CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 40204/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 16.7.2019 per il delitto di rapina a mano armata ai danni di un tabaccaio. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale facendo esclusivo riferimento alla gravità del reato commesso,z omettendo di considerare le positive relazioni dei servizi sociali eseguite a seguito dell'osservazione sia del detenuto che della sua famiglia; non avrebbe, altresì, fatto alcun riferimento all'art. 4-bis Ord. Pen. e cioè a elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che soli avrebbero potuto determinare - quanto al tipo di reato per cui è intervenuta condanna - una preclusione alla concessione della misura invocata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno í sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale del condannato attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che questi commetta altri reati [cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020), Rv. 277924 - 01, che ha affermato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devia iti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)"]. Tale indagine, nel caso di specie, non è stata correttamente effettuata. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato, infatti, ad affermare che "la misura suddetta non può essere concessa in considerazione del reato in esecuzione di particolare gravità atteso che si tratta di una rapina ai danni di un tabaccaio a mano armata". E però non ha fatto alcun riferimento ai risultati dell'osservazione collegiale della personalità del detenuto che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in materia, costituisce la principale fonte di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità del beneficio invocato. 2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà colmare le lacune motivazionali rilevate, attraverso la valutazione dell'indagine operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di una eventuale prospettiva risocializzante. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 14 luglio 202