che, come è stato correttamente affermato dalla Corte d’appello diPerugia, al datore di lavoro non sarebbe comunque riconosciuto alcun potere di agire ingiudizio per fare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contralegem); c) del danno per il lavoratore persona offesa, il quale risulta privato di somme che glispettano sulla base della legge e del contratto.Diversamente da quanto è sostenuto con il motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del merito risulta come sia stata proprio la minaccia di mancata corresponsione delleretribuzioni e del TFR a costringere la persona offesa a corrispondere all’imputato parte dellasomma che questi avrebbe dovuto versare all’INPS, con le conseguenze che l’indicatacondotta minacciosa si deve ritenere avere cagionato sia lo stato di coazione psichica delMaestri sia il compimento, da parte dello stesso, dell’atto di disposizione patrimonialecostituito dalla suddetta corresponsione; b) diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, nel caso di specie il soggetto tenuto a corrispondere il TFR è risultato essere(come è, in generale, nelle imprese con meno di 50 dipendenti, nella quali il TFR rimanenell’impresa) l’imputato datore di lavoro, con la conseguenza che questi ben potevaminacciare la persona offesa del male ingiusto della mancata corresponsione dello stessoTFR, a nulla rilevando, attesa l’evidente idoneità di una tale minaccia, la circostanza che, incaso di mancato pagamento, avrebbe potuto successivamente eventualmente intervenire il3.

Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – iquali motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sonomanifestamente infondati.Con la sentenza “Filardo” (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), leSezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione sidifferenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità dellaminaccia, ma in relazione all’elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarieregole probatorie).

Ciò nel senso che, nel primo delitto, l’agente persegue il conseguimentodi un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anchese in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l’agentepersegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Le Sezioni unite hanno altresì precisato che, «[a]i fini dell’integrazione del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concretodall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento ditutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine diesercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competeregiuridicamente» (in precedenza, nello stesso senso, si erano già espresse: Sez. 5, n. 2819del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268362-01).La Corte d’appello di Perugia ha fatto corretta applicazione di tali principi.Essa ha infatti operato la qualificazione del fatto proprio in relazione all’elementopsicologico, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la sommache egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, potesse avere agito nella convinzione diesercitare un proprio diritto.Si devono ritenere, in particolare, del tutto logiche e del tutto corrette in diritto leconsiderazioni della Corte d’appello di Perugia secondo cui: a) il presunto convincimento delBaldoni che la sua pretesa trovava fondamento nel supposto accordo con il [OSCURATO:PERSONA] era statasmentito dall’esito dell’istruttoria dibattimentale, che aveva escluso l’esistenza di un taleaccordo; b) neppure lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai personalmente affermato che la suapretesa si basava su un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto dichiarato che essa sibasava sul diritto alla restituzione di somme che egli aveva prestato alla persona offesa,circostanza, anche questa, che gli esiti del dibattimento avevano escluso; c) in ogni caso,anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbefatto carico di sostenere parte dell’onere del contributo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versareall’INPS, all’imputato non sarebbe comunque spettato alcun potere di agire in giudizio perfare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contra legem, népotendosi ragionevolmente ritenere che non lo fosse.Si deve pertanto ritenere che, col reputare che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] aconsegnargli parte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, nonpoteva avere agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto ma aveva piuttosto agitonella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto da lui perseguito, così commettendo il reatodi estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, la Corte d’appello di Perugia non è incorsa in alcuno dei vizi che sono statidenunciati con i motivi in esame ma ha fatto del tutto logica e del tutto corretta applicazionedelle norme della legge penale che sono state invocate dal ricorrente.4.

L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazionequello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o allaminaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia adulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del11/06/2013, Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola,Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01).Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono condivisidal Collegio, che i suddetti due eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso incui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l’illecita richiestaricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo dellastessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l’adoperarsi dellavittima affinché si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una dellemolteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cuiversa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417-01;Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l’ingiustoprofitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estortavenga consegnata dal soggetto passivo all’estortore, e ciò anche nell’ipotesi in cui siapredisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto delreo e alla restituzione del bene all’avente diritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella,Rv. 214642-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01).A quest’ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni unite “Campanella” ha chiaritoche «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inseritanella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l’evento.

La modalità lesiva di talefattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da unacondotta coattiva dell’agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizionipatrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa chealtrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l’agente o per altri,con altrui danno patrimoniale.

Pertanto, il nucleo lesivo dell’estorsione è costituito dalcomportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facereo al pati, di tale comportamento segna l’esito, l’evento, appunto.

E, quindi, come per lasussistenza del profitto non si richiede l’utilizzazione del bene estorto secondo gliintendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediatodall’impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo nonè contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perchédetermina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, nepossono rendere arbitraria l’applicazione. […] il profitto che il reo intende procurarsi […] nonpuò essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violarela tassatività della fattispecie».Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l’imputato ricevette laconsegna del denaro che aveva richiesto al [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli le retribuzioni e ilTFR, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso laCorte d’appello di Perugia nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione sifosse consumato.5. il nono motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato sottoi primi due profili in cui è articolato e non è consentito sotto il terzo profilo in cui è articolato.5.1.1.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che ilpregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendoriguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi,invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalreato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01, la quale, inapplicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la circostanzacommessi in continuazione, sottolineando anche l’irrilevanza del fatto che uno deidanneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017,Sicu, Rv. 269241-01, la quale, in applicazione dello stesso principio, ha ritenutoinammissibile il ricorso con il quale l’imputato aveva invocato la configurabilità dellacircostanza attenuante de quo in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economicadel supermercato vittima del reato).Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avereriguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo eal disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez.3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017,Calvio, Rv. 271695-01).Alla luce di tali principi, l’argomentazione della Corte d’appello di Perugia di non poterericonoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., inquanto il danno patrimoniale (che è stato pari a € 1.000,00) non si poteva reputare di minimaentità e perché si doveva considerare anche il fatto che un lavoratore era stato costretto asubire la privazione di somme che gli spettavano in base alla legge e al contratto, si deveritenere del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, e, anzi, del tutto congruentee logica.5.1.2.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di liquidazione deldanno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionalied equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solose essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati dicomune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P.,Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 35104del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la liquidazione incomplessivi € 10.000,00 del danno, «di natura essenzialmente non patrimoniale» (pag. 11della sentenza di primo grado), che era stato cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione peril quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato sulla considerazione dal grave pregiudizio moraleche era stato causato al lavoratore licenziato, derivante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], anche acausa della disparità di condizioni economiche rispetto all’imputato suo ex datore di lavoro,era stato costretto a subire le pretese del tutto illecite dello stesso imputato.Tale motivazione si deve ritenere frutto di un apprezzamento discrezionale edequitativo non privo di giustificazioni, non contraddittorio e non in contrasto con dati dicomune esperienza, sicché essa, in quanto frutto di una valutazione di fatto, si sottrae acensure in questa sede.5.1.3.

Il motivo non è infine consentito nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamentail vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessionedella circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen., atteso che, nelproprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto conriguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appellodi Perugia non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesadel tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò,non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).

6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.In conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), il Collegio ritiene di rigettare larichiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’imputato alla rifusione delle speseprocessuali riferibili alla fase di legittimità in favore di tale parte civile, atteso che questa nonha fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere di dichiarareinammissibile e/o di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall’imputato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta larichiesta di parte civile.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta larichiesta di parte civile.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLIDIA [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o siano rigettati e che il ricorrentesia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel gradodalla suddetta parte civile, come da nota spese che allega;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di BaldoniMarco, il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, anche inreplica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimentodell’impugnazione;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/06/2025, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenzadel 02/12/2022 del Tribunale di Perugia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato diestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno cagionato allostesso [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile, nella misura di complessivi € 10.000,00.Secondo i giudici del merito, l’imputato avrebbe costretto il [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente,mediante la minaccia di non corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) a luispettante, a corrispondergli la somma di € 1.000,00, da sottrarre allo stesso TFR (cheammontava a circa € 4.000,00), somma di € 1.000,00 che corrispondeva a parte dell’importoche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza del licenziamento delMaestri.2. Avverso la suddetta sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugia, MarcoBaldoni ha proposto due ricorsi per cassazione, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese e uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 192, 521 e 530 dello stesso codice.Contesta che, mentre nel capo d’imputazione gli era stato contestato di avereminacciato il [OSCURATO:PERSONA] «di non corrispondergli l’importo dovuto a titolo di ASPI», egli era statocondannato per il diverso fatto storico di avere minacciato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di noncorrispondergli il TFR, con la conseguente violazione del principio, sancito dall’art. 521 cod.proc. pen., della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Senza che si possasostenere, in senso contrario, «che comunque dall’istruttoria si sarebbe potuto desumere oevincere in qualche modo» la diversa minaccia che avrebbe dovuto essere contestata.Rappresenta inoltre che, poiché l’ASPI non era erogata dal datore di lavoro madall’INPS, la minaccia, da parte del datore di lavoro, di non erogare la stessa ASPI si dovevaritenere del tutto inidonea a esercitare alcuna capacità intimidatoria nei confronti dellapersona offesa (minaccia cosiddetta “inoffensiva”), con la conseguente configurabilità delreato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, lamancanza e/o la manifesta illogicità, nonché la contraddittorietà, della motivazione.Contesta che, nell’escludere che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto a seguitodi un accordo con l’imputato, e col ritenere quindi che questi avrebbe licenziato sua spontelo stesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia: a) non avrebbe considerato che «il Baldoniera molto affezionato al [OSCURATO:PERSONA]», al quale in passato aveva anche prestato dei soldi, e che ilMaestri «era un alacre lavoratore», con la conseguenza che non si comprenderebbe, sulpiano logico, perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sua sponte licenziare il [OSCURATO:PERSONA]; b) avrebbefondato la ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], benché egli, «costituito partecivile, aveva tutto l’interesse a tirare l’acqua al proprio mulino»; c) avrebbe effettuato «unaanalisi parziale e asettica di alcune emergenze probatorie» e avrebbe trascurato le«molteplici emergenze probatorie che depongono per un pactum tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]».Da ciò i lamentati vizi della motivazione, in quanto «basata su alcune parzialiemergenze istruttorie, peraltro neppure esaminate nella loro interezza», secondo quantoanaliticamente evidenziato nel successivo terzo motivo.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, iltravisamento della prova.La Corte d’appello avrebbe: omesso di valutare sia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA], sia l’intercettata (dal [OSCURATO:PERSONA])conversazione “ambientale” del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; effettuatoun’errata e parziale valutazione delle testimonianze sia di [OSCURATO:PERSONA], consulente dellavoro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA] e lapersona offesa, essa sarebbe stata valorizzata solo dal giudice di primo grado e «in modoparcellizzato», omettendo di dare rilievo ad alcuni passaggi della stessa conversazione«allineati alla ricostruzione della vicenda fornita dall’imputato». [OSCURATO:PERSONA] riporta inparticolare la frase, da lui pronunciata, «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avreipagato la disoccupazione capito?» – cioè che non avrebbe licenziato il [OSCURATO:PERSONA] se avessesaputo di dovere versare all’INPS il contributo per l’ASPI – e sostiene che tale fraseevidenzierebbe «che di certo non è stata un’idea né un’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] quella dilicenziare il [OSCURATO:PERSONA]».Tale elemento probatorio contraddirebbe gli assunti fatti propri dai giudici del merito esarebbe corroborato da ulteriori elementi probatori.[OSCURATO:PERSONA] invoca anzitutto le dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro DanteGirolmoni, il quale, oltre a evidenziare che «non è prevista la disoccupazione per dimissioni»– con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dimesso, non avrebbe avuto diritto adalcuna indennità di disoccupazione –, aveva dichiarato che: «il signor [OSCURATO:PERSONA] mi disse, dice:“Lui [cioè il [OSCURATO:PERSONA]] si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione». [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì affermato di presumere che il [OSCURATO:PERSONA] e ilMaestri «si fossero accordati sulla possibilità del licenziamento», valutazione, questa, che,oltre a essere ragionevole alla luce delle ulteriori risultanze probatorie, diversamente daquanto è sostenuto dalla Corte d’appello di Perugia, non costituirebbe solo una «personaleconsiderazione» del dichiarante (terzo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata),dal consulente del lavoro, se non gli avesse chiesto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo perpercepire l’ASPI» e che, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dettoche il [OSCURATO:PERSONA] «si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione», cioè, in sostanza, che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] era un’«idea» dellostesso [OSCURATO:PERSONA].Da tali elementi emergerebbe pertanto che non era stato il [OSCURATO:PERSONA] a volere licenziare ilMaestri ma che questi si sarebbe voluto dimettere ma poiché, dimettendosi, non avrebbepercepito l’ASPI, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore riscontro, in secondo luogo, nelle dichiarazioniche erano state rese dal dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, là dove il [OSCURATO:PERSONA] affermava: «“[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?” e luimi ha risposto “Se trovo un accordo sì”». Con il che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento «adun accordo da trovare con il [OSCURATO:PERSONA] per poter cessare la propria attività lavorativa ma nonprecludersi la possibilità di percepire l’ASPI». Ciò dimostrerebbe «che l’idea dellicenziamento fu di [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] lo assecondò, e che l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] eraquello di percepire l’ASPI e, a tal fine fu lui stesso a cercare un “accordo”».Il ricorrente invoca infine le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale,rispondendo alle domande del pubblico ministero, non avrebbe mai affermato di essere statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] ma «si è limitato solo ad accedere all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] perchégenericamente “avevo esigenza”, in pratica non voleva rinunciare al TFR». [OSCURATO:PERSONA] anche le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]: «c’era l’accordo che prendevo i soldi e il resto[cioè i 1.000,00 euro] li avrei riversati»; «Sì, avevamo concordato che mi avrebbe dato i soldial momento della consegna dei soldi». Che vi fosse stato un «patto condiviso in tutto e pertutto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]» troverebbe conferma anche nella dichiarazione della personaoffesa che in banca «Non sarei potuto andare da solo perché ovviamente [il [OSCURATO:PERSONA]] diceva:“Se ci vai da solo, tu poi dopo i 1.000,00 euro non me li ridai”. Poi diceva che me li avrebberidati a Natale se lavoravamo… però è tutta retorica, a me i soldi mi servono, non è cheposso fare le cose alla carlona». E che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse intenzione di licenziare ilMaestri sarebbe stato ammesso da quest’ultimo là dove aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA]«diceva che avrebbe preferito fallire purché pagarmi, piuttosto cambio società, mi diceva».Emergerebbe pertanto l’omessa valorizzazione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], iltravisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la parziale valutazione delle dichiarazioni delMaestri e dell’intercettata conversazione del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato,con i conseguenti vizi della motivazione denunciati con il secondo motivo.3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 546 dellostesso codice, degli artt. 43, 393 e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt.1 «e ss.» della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,e dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.Espone che, se «la ricostruzione dei presupposti fattuali fosse stata operatacorrettamente», sarebbe stato «ricostruito il pactum intervenuto tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA],volto a permettere a quest’ultimo di cessare la propria attività lavorativa per sua stessavolontà ma non rinunciando a percepire l’ASPI, quindi – unico modo possibile –accordandosi con il [OSCURATO:PERSONA] affinché lo stesso lo licenziasse».Tali fatti, correttamente ricostruiti, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie dicui all’art. 393 cod. pen.Ciò perché, anzitutto, «è la persona offesa [il [OSCURATO:PERSONA]] che propone l’accordo».In secondo luogo, tale accordo integrerebbe un negozio simulato, la cui illiceitàopererebbe «all’esterno, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] (ossia, si badi bene, alla sedicente personaoffesa del delitto di cui all’art. 629 c.p.) di percepire indebitamente un vantaggio economico[l’ASPI] che non gli sarebbe altrimenti spettato a fronte delle dimissioni che aveva deciso dirassegnare».Ne conseguirebbe che non si potrebbe escludere la sussunzione nella fattispecie di cuiall’art. 393 cod. pen. «perché si tratterebbe di un negozio illecito che mai si sarebbe potutofar valere in sede giudiziaria». Sfuggirebbe a tale prospettiva «l’ovvio rilievo che illicenziamento (anche se concordato tra le parti come nel caso in esame) [avrebbe] potutoessere impugnato comunque dal [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice del lavoro» e che, «sotto ilversante previdenziale, si sarebbe potuta impugnare la mancata erogazione dell’ASPI». Nediscenderebbe che «superare il problema della qualificazione giuridica tra l’art. 629 c.p. el’art. 393 c.p. in favore della prima fattispecie incriminatrice sulla sola scorta che la differenzatra due ipotesi di reato risiederebbe nella illiceità della pretesa avanzata dall'imputato nonaltrimenti azionabile in sede giudiziaria risulta essere un errore».Inoltre, «[l]’esito del giudizio civile azionabile […] non funge da discrimen per valutare lalegittimità o meno dell’azione intrapresa e, conseguentemente, nel caso in cui il Baldonisoccombesse, allora inevitabilmente ricadremmo nell’alveo dell’art. 629 c.p. anziché inquello dell’art. 393 c.p.». Ciò in quanto ciò che «deve fungere da criterio di differenziazionetra le due fattispecie giuridiche in esame, deve essere solo la rappresentazione (fosse anchemeramente ipotetica) insita nel soggetto agente della ingiustizia e del danno che lo stessosubirebbe». Nel caso in esame, «invece, […] il danno che subirebbe l’asserita personaoffesa nel dover consegnare all’imputato la somma di circa euro 1.000 che quest’ultimosarebbe chiamato a sborsare per contribuire all’ASPI in caso di licenziamento è in realtàafferente ad un importo cui la persona offesa stessa non avrebbe diritto (ossia l’ASPI), eperaltro concludendo questo accordo simulato, tra le parti quella che avrebbe da perdercisarebbe paradossalmente l’imputato».Pertanto, «il vero nucleo che differenzia tali fattispecie […] deve rinvenirsi nellaunidirezionalità della condotta illecita di un soggetto nei confronti dell’altro (che, quindi, dovràafferire non solo la prospettazione del c.d. male ingiusto, ma anche l’intera genesidell’accordo illecito, che vedrà la persona offesa accedervi obtorto collo, senza avercontribuito ad innescare l’illiceità dell’accordo stesso nella sua fase genetica) e nella pienaconsapevolezza della stessa illiceità della propria condotta in capo al soggetto agente».Sicché, il «vero discrimen tra l’art. 629 c.p. e l’art. 393 c.p. deve essere il requisito delladoppia ingiustizia, affinché si possa parlare di estorsione: ingiustizia dell’accordo sotteso trale parti ed ingiustizia del vantaggio indebito che il reo andrebbe a conseguire se la personaoffesa accedesse alla sua pretesa».Nel caso di specie, invece, «l’imputato non va a perseguire un vantaggio indebito con lapropria condotta, bensì agisce nella convinzione di essere rimborsato di quanto si è ritrovatoa spendere delle somme di denaro (a titolo di contributo per l’ASPI) in favore della asseritapersona offesa per assecondare la sua pretesa di licenziamento anziché di dimissioni».Nell’ambito di una rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema deldiscrimen tra le due fattispecie tipiche in questione, il ricorrente sottolinea che la nonconfigurabilità, nella specie, del delitto di estorsione troverebbe conferma nelle circostanzache «il [OSCURATO:PERSONA] non può certamente dirsi essere stato costretto in maniera irresistibile, ilBaldoni non era estraneo al rapporto negoziale sotteso e presupposto della vicenda ed infinela condotta contestata non è stata rivolta a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA]».Non sarebbe, pertanto, condivisibile l’approdo della Corte d’appello di Perugia «chefonda la pronunzia di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla astratta i liceità della pretesache lo stesso avrebbe voluto azionare, dimenticandosi di effettuare qualsivoglia indaginesull’elemento soggettivo della fattispecie e, conseguentemente, sul diverso modo didell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, degli artt. 43, 393e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt. 1 «e ss.» della legge n. 604 del1966, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, «sotto ilprofilo del travisamento della prova».Ribadisce ancora una volta che, come appena argomentato, egli «non va a perseguireun vantaggio indebito con la propria condotta, bensì agisce nella convinzione di essererimborsato di quanto si è ritrovato a spendere delle somme di denaro (a titolo di contributoper l’ASPI) in favore della asserita persona offesa per assecondare la sua pretesa dilicenziamento anziché di dimissioni».Il riscontro di ciò si trarrebbe dalla già menzionata registrata conversazione del22/11/2015, in particolare là dove egli, inconsapevole che le sue parole venivano registratedal [OSCURATO:PERSONA], affermava, come già ricordato: «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nunt’avrei pagato la disoccupazione capito? E io nun avrei speso sti soldi»; e anche «Io se cosìse tu pe piglià’ mi ricatti io te li do tutti e nun ne voglio sape’ niente che però secondo me èancora più un abbrobriare». Secondo il ricorrente, sarebbe «difficile pensare che unestorsore possa pronunciare simili frasi e sentirsi egli stesso ricattato piuttosto chericattatore».Le citate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero il suo stato psicologico, «ossia lasua rappresentazione dei fatti, la percezione (errato o meno non rileva) di aver subito eglistesso un danno», con la conseguenza che chi «agisce compiendo un atto illecito volto arimediare al danno che si rappresenta di aver subito, non potrà mai costituire l’elementosoggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 629 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche l’agente della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che egli «giustificava un presunto diritto a seguito del licenziamento».Ne discenderebbe il travisamento delle prove indicate, il quale avrebbe prodotto l’effettodi condurre a una erronea ricostruzione del fatto e a una conseguentemente parimentierronea qualificazione giuridica.3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, e degli 393 e 629cod. pen., «sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietàdella motivazione».Denuncia la mera apparenza della motivazione di cui al terzultimo e quartultimocapoverso della pag. 7 della sentenza impugnata in punto di configurabilità del reato diestorsione anziché del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, atteso che la Corte d’appello di Perugia non avrebbe offerto «alcuno spuntoargomentativo o motivazionale che spieghi perché si tratterebbe di una obbligazione illecitao naturale, ed anzi neppure riconduce con chiarezza il caso all’una o all’altra categoria»,fermo restando che l’illiceità andrebbe parametrata «sulla scorta della liceità/disponibilitànegoziale interna rispetto all’accordo concluso liberamente tra le due parti».3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 43, 51, 59, 393 e 629cod. pen.Dopo avere richiamato il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., «occorre che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente –convinto dell’esistenza del proprio diritto», il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «su tale solco, si inserisceun ulteriore argomento giuridico spendibile in favore dell’imputato, ossia quello della c.d.scriminante putativa (art. 59 c.p.), ossia l’aver agito nella (errata) convinzione di esercitareun proprio diritto (e sappiamo che l’esercizio di un diritto è una delle cause di giustificazione,segnatamente disciplinata dall’art. 51 c.p.».Egli, infatti, «era indubbiamente convinto di aver subito un’ingiustizia» – come risultavada quanto da lui stesso affermato nel corso della registrata conversazione del 22/11/2015 –,sicché, «nella (magari erronea) convinzione di rimediare a ciò esercitando nel proprio unproprio diritto, […] avrebbe preteso il rimborso da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di circa €1.000,00 che lo stesso avrebbe dovuto sborsare per contribuire all’ASPI che il Maestriavrebbe percepito in ragione del licenziamento».3.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.Contesta la motivazione di cui ai primi tre paragrafi della pag. 7 della sentenzaimpugnata in punto di configurabilità di un’estorsione consumata anziché tentata.Secondo il ricorrente, l’aspetto che sarebbe dirimente al riguardo sarebbe«comprendere se il [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa la somma di denaro, si fosse o menoallontanato dalla sfera di controllo e/o di intervento da parte della vittima».Dopo avere richiamato alcuni principi in materia di distinzione tra furto tentato e furtoconsumato, afferma che, nonostante le differenze strutturali tra furto ed estorsione, nonpotrebbe «ontologicamente mutare il concetto bifasico di impossessamento e sottrazione»,con la conseguenza che non sarebbero condivisibili quegli orientamenti secondo cui l’agentesi deve ritenere responsabile di estorsione consumata «anche se non ha avuto né tempo némodo di poter conseguire in maniera fenomenologicamente e naturalisticamenteapprezzabile la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene, atteso che è statofermato nella contestualità ed immediatezza del conseguimento del profitto illecito, senzaaver guadagnato alcuna distanza dalla persona offesa ed avendo operato sotto il costantecontrollo di terze persone (la P.G.)».Ciò affermato, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che l’agente della polizia giudiziaria CarloGagliardi aveva riferito che lui e altri suoi colleghi «stavano monitorando il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMaestri dall’esterno della banca (ascoltando simultaneamente persino le conversazioniintercorrenti tra i due)» (così il ricorso) e che «all’interno della banca c’erano due colleghi, illuogotenente Colombese e il maresciallo Paci», egli non aveva, «quindi, mai guadagnato unintimo apprezzabile momento di isolata amministrazione del profitto illecito ottenuto», con laconseguenza che, diversamente da quanto erroneamente reputato dalla Corte d’appello diPerugia, l’estorsione non si poteva ritenere consumata.3.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost., agli artt. 538, 539, 540, 546e 605 cod. proc. pen., agli artt. 62, primo comma, n. 4) e n. 5), 62-bis e 185 cod. pen., all’art.278 cod. proc. civ. e all’art. 2043 cod. civ., la carenza e/o la manifesta illogicità dellamotivazione.3.9.1. Contesta, anzitutto, la motivazione di cui al primo paragrafo della pag. 8 dellasentenza impugnata in punto di diniego della circostanza attenuante dell’avere cagionatoalla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma,n. 4), cod. pen.Rappresenta che: a) «l’importo di circa 1.000 euro può benissimo rientrare nei terminidi minima entità», tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito un’indennità (l’ASPI)che non gli spettava, non aveva subito alcun danno patrimoniale, né il [OSCURATO:PERSONA] avevaottenuto alcun indebito profitto; b) la circostanza che la speciale tenuità del danno era giàstata valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non era«ostativa al riconoscimento dell’attenuante comune»; c) la considerazione secondo cui «lagravità del danno nel caso della estorsione va valutata anche in ragione dell’illecitocostringimento operato nei confronti della vittima» sarebbe tautologica e non terrebbe contoche, in altri casi, il costringimento avviene «attraverso modalità e mezzi ben più invasivi epericolosi».3.9.2. Contesta, in secondo luogo, che la motivazione della conferma delle statuizionicivili sarebbe «meramente apparente e fondata su frasi di stile».Aggiunge che «si fatica a rintracciare qualche danno di rilievo per la asserita personaoffesa, per nulla intimorita dalla prospettazione del male ingiusto (tanto da registrare dinascosto il [OSCURATO:PERSONA] […] e tanto da recarsi dagli Agenti di PG per denunziare anzitempo iltutto e preparare l’imboscata per l’arresto in flagranza […])» e che non ha riportato in ognicaso alcun danno patrimoniale (atteso che ha perduto una parte di somma del maggioreimporto dell’ASPI cui non avrebbe avuto diritto […])».3.9.3. Contesta, in terzo luogo, la mancanza della motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen.4. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale ilricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio di motivazione «in relazione all’erronea qualificazione dellaminaccia subita dalla persona offesa».[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione di cui all’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata in punto di sussistenza del requisito della minaccia e afferma che le parole cheegli aveva pronunciato non sarebbero idonee a integrare tale requisito.In primo luogo, dopo avere premesso che la condotta di minaccia deve«necessariamente essere di natura prevaricatrice e idonea a coartare la volontà del soggettopassivo» e che «la capacità di produrre l’effetto di intimidazione deve essere accertatasecondo un giudizio ex ante e caso per caso», deduce che, dalla motivazione della sentenzaimpugnata, risulterebbe «che la persona, [OSCURATO:PERSONA], non abbia mai percepito alcuna offensivitànella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], né alcuna prevaricazione, tanto che […] ebbe a preordinarela registrazione nel primo colloquio con il datore di lavoro con il proprio smartphone econtattò subito la Polizia al fine di procedere con il successivo arresto». Anche «lacircostanza per cui la denuncia non venne proposta dopo la consegna del denaro ma primadi essa» costituirebbe un’ulteriore riprova «che mai la persona offesa ha subito la minacciaprevaricatrice dell’imputato, non avendola mai avvertita come tale».La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato anche col considerare minacciose leparole dell’imputato «valutandole come tali alla luce delle condizioni economiche-familiaridella persona offesa dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità esclude che talicondizioni preesistenti possano rilevare».[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque «mai subito alcuna coartazione».In secondo luogo, il ricorrente, sulla premessa che «la dazione del TFR non dipendedal datore di lavoro bensì dall’INPS che, nell’ipotesi di omesso versamento, provvede in ognicaso al relativo pagamento al lavoratore», deduce che, «poiché il datore di lavoro nonavrebbe potuto in alcun modo impedire il pagamento del TFR da parte dell’INPS, le parole diBaldoni non possono essere interpretate quali minacce idonee ad integrare il delitto diestorsione non avendo il datore di lavoro alcun potere di controllo sul terzo INPS».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non èconsentito.Secondo l’unanime e costante orientamento della Corte di cassazione, la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (e nonuna nullità assoluta, come è sostenuto nella memoria che è stata depositata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]), che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alladeliberazione della sentenza nel grado successivo, con la conseguenza che la stessaviolazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 12792del 19/02/2020, Bianchi, non massimata, pag. 30; Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera,Rv. 269986-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 4, n.14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005,Ricco, Rv. 231833-01), come è invece avvenuto nel caso di specie.  Ne discende che la doglianza che è stata sollevata con il motivo in esame è preclusa,in quanto è irrimediabilmente tardiva, e che lo stesso motivo non è, perciò, consentito.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – i quali motivi, per la loro connessione, possonoessere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze – le quali possono pertanto esserelette congiuntamente – hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato diestorsione a lui attribuito sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni della persona offesaAlessio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, a fronte del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedergli ilgiorno di riposo settimanale al quale aveva diritto o, almeno, di computare come lavorostraordinario quello svolto di domenica e nei giorni di riposo di cui non avrebbe potuto fruire,il [OSCURATO:PERSONA], consigliato dal consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di licenziarlo,ma, avendo appreso che, in conseguenza del licenziamento, avrebbe dovuto versare unasomma all’INPS (a titolo di contributo per l’ASPI), aveva preteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gliconsegnasse parte di tale somma, con la minaccia che, se non lo avesse fatto, non gliavrebbe corrisposto le retribuzioni e il TFR che gli spettavano, costringendolo ad adire le vielegali, così che avrebbe ottenuto tali spettanze dopo anni, atteso che egli (il [OSCURATO:PERSONA])avrebbe intrapreso ogni possibile iniziativa al fine di sfruttare le lungaggini della giustiziacivile.[OSCURATO:PERSONA] aveva recisamente negato di avere concordato con il [OSCURATO:PERSONA] il propriolicenziamento al fine di potere percepire l’ASPI. La persona offesa aveva affermato e ribaditodi non avere avuto alcuna intenzione di dimettersi e che la decisione di licenziarlo fu presa,dopo varie telefonate con il menzionato consulente del lavoro, dal [OSCURATO:PERSONA].I giudici del merito hanno altresì argomentato come tali dichiarazioni della personaoffesa avessero trovato conferma nel contenuto della conversazione del 22/11/2015 tra ilBaldoni e il [OSCURATO:PERSONA] che fu registrata da quest’ultimo con il proprio telefono cellulare, dallaquale era risultato in particolare confermato che la decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] era statapresa dal [OSCURATO:PERSONA] su consiglio del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] («Tu sei il primo caso chet’ho licenziato io perché [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] mi ha cominciato a fa’ la sega… [OSCURATO:PERSONA] semosotto Natale, t’arriva l’Ufficio del Lavoro a rompe i coglioni, no… licenzialo, tanto non te costaniente perché il preavviso lo facciamo consenziente») e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendoappreso che la sua decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato che avrebbe dovutoversare una somma all’INPS («non paghi… poi quando m’è andato a dì che c’era ildiscorso… lì mi sono incazzato»), aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli parte dellesomme di spettanza del lavoratore.La Corte d’appello di Perugia ha poi congruamente evidenziato come la versione deifatti – che è nuovamente sostenuta nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –, secondo cui illicenziamento sarebbe stato concordato tra le due parti (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) per fareottenere indebitamente l’ASPI al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], si dovesse escludere sulla base delledichiarazioni che erano state rese dallo stesso imputato, atteso che egli: a) nell’interrogatorioche aveva reso al pubblico ministero, aveva dichiarato che «quando l’ho licenziato non hopensato che avrei dovuto sostenere dei costi», dichiarazione, questa, che escludevalogicamente che, al momento del licenziamento del [OSCURATO:PERSONA], vi potesse essere stato unaccordo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli avrebbe dovuto consegnare al Baldoniparte delle proprie spettanze per tenerlo indenne dai suddetti, neppure “pensati”, costi; b)nelle dichiarazioni spontanee che aveva reso nel corso del dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la propria pretesa si basava sul diritto alla restituzione di somme che egliaveva prestato al [OSCURATO:PERSONA] – circostanza che il dibattimento aveva escluso –, con laconseguenza che la tesi “dell’accordo”, che avrebbe costituito il titolo che avrebbe legittimatol’imputato a pretendere delle somme dal suo ex dipendente, non era stata in realtà maiaddotta personalmente dall’imputato.Tale ricostruzione del fatto risulta fondata su una valutazione degli indicati elementiprobatori che appare del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste,sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono stateprospettate dal ricorrente con i motivi in esame, le quali, senza riuscire a evidenziare deglieffettivi e tanto meno decisivi travisamenti delle prove, si appalesano piuttosto come dirette aottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, il che, appunto, non è possibilefare in sede di legittimità.Quanto agli asseriti travisamenti che sono stati denunciati con il terzo motivo del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si osserva comunque che: a) la registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) frase delBaldoni «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avrei pagato la disoccupazionecapito?», se può essere ritenuta dimostrativa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], quando licenziò ilMaestri, ignorava di dovere versare una somma all’INPS, diversamente da quanto èsostenuto con il motivo di ricorso, non è invece logicamente dimostrativa del fatto chel’iniziativa di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] non era stata del [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto alle dichiarazioni diDante [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia ha congruamente evidenziato come non solol’esistenza di un accordo tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il licenziamento fosse statopresunto dal [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, come da ciò non sarebbe comunque conseguita laprova di un accordo tra le medesime parti nel senso della retrocessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di parte delle proprie spettanze; c) quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afronte dell’indicato solido compendio probatorio, la generica risposta del [OSCURATO:PERSONA] alladomanda del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?» «Se trovo un accordo sì», non apparetale da comprovare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] nel senso chequesti lo avrebbe licenziato con il patto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe corrisposto parte dellasomma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS a titolo di contributo per l’ASPI; d)quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quelle che sono state invocate dal ricorrente nonrisultano tali da superare il ricordato reciso diniego del [OSCURATO:PERSONA] di avere concordato con ilBaldoni il proprio licenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.Nel fatto ricostruito dai giudici del merito sulla base dell’indicata congrua e non illogicavalutazione degli elementi probatori si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutividel reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di mancata corresponsionedelle retribuzioni e del TFR che spettavano al [OSCURATO:PERSONA] se questi non gli avesse consegnatoparte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) del profitto ingiusto, atteso che al datore di lavoro nonè riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per ottenere dal lavoratore licenziato lasomma che lo stesso datore di lavoro deve versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento (e ciò, peraltro, anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti intale senso, atteso che, come è stato correttamente affermato dalla Corte d’appello diPerugia, al datore di lavoro non sarebbe comunque riconosciuto alcun potere di agire ingiudizio per fare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contralegem); c) del danno per il lavoratore persona offesa, il quale risulta privato di somme che glispettano sulla base della legge e del contratto.Diversamente da quanto è sostenuto con il motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del merito risulta come sia stata proprio la minaccia di mancata corresponsione delleretribuzioni e del TFR a costringere la persona offesa a corrispondere all’imputato parte dellasomma che questi avrebbe dovuto versare all’INPS, con le conseguenze che l’indicatacondotta minacciosa si deve ritenere avere cagionato sia lo stato di coazione psichica delMaestri sia il compimento, da parte dello stesso, dell’atto di disposizione patrimonialecostituito dalla suddetta corresponsione; b) diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, nel caso di specie il soggetto tenuto a corrispondere il TFR è risultato essere(come è, in generale, nelle imprese con meno di 50 dipendenti, nella quali il TFR rimanenell’impresa) l’imputato datore di lavoro, con la conseguenza che questi ben potevaminacciare la persona offesa del male ingiusto della mancata corresponsione dello stessoTFR, a nulla rilevando, attesa l’evidente idoneità di una tale minaccia, la circostanza che, incaso di mancato pagamento, avrebbe potuto successivamente eventualmente intervenire il3. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – iquali motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sonomanifestamente infondati.Con la sentenza “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), leSezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione sidifferenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità dellaminaccia, ma in relazione all’elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarieregole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l’agente persegue il conseguimentodi un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anchese in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l’agentepersegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.  Le Sezioni unite hanno altresì precisato che, «[a]i fini dell’integrazione del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concretodall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento ditutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine diesercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competeregiuridicamente» (in precedenza, nello stesso senso, si erano già espresse: Sez. 5, n. 2819del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268362-01).La Corte d’appello di Perugia ha fatto corretta applicazione di tali principi.Essa ha infatti operato la qualificazione del fatto proprio in relazione all’elementopsicologico, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la sommache egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, potesse avere agito nella convinzione diesercitare un proprio diritto.Si devono ritenere, in particolare, del tutto logiche e del tutto corrette in diritto leconsiderazioni della Corte d’appello di Perugia secondo cui: a) il presunto convincimento delBaldoni che la sua pretesa trovava fondamento nel supposto accordo con il [OSCURATO:PERSONA] era statasmentito dall’esito dell’istruttoria dibattimentale, che aveva escluso l’esistenza di un taleaccordo; b) neppure lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai personalmente affermato che la suapretesa si basava su un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto dichiarato che essa sibasava sul diritto alla restituzione di somme che egli aveva prestato alla persona offesa,circostanza, anche questa, che gli esiti del dibattimento avevano escluso; c) in ogni caso,anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbefatto carico di sostenere parte dell’onere del contributo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versareall’INPS, all’imputato non sarebbe comunque spettato alcun potere di agire in giudizio perfare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contra legem, népotendosi ragionevolmente ritenere che non lo fosse.Si deve pertanto ritenere che, col reputare che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] aconsegnargli parte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, nonpoteva avere agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto ma aveva piuttosto agitonella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto da lui perseguito, così commettendo il reatodi estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, la Corte d’appello di Perugia non è incorsa in alcuno dei vizi che sono statidenunciati con i motivi in esame ma ha fatto del tutto logica e del tutto corretta applicazionedelle norme della legge penale che sono state invocate dal ricorrente.4. L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazionequello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o allaminaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia adulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del11/06/2013, Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola,Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01).Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono condivisidal Collegio, che i suddetti due eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso incui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l’illecita richiestaricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo dellastessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l’adoperarsi dellavittima affinché si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una dellemolteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cuiversa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417-01;Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l’ingiustoprofitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estortavenga consegnata dal soggetto passivo all’estortore, e ciò anche nell’ipotesi in cui siapredisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto delreo e alla restituzione del bene all’avente diritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella,Rv. 214642-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01).A quest’ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni unite “Campanella” ha chiaritoche «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inseritanella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l’evento. La modalità lesiva di talefattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da unacondotta coattiva dell’agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizionipatrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa chealtrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l’agente o per altri,con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell’estorsione è costituito dalcomportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facereo al pati, di tale comportamento segna l’esito, l’evento, appunto. E, quindi, come per lasussistenza del profitto non si richiede l’utilizzazione del bene estorto secondo gliintendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediatodall’impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo nonè contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perchédetermina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, nepossono rendere arbitraria l’applicazione. […] il profitto che il reo intende procurarsi […] nonpuò essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violarela tassatività della fattispecie».Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l’imputato ricevette laconsegna del denaro che aveva richiesto al [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli le retribuzioni e ilTFR, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso laCorte d’appello di Perugia nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione sifosse consumato.5. il nono motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato sottoi primi due profili in cui è articolato e non è consentito sotto il terzo profilo in cui è articolato.5.1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che ilpregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendoriguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi,invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalreato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01, la quale, inapplicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la circostanzacommessi in continuazione, sottolineando anche l’irrilevanza del fatto che uno deidanneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017,Sicu, Rv. 269241-01, la quale, in applicazione dello stesso principio, ha ritenutoinammissibile il ricorso con il quale l’imputato aveva invocato la configurabilità dellacircostanza attenuante de quo in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economicadel supermercato vittima del reato).Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avereriguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo eal disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez.3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017,Calvio, Rv. 271695-01).Alla luce di tali principi, l’argomentazione della Corte d’appello di Perugia di non poterericonoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., inquanto il danno patrimoniale (che è stato pari a € 1.000,00) non si poteva reputare di minimaentità e perché si doveva considerare anche il fatto che un lavoratore era stato costretto asubire la privazione di somme che gli spettavano in base alla legge e al contratto, si deveritenere del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, e, anzi, del tutto congruentee logica.5.1.2. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di liquidazione deldanno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionalied equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solose essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati dicomune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P.,Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 35104del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la liquidazione incomplessivi € 10.000,00 del danno, «di natura essenzialmente non patrimoniale» (pag. 11della sentenza di primo grado), che era stato cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione peril quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato sulla considerazione dal grave pregiudizio moraleche era stato causato al lavoratore licenziato, derivante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], anche acausa della disparità di condizioni economiche rispetto all’imputato suo ex datore di lavoro,era stato costretto a subire le pretese del tutto illecite dello stesso imputato.Tale motivazione si deve ritenere frutto di un apprezzamento discrezionale edequitativo non privo di giustificazioni, non contraddittorio e non in contrasto con dati dicomune esperienza, sicché essa, in quanto frutto di una valutazione di fatto, si sottrae acensure in questa sede.5.1.3. Il motivo non è infine consentito nella parte in cui, con esso, il ricorrente  lamentail vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessionedella circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen., atteso che, nelproprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto conriguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appellodi Perugia non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesadel tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò,non consentito  (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.In conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), il Collegio ritiene di rigettare larichiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’imputato alla rifusione delle speseprocessuali riferibili alla fase di legittimità in favore di tale parte civile, atteso che questa nonha fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere di dichiarareinammissibile e/o di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall’imputato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11762/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 410/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40158/2025SANDRA RECCHIONEDANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLIDIA [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o siano rigettati e che il ricorrentesia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel gradodalla suddetta parte civile, come da nota spese che allega;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di BaldoniMarco, il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, anche inreplica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimentodell’impugnazione;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/06/2025, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenzadel 02/12/2022 del Tribunale di Perugia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato diestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno cagionato allostesso [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile, nella misura di complessivi € 10.000,00.Secondo i giudici del merito, l’imputato avrebbe costretto il [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente,mediante la minaccia di non corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) a luispettante, a corrispondergli la somma di € 1.000,00, da sottrarre allo stesso TFR (cheammontava a circa € 4.000,00), somma di € 1.000,00 che corrispondeva a parte dell’importoche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza del licenziamento delMaestri.2. Avverso la suddetta sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Perugia, MarcoBaldoni ha proposto due ricorsi per cassazione, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese e uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 192, 521 e 530 dello stesso codice.Contesta che, mentre nel capo d’imputazione gli era stato contestato di avereminacciato il [OSCURATO:PERSONA] «di non corrispondergli l’importo dovuto a titolo di ASPI», egli era statocondannato per il diverso fatto storico di avere minacciato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di noncorrispondergli il TFR, con la conseguente violazione del principio, sancito dall’art. 521 cod.proc. pen., della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Senza che si possasostenere, in senso contrario, «che comunque dall’istruttoria si sarebbe potuto desumere oevincere in qualche modo» la diversa minaccia che avrebbe dovuto essere contestata.Rappresenta inoltre che, poiché l’ASPI non era erogata dal datore di lavoro madall’INPS, la minaccia, da parte del datore di lavoro, di non erogare la stessa ASPI si dovevaritenere del tutto inidonea a esercitare alcuna capacità intimidatoria nei confronti dellapersona offesa (minaccia cosiddetta “inoffensiva”), con la conseguente configurabilità delreato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, lamancanza e/o la manifesta illogicità, nonché la contraddittorietà, della motivazione.Contesta che, nell’escludere che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto a seguitodi un accordo con l’imputato, e col ritenere quindi che questi avrebbe licenziato sua spontelo stesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia: a) non avrebbe considerato che «il Baldoniera molto affezionato al [OSCURATO:PERSONA]», al quale in passato aveva anche prestato dei soldi, e che ilMaestri «era un alacre lavoratore», con la conseguenza che non si comprenderebbe, sulpiano logico, perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sua sponte licenziare il [OSCURATO:PERSONA]; b) avrebbefondato la ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], benché egli, «costituito partecivile, aveva tutto l’interesse a tirare l’acqua al proprio mulino»; c) avrebbe effettuato «unaanalisi parziale e asettica di alcune emergenze probatorie» e avrebbe trascurato le«molteplici emergenze probatorie che depongono per un pactum tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]».Da ciò i lamentati vizi della motivazione, in quanto «basata su alcune parzialiemergenze istruttorie, peraltro neppure esaminate nella loro interezza», secondo quantoanaliticamente evidenziato nel successivo terzo motivo.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, iltravisamento della prova.La Corte d’appello avrebbe: omesso di valutare sia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA], sia l’intercettata (dal [OSCURATO:PERSONA])conversazione “ambientale” del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; effettuatoun’errata e parziale valutazione delle testimonianze sia di [OSCURATO:PERSONA], consulente dellavoro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA] e lapersona offesa, essa sarebbe stata valorizzata solo dal giudice di primo grado e «in modoparcellizzato», omettendo di dare rilievo ad alcuni passaggi della stessa conversazione«allineati alla ricostruzione della vicenda fornita dall’imputato». [OSCURATO:PERSONA] riporta inparticolare la frase, da lui pronunciata, «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avreipagato la disoccupazione capito?» – cioè che non avrebbe licenziato il [OSCURATO:PERSONA] se avessesaputo di dovere versare all’INPS il contributo per l’ASPI – e sostiene che tale fraseevidenzierebbe «che di certo non è stata un’idea né un’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] quella dilicenziare il [OSCURATO:PERSONA]».Tale elemento probatorio contraddirebbe gli assunti fatti propri dai giudici del merito esarebbe corroborato da ulteriori elementi probatori.[OSCURATO:PERSONA] invoca anzitutto le dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro DanteGirolmoni, il quale, oltre a evidenziare che «non è prevista la disoccupazione per dimissioni»– con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dimesso, non avrebbe avuto diritto adalcuna indennità di disoccupazione –, aveva dichiarato che: «il signor [OSCURATO:PERSONA] mi disse, dice:“Lui [cioè il [OSCURATO:PERSONA]] si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione». [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì affermato di presumere che il [OSCURATO:PERSONA] e ilMaestri «si fossero accordati sulla possibilità del licenziamento», valutazione, questa, che,oltre a essere ragionevole alla luce delle ulteriori risultanze probatorie, diversamente daquanto è sostenuto dalla Corte d’appello di Perugia, non costituirebbe solo una «personaleconsiderazione» del dichiarante (terzo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata),dal consulente del lavoro, se non gli avesse chiesto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo perpercepire l’ASPI» e che, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dettoche il [OSCURATO:PERSONA] «si vorrebbe dimettere però vorrebbe possibilmente percepire ladisoccupazione», cioè, in sostanza, che il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] era un’«idea» dellostesso [OSCURATO:PERSONA].Da tali elementi emergerebbe pertanto che non era stato il [OSCURATO:PERSONA] a volere licenziare ilMaestri ma che questi si sarebbe voluto dimettere ma poiché, dimettendosi, non avrebbepercepito l’ASPI, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo.Tale ricostruzione troverebbe ulteriore riscontro, in secondo luogo, nelle dichiarazioniche erano state rese dal dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, là dove il [OSCURATO:PERSONA] affermava: «“[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?” e luimi ha risposto “Se trovo un accordo sì”». Con il che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento «adun accordo da trovare con il [OSCURATO:PERSONA] per poter cessare la propria attività lavorativa ma nonprecludersi la possibilità di percepire l’ASPI». Ciò dimostrerebbe «che l’idea dellicenziamento fu di [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] lo assecondò, e che l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] eraquello di percepire l’ASPI e, a tal fine fu lui stesso a cercare un “accordo”».Il ricorrente invoca infine le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale,rispondendo alle domande del pubblico ministero, non avrebbe mai affermato di essere statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] ma «si è limitato solo ad accedere all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] perchégenericamente “avevo esigenza”, in pratica non voleva rinunciare al TFR». [OSCURATO:PERSONA] anche le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]: «c’era l’accordo che prendevo i soldi e il resto[cioè i 1.000,00 euro] li avrei riversati»; «Sì, avevamo concordato che mi avrebbe dato i soldial momento della consegna dei soldi». Che vi fosse stato un «patto condiviso in tutto e pertutto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]» troverebbe conferma anche nella dichiarazione della personaoffesa che in banca «Non sarei potuto andare da solo perché ovviamente [il [OSCURATO:PERSONA]] diceva:“Se ci vai da solo, tu poi dopo i 1.000,00 euro non me li ridai”. Poi diceva che me li avrebberidati a Natale se lavoravamo… però è tutta retorica, a me i soldi mi servono, non è cheposso fare le cose alla carlona». E che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse intenzione di licenziare ilMaestri sarebbe stato ammesso da quest’ultimo là dove aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA]«diceva che avrebbe preferito fallire purché pagarmi, piuttosto cambio società, mi diceva».Emergerebbe pertanto l’omessa valorizzazione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], iltravisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la parziale valutazione delle dichiarazioni delMaestri e dell’intercettata conversazione del 22/11/2015 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato,con i conseguenti vizi della motivazione denunciati con il secondo motivo.3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 546 dellostesso codice, degli artt. 43, 393 e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt.1 «e ss.» della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,e dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.Espone che, se «la ricostruzione dei presupposti fattuali fosse stata operatacorrettamente», sarebbe stato «ricostruito il pactum intervenuto tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA],volto a permettere a quest’ultimo di cessare la propria attività lavorativa per sua stessavolontà ma non rinunciando a percepire l’ASPI, quindi – unico modo possibile –accordandosi con il [OSCURATO:PERSONA] affinché lo stesso lo licenziasse».Tali fatti, correttamente ricostruiti, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie dicui all’art. 393 cod. pen.Ciò perché, anzitutto, «è la persona offesa [il [OSCURATO:PERSONA]] che propone l’accordo».In secondo luogo, tale accordo integrerebbe un negozio simulato, la cui illiceitàopererebbe «all’esterno, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] (ossia, si badi bene, alla sedicente personaoffesa del delitto di cui all’art. 629 c.p.) di percepire indebitamente un vantaggio economico[l’ASPI] che non gli sarebbe altrimenti spettato a fronte delle dimissioni che aveva deciso dirassegnare».Ne conseguirebbe che non si potrebbe escludere la sussunzione nella fattispecie di cuiall’art. 393 cod. pen. «perché si tratterebbe di un negozio illecito che mai si sarebbe potutofar valere in sede giudiziaria». Sfuggirebbe a tale prospettiva «l’ovvio rilievo che illicenziamento (anche se concordato tra le parti come nel caso in esame) [avrebbe] potutoessere impugnato comunque dal [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice del lavoro» e che, «sotto ilversante previdenziale, si sarebbe potuta impugnare la mancata erogazione dell’ASPI». Nediscenderebbe che «superare il problema della qualificazione giuridica tra l’art. 629 c.p. el’art. 393 c.p. in favore della prima fattispecie incriminatrice sulla sola scorta che la differenzatra due ipotesi di reato risiederebbe nella illiceità della pretesa avanzata dall'imputato nonaltrimenti azionabile in sede giudiziaria risulta essere un errore».Inoltre, «[l]’esito del giudizio civile azionabile […] non funge da discrimen per valutare lalegittimità o meno dell’azione intrapresa e, conseguentemente, nel caso in cui il Baldonisoccombesse, allora inevitabilmente ricadremmo nell’alveo dell’art. 629 c.p. anziché inquello dell’art. 393 c.p.». Ciò in quanto ciò che «deve fungere da criterio di differenziazionetra le due fattispecie giuridiche in esame, deve essere solo la rappresentazione (fosse anchemeramente ipotetica) insita nel soggetto agente della ingiustizia e del danno che lo stessosubirebbe». Nel caso in esame, «invece, […] il danno che subirebbe l’asserita personaoffesa nel dover consegnare all’imputato la somma di circa euro 1.000 che quest’ultimosarebbe chiamato a sborsare per contribuire all’ASPI in caso di licenziamento è in realtàafferente ad un importo cui la persona offesa stessa non avrebbe diritto (ossia l’ASPI), eperaltro concludendo questo accordo simulato, tra le parti quella che avrebbe da perdercisarebbe paradossalmente l’imputato».Pertanto, «il vero nucleo che differenzia tali fattispecie […] deve rinvenirsi nellaunidirezionalità della condotta illecita di un soggetto nei confronti dell’altro (che, quindi, dovràafferire non solo la prospettazione del c.d. male ingiusto, ma anche l’intera genesidell’accordo illecito, che vedrà la persona offesa accedervi obtorto collo, senza avercontribuito ad innescare l’illiceità dell’accordo stesso nella sua fase genetica) e nella pienaconsapevolezza della stessa illiceità della propria condotta in capo al soggetto agente».Sicché, il «vero discrimen tra l’art. 629 c.p. e l’art. 393 c.p. deve essere il requisito delladoppia ingiustizia, affinché si possa parlare di estorsione: ingiustizia dell’accordo sotteso trale parti ed ingiustizia del vantaggio indebito che il reo andrebbe a conseguire se la personaoffesa accedesse alla sua pretesa».Nel caso di specie, invece, «l’imputato non va a perseguire un vantaggio indebito con lapropria condotta, bensì agisce nella convinzione di essere rimborsato di quanto si è ritrovatoa spendere delle somme di denaro (a titolo di contributo per l’ASPI) in favore della asseritapersona offesa per assecondare la sua pretesa di licenziamento anziché di dimissioni».Nell’ambito di una rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema deldiscrimen tra le due fattispecie tipiche in questione, il ricorrente sottolinea che la nonconfigurabilità, nella specie, del delitto di estorsione troverebbe conferma nelle circostanzache «il [OSCURATO:PERSONA] non può certamente dirsi essere stato costretto in maniera irresistibile, ilBaldoni non era estraneo al rapporto negoziale sotteso e presupposto della vicenda ed infinela condotta contestata non è stata rivolta a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA]».Non sarebbe, pertanto, condivisibile l’approdo della Corte d’appello di Perugia «chefonda la pronunzia di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla astratta i liceità della pretesache lo stesso avrebbe voluto azionare, dimenticandosi di effettuare qualsivoglia indaginesull’elemento soggettivo della fattispecie e, conseguentemente, sul diverso modo didell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, degli artt. 43, 393e 629 cod. pen., degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt. 1 «e ss.» della legge n. 604 del1966, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, «sotto ilprofilo del travisamento della prova».Ribadisce ancora una volta che, come appena argomentato, egli «non va a perseguireun vantaggio indebito con la propria condotta, bensì agisce nella convinzione di essererimborsato di quanto si è ritrovato a spendere delle somme di denaro (a titolo di contributoper l’ASPI) in favore della asserita persona offesa per assecondare la sua pretesa dilicenziamento anziché di dimissioni».Il riscontro di ciò si trarrebbe dalla già menzionata registrata conversazione del22/11/2015, in particolare là dove egli, inconsapevole che le sue parole venivano registratedal [OSCURATO:PERSONA], affermava, come già ricordato: «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nunt’avrei pagato la disoccupazione capito? E io nun avrei speso sti soldi»; e anche «Io se cosìse tu pe piglià’ mi ricatti io te li do tutti e nun ne voglio sape’ niente che però secondo me èancora più un abbrobriare». Secondo il ricorrente, sarebbe «difficile pensare che unestorsore possa pronunciare simili frasi e sentirsi egli stesso ricattato piuttosto chericattatore».Le citate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero il suo stato psicologico, «ossia lasua rappresentazione dei fatti, la percezione (errato o meno non rileva) di aver subito eglistesso un danno», con la conseguenza che chi «agisce compiendo un atto illecito volto arimediare al danno che si rappresenta di aver subito, non potrà mai costituire l’elementosoggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 629 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche l’agente della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che egli «giustificava un presunto diritto a seguito del licenziamento».Ne discenderebbe il travisamento delle prove indicate, il quale avrebbe prodotto l’effettodi condurre a una erronea ricostruzione del fatto e a una conseguentemente parimentierronea qualificazione giuridica.3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530 e 546 dello stesso codice, e degli 393 e 629cod. pen., «sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietàdella motivazione».Denuncia la mera apparenza della motivazione di cui al terzultimo e quartultimocapoverso della pag. 7 della sentenza impugnata in punto di configurabilità del reato diestorsione anziché del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, atteso che la Corte d’appello di Perugia non avrebbe offerto «alcuno spuntoargomentativo o motivazionale che spieghi perché si tratterebbe di una obbligazione illecitao naturale, ed anzi neppure riconduce con chiarezza il caso all’una o all’altra categoria»,fermo restando che l’illiceità andrebbe parametrata «sulla scorta della liceità/disponibilitànegoziale interna rispetto all’accordo concluso liberamente tra le due parti».3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 43, 51, 59, 393 e 629cod. pen.Dopo avere richiamato il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., «occorre che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente –convinto dell’esistenza del proprio diritto», il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «su tale solco, si inserisceun ulteriore argomento giuridico spendibile in favore dell’imputato, ossia quello della c.d.scriminante putativa (art. 59 c.p.), ossia l’aver agito nella (errata) convinzione di esercitareun proprio diritto (e sappiamo che l’esercizio di un diritto è una delle cause di giustificazione,segnatamente disciplinata dall’art. 51 c.p.».Egli, infatti, «era indubbiamente convinto di aver subito un’ingiustizia» – come risultavada quanto da lui stesso affermato nel corso della registrata conversazione del 22/11/2015 –,sicché, «nella (magari erronea) convinzione di rimediare a ciò esercitando nel proprio unproprio diritto, […] avrebbe preteso il rimborso da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di circa €1.000,00 che lo stesso avrebbe dovuto sborsare per contribuire all’ASPI che il Maestriavrebbe percepito in ragione del licenziamento».3.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.Contesta la motivazione di cui ai primi tre paragrafi della pag. 7 della sentenzaimpugnata in punto di configurabilità di un’estorsione consumata anziché tentata.Secondo il ricorrente, l’aspetto che sarebbe dirimente al riguardo sarebbe«comprendere se il [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa la somma di denaro, si fosse o menoallontanato dalla sfera di controllo e/o di intervento da parte della vittima».Dopo avere richiamato alcuni principi in materia di distinzione tra furto tentato e furtoconsumato, afferma che, nonostante le differenze strutturali tra furto ed estorsione, nonpotrebbe «ontologicamente mutare il concetto bifasico di impossessamento e sottrazione»,con la conseguenza che non sarebbero condivisibili quegli orientamenti secondo cui l’agentesi deve ritenere responsabile di estorsione consumata «anche se non ha avuto né tempo némodo di poter conseguire in maniera fenomenologicamente e naturalisticamenteapprezzabile la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene, atteso che è statofermato nella contestualità ed immediatezza del conseguimento del profitto illecito, senzaaver guadagnato alcuna distanza dalla persona offesa ed avendo operato sotto il costantecontrollo di terze persone (la P.G.)».Ciò affermato, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che l’agente della polizia giudiziaria CarloGagliardi aveva riferito che lui e altri suoi colleghi «stavano monitorando il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMaestri dall’esterno della banca (ascoltando simultaneamente persino le conversazioniintercorrenti tra i due)» (così il ricorso) e che «all’interno della banca c’erano due colleghi, illuogotenente Colombese e il maresciallo Paci», egli non aveva, «quindi, mai guadagnato unintimo apprezzabile momento di isolata amministrazione del profitto illecito ottenuto», con laconseguenza che, diversamente da quanto erroneamente reputato dalla Corte d’appello diPerugia, l’estorsione non si poteva ritenere consumata.3.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost., agli artt. 538, 539, 540, 546e 605 cod. proc. pen., agli artt. 62, primo comma, n. 4) e n. 5), 62-bis e 185 cod. pen., all’art.278 cod. proc. civ. e all’art. 2043 cod. civ., la carenza e/o la manifesta illogicità dellamotivazione.3.9.1. Contesta, anzitutto, la motivazione di cui al primo paragrafo della pag. 8 dellasentenza impugnata in punto di diniego della circostanza attenuante dell’avere cagionatoalla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma,n. 4), cod. pen.Rappresenta che: a) «l’importo di circa 1.000 euro può benissimo rientrare nei terminidi minima entità», tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito un’indennità (l’ASPI)che non gli spettava, non aveva subito alcun danno patrimoniale, né il [OSCURATO:PERSONA] avevaottenuto alcun indebito profitto; b) la circostanza che la speciale tenuità del danno era giàstata valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non era«ostativa al riconoscimento dell’attenuante comune»; c) la considerazione secondo cui «lagravità del danno nel caso della estorsione va valutata anche in ragione dell’illecitocostringimento operato nei confronti della vittima» sarebbe tautologica e non terrebbe contoche, in altri casi, il costringimento avviene «attraverso modalità e mezzi ben più invasivi epericolosi».3.9.2. Contesta, in secondo luogo, che la motivazione della conferma delle statuizionicivili sarebbe «meramente apparente e fondata su frasi di stile».Aggiunge che «si fatica a rintracciare qualche danno di rilievo per la asserita personaoffesa, per nulla intimorita dalla prospettazione del male ingiusto (tanto da registrare dinascosto il [OSCURATO:PERSONA] […] e tanto da recarsi dagli Agenti di PG per denunziare anzitempo iltutto e preparare l’imboscata per l’arresto in flagranza […])» e che non ha riportato in ognicaso alcun danno patrimoniale (atteso che ha perduto una parte di somma del maggioreimporto dell’ASPI cui non avrebbe avuto diritto […])».3.9.3. Contesta, in terzo luogo, la mancanza della motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen.4. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale ilricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio di motivazione «in relazione all’erronea qualificazione dellaminaccia subita dalla persona offesa».[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione di cui all’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata in punto di sussistenza del requisito della minaccia e afferma che le parole cheegli aveva pronunciato non sarebbero idonee a integrare tale requisito.In primo luogo, dopo avere premesso che la condotta di minaccia deve«necessariamente essere di natura prevaricatrice e idonea a coartare la volontà del soggettopassivo» e che «la capacità di produrre l’effetto di intimidazione deve essere accertatasecondo un giudizio ex ante e caso per caso», deduce che, dalla motivazione della sentenzaimpugnata, risulterebbe «che la persona, [OSCURATO:PERSONA], non abbia mai percepito alcuna offensivitànella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], né alcuna prevaricazione, tanto che […] ebbe a preordinarela registrazione nel primo colloquio con il datore di lavoro con il proprio smartphone econtattò subito la Polizia al fine di procedere con il successivo arresto». Anche «lacircostanza per cui la denuncia non venne proposta dopo la consegna del denaro ma primadi essa» costituirebbe un’ulteriore riprova «che mai la persona offesa ha subito la minacciaprevaricatrice dell’imputato, non avendola mai avvertita come tale».La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato anche col considerare minacciose leparole dell’imputato «valutandole come tali alla luce delle condizioni economiche-familiaridella persona offesa dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità esclude che talicondizioni preesistenti possano rilevare».[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque «mai subito alcuna coartazione».In secondo luogo, il ricorrente, sulla premessa che «la dazione del TFR non dipendedal datore di lavoro bensì dall’INPS che, nell’ipotesi di omesso versamento, provvede in ognicaso al relativo pagamento al lavoratore», deduce che, «poiché il datore di lavoro nonavrebbe potuto in alcun modo impedire il pagamento del TFR da parte dell’INPS, le parole diBaldoni non possono essere interpretate quali minacce idonee ad integrare il delitto diestorsione non avendo il datore di lavoro alcun potere di controllo sul terzo INPS».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non èconsentito.Secondo l’unanime e costante orientamento della Corte di cassazione, la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (e nonuna nullità assoluta, come è sostenuto nella memoria che è stata depositata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]), che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alladeliberazione della sentenza nel grado successivo, con la conseguenza che la stessaviolazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 12792del 19/02/2020, Bianchi, non massimata, pag. 30; Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera,Rv. 269986-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 4, n.14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005,Ricco, Rv. 231833-01), come è invece avvenuto nel caso di specie.  Ne discende che la doglianza che è stata sollevata con il motivo in esame è preclusa,in quanto è irrimediabilmente tardiva, e che lo stesso motivo non è, perciò, consentito.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – i quali motivi, per la loro connessione, possonoessere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze – le quali possono pertanto esserelette congiuntamente – hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato diestorsione a lui attribuito sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni della persona offesaAlessio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, a fronte del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedergli ilgiorno di riposo settimanale al quale aveva diritto o, almeno, di computare come lavorostraordinario quello svolto di domenica e nei giorni di riposo di cui non avrebbe potuto fruire,il [OSCURATO:PERSONA], consigliato dal consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di licenziarlo,ma, avendo appreso che, in conseguenza del licenziamento, avrebbe dovuto versare unasomma all’INPS (a titolo di contributo per l’ASPI), aveva preteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gliconsegnasse parte di tale somma, con la minaccia che, se non lo avesse fatto, non gliavrebbe corrisposto le retribuzioni e il TFR che gli spettavano, costringendolo ad adire le vielegali, così che avrebbe ottenuto tali spettanze dopo anni, atteso che egli (il [OSCURATO:PERSONA])avrebbe intrapreso ogni possibile iniziativa al fine di sfruttare le lungaggini della giustiziacivile.[OSCURATO:PERSONA] aveva recisamente negato di avere concordato con il [OSCURATO:PERSONA] il propriolicenziamento al fine di potere percepire l’ASPI. La persona offesa aveva affermato e ribaditodi non avere avuto alcuna intenzione di dimettersi e che la decisione di licenziarlo fu presa,dopo varie telefonate con il menzionato consulente del lavoro, dal [OSCURATO:PERSONA].I giudici del merito hanno altresì argomentato come tali dichiarazioni della personaoffesa avessero trovato conferma nel contenuto della conversazione del 22/11/2015 tra ilBaldoni e il [OSCURATO:PERSONA] che fu registrata da quest’ultimo con il proprio telefono cellulare, dallaquale era risultato in particolare confermato che la decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] era statapresa dal [OSCURATO:PERSONA] su consiglio del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] («Tu sei il primo caso chet’ho licenziato io perché [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] mi ha cominciato a fa’ la sega… [OSCURATO:PERSONA] semosotto Natale, t’arriva l’Ufficio del Lavoro a rompe i coglioni, no… licenzialo, tanto non te costaniente perché il preavviso lo facciamo consenziente») e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendoappreso che la sua decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato che avrebbe dovutoversare una somma all’INPS («non paghi… poi quando m’è andato a dì che c’era ildiscorso… lì mi sono incazzato»), aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli parte dellesomme di spettanza del lavoratore.La Corte d’appello di Perugia ha poi congruamente evidenziato come la versione deifatti – che è nuovamente sostenuta nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –, secondo cui illicenziamento sarebbe stato concordato tra le due parti (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) per fareottenere indebitamente l’ASPI al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], si dovesse escludere sulla base delledichiarazioni che erano state rese dallo stesso imputato, atteso che egli: a) nell’interrogatorioche aveva reso al pubblico ministero, aveva dichiarato che «quando l’ho licenziato non hopensato che avrei dovuto sostenere dei costi», dichiarazione, questa, che escludevalogicamente che, al momento del licenziamento del [OSCURATO:PERSONA], vi potesse essere stato unaccordo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli avrebbe dovuto consegnare al Baldoniparte delle proprie spettanze per tenerlo indenne dai suddetti, neppure “pensati”, costi; b)nelle dichiarazioni spontanee che aveva reso nel corso del dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la propria pretesa si basava sul diritto alla restituzione di somme che egliaveva prestato al [OSCURATO:PERSONA] – circostanza che il dibattimento aveva escluso –, con laconseguenza che la tesi “dell’accordo”, che avrebbe costituito il titolo che avrebbe legittimatol’imputato a pretendere delle somme dal suo ex dipendente, non era stata in realtà maiaddotta personalmente dall’imputato.Tale ricostruzione del fatto risulta fondata su una valutazione degli indicati elementiprobatori che appare del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste,sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono stateprospettate dal ricorrente con i motivi in esame, le quali, senza riuscire a evidenziare deglieffettivi e tanto meno decisivi travisamenti delle prove, si appalesano piuttosto come dirette aottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, il che, appunto, non è possibilefare in sede di legittimità.Quanto agli asseriti travisamenti che sono stati denunciati con il terzo motivo del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si osserva comunque che: a) la registrata (dal [OSCURATO:PERSONA]) frase delBaldoni «nun te licenziavo io nun te licenziavo io nun t’avrei pagato la disoccupazionecapito?», se può essere ritenuta dimostrativa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], quando licenziò ilMaestri, ignorava di dovere versare una somma all’INPS, diversamente da quanto èsostenuto con il motivo di ricorso, non è invece logicamente dimostrativa del fatto chel’iniziativa di licenziare il [OSCURATO:PERSONA] non era stata del [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto alle dichiarazioni diDante [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Perugia ha congruamente evidenziato come non solol’esistenza di un accordo tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il licenziamento fosse statopresunto dal [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, come da ciò non sarebbe comunque conseguita laprova di un accordo tra le medesime parti nel senso della retrocessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di parte delle proprie spettanze; c) quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afronte dell’indicato solido compendio probatorio, la generica risposta del [OSCURATO:PERSONA] alladomanda del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] che fai? Ti licenzi?» «Se trovo un accordo sì», non apparetale da comprovare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] nel senso chequesti lo avrebbe licenziato con il patto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe corrisposto parte dellasomma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all’INPS a titolo di contributo per l’ASPI; d)quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quelle che sono state invocate dal ricorrente nonrisultano tali da superare il ricordato reciso diniego del [OSCURATO:PERSONA] di avere concordato con ilBaldoni il proprio licenziamento al fine di potere percepire l’ASPI.Nel fatto ricostruito dai giudici del merito sulla base dell’indicata congrua e non illogicavalutazione degli elementi probatori si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutividel reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di mancata corresponsionedelle retribuzioni e del TFR che spettavano al [OSCURATO:PERSONA] se questi non gli avesse consegnatoparte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) del profitto ingiusto, atteso che al datore di lavoro nonè riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per ottenere dal lavoratore licenziato lasomma che lo stesso datore di lavoro deve versare all’INPS in conseguenza dellicenziamento (e ciò, peraltro, anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti intale senso, atteso che, come è stato correttamente affermato dalla Corte d’appello diPerugia, al datore di lavoro non sarebbe comunque riconosciuto alcun potere di agire ingiudizio per fare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contralegem); c) del danno per il lavoratore persona offesa, il quale risulta privato di somme che glispettano sulla base della legge e del contratto.Diversamente da quanto è sostenuto con il motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del merito risulta come sia stata proprio la minaccia di mancata corresponsione delleretribuzioni e del TFR a costringere la persona offesa a corrispondere all’imputato parte dellasomma che questi avrebbe dovuto versare all’INPS, con le conseguenze che l’indicatacondotta minacciosa si deve ritenere avere cagionato sia lo stato di coazione psichica delMaestri sia il compimento, da parte dello stesso, dell’atto di disposizione patrimonialecostituito dalla suddetta corresponsione; b) diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, nel caso di specie il soggetto tenuto a corrispondere il TFR è risultato essere(come è, in generale, nelle imprese con meno di 50 dipendenti, nella quali il TFR rimanenell’impresa) l’imputato datore di lavoro, con la conseguenza che questi ben potevaminacciare la persona offesa del male ingiusto della mancata corresponsione dello stessoTFR, a nulla rilevando, attesa l’evidente idoneità di una tale minaccia, la circostanza che, incaso di mancato pagamento, avrebbe potuto successivamente eventualmente intervenire il3. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – iquali motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sonomanifestamente infondati.Con la sentenza “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), leSezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione sidifferenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità dellaminaccia, ma in relazione all’elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarieregole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l’agente persegue il conseguimentodi un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anchese in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l’agentepersegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.  Le Sezioni unite hanno altresì precisato che, «[a]i fini dell’integrazione del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concretodall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento ditutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine diesercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competeregiuridicamente» (in precedenza, nello stesso senso, si erano già espresse: Sez. 5, n. 2819del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268362-01).La Corte d’appello di Perugia ha fatto corretta applicazione di tali principi.Essa ha infatti operato la qualificazione del fatto proprio in relazione all’elementopsicologico, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la sommache egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, potesse avere agito nella convinzione diesercitare un proprio diritto.Si devono ritenere, in particolare, del tutto logiche e del tutto corrette in diritto leconsiderazioni della Corte d’appello di Perugia secondo cui: a) il presunto convincimento delBaldoni che la sua pretesa trovava fondamento nel supposto accordo con il [OSCURATO:PERSONA] era statasmentito dall’esito dell’istruttoria dibattimentale, che aveva escluso l’esistenza di un taleaccordo; b) neppure lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai personalmente affermato che la suapretesa si basava su un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto dichiarato che essa sibasava sul diritto alla restituzione di somme che egli aveva prestato alla persona offesa,circostanza, anche questa, che gli esiti del dibattimento avevano escluso; c) in ogni caso,anche nel caso in cui fosse esistito un accordo tra le parti nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbefatto carico di sostenere parte dell’onere del contributo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versareall’INPS, all’imputato non sarebbe comunque spettato alcun potere di agire in giudizio perfare valere la pretesa al rispetto di un siffatto accordo, essendo esso contra legem, népotendosi ragionevolmente ritenere che non lo fosse.Si deve pertanto ritenere che, col reputare che il [OSCURATO:PERSONA], nel costringere il [OSCURATO:PERSONA] aconsegnargli parte della somma che egli ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto versare all’INPS, nonpoteva avere agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto ma aveva piuttosto agitonella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto da lui perseguito, così commettendo il reatodi estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone, la Corte d’appello di Perugia non è incorsa in alcuno dei vizi che sono statidenunciati con i motivi in esame ma ha fatto del tutto logica e del tutto corretta applicazionedelle norme della legge penale che sono state invocate dal ricorrente.4. L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazionequello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o allaminaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia adulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del11/06/2013, Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola,Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01).Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono condivisidal Collegio, che i suddetti due eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso incui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l’illecita richiestaricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo dellastessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l’adoperarsi dellavittima affinché si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una dellemolteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cuiversa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417-01;Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l’ingiustoprofitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estortavenga consegnata dal soggetto passivo all’estortore, e ciò anche nell’ipotesi in cui siapredisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto delreo e alla restituzione del bene all’avente diritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella,Rv. 214642-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01).A quest’ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni unite “Campanella” ha chiaritoche «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inseritanella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l’evento. La modalità lesiva di talefattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da unacondotta coattiva dell’agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizionipatrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa chealtrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l’agente o per altri,con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell’estorsione è costituito dalcomportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facereo al pati, di tale comportamento segna l’esito, l’evento, appunto. E, quindi, come per lasussistenza del profitto non si richiede l’utilizzazione del bene estorto secondo gliintendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediatodall’impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo nonè contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perchédetermina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, nepossono rendere arbitraria l’applicazione. […] il profitto che il reo intende procurarsi […] nonpuò essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violarela tassatività della fattispecie».Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l’imputato ricevette laconsegna del denaro che aveva richiesto al [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli le retribuzioni e ilTFR, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso laCorte d’appello di Perugia nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione sifosse consumato.5. il nono motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato sottoi primi due profili in cui è articolato e non è consentito sotto il terzo profilo in cui è articolato.5.1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che ilpregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendoriguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi,invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalreato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01, la quale, inapplicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la circostanzacommessi in continuazione, sottolineando anche l’irrilevanza del fatto che uno deidanneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017,Sicu, Rv. 269241-01, la quale, in applicazione dello stesso principio, ha ritenutoinammissibile il ricorso con il quale l’imputato aveva invocato la configurabilità dellacircostanza attenuante de quo in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economicadel supermercato vittima del reato).Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avereriguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo eal disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez.3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017,Calvio, Rv. 271695-01).Alla luce di tali principi, l’argomentazione della Corte d’appello di Perugia di non poterericonoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., inquanto il danno patrimoniale (che è stato pari a € 1.000,00) non si poteva reputare di minimaentità e perché si doveva considerare anche il fatto che un lavoratore era stato costretto asubire la privazione di somme che gli spettavano in base alla legge e al contratto, si deveritenere del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, e, anzi, del tutto congruentee logica.5.1.2. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di liquidazione deldanno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionalied equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solose essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati dicomune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P.,Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 35104del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la liquidazione incomplessivi € 10.000,00 del danno, «di natura essenzialmente non patrimoniale» (pag. 11della sentenza di primo grado), che era stato cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione peril quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato sulla considerazione dal grave pregiudizio moraleche era stato causato al lavoratore licenziato, derivante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], anche acausa della disparità di condizioni economiche rispetto all’imputato suo ex datore di lavoro,era stato costretto a subire le pretese del tutto illecite dello stesso imputato.Tale motivazione si deve ritenere frutto di un apprezzamento discrezionale edequitativo non privo di giustificazioni, non contraddittorio e non in contrasto con dati dicomune esperienza, sicché essa, in quanto frutto di una valutazione di fatto, si sottrae acensure in questa sede.5.1.3. Il motivo non è infine consentito nella parte in cui, con esso, il ricorrente  lamentail vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessionedella circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 5), cod. pen., atteso che, nelproprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto conriguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appellodi Perugia non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesadel tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò,non consentito  (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.In conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), il Collegio ritiene di rigettare larichiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’imputato alla rifusione delle speseprocessuali riferibili alla fase di legittimità in favore di tale parte civile, atteso che questa nonha fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere di dichiarareinammissibile e/o di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall’imputato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta larichiesta di parte civile.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta larichiesta di parte civile.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]