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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15287/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Crotone dichiarava Perz ano Salvatore colpevole del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 per avere, in due di5tinte occasioni (procedimenti penali n. 2130/15 R.G.N.R. e n. 1002/16 R.G.N.R.), falsamente dichiarato nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal proprio nucleo familiare.

Il Tribunale lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 257,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo la sospensione condizionale della pena.

Con sentenza del 21.10.2024, la Corte d'Appello di Catanzaro ha conferma to la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi d'appello e sussistente l'elemento soggettivo del reato.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, D er mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazior e di legge in relazione alla normativa che regolamenta l'accesso al gratuito patrocinio, ( videnziando il difetto della volontà di ingannare, in presenza di errore commesso, in buona fl de, sui redditi della madre. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge in relazio ie all'art. 131- bis c.p., e il vizio di motivazione, con riferimento per particolare tenuità del fatt( .

3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3.1 Va premesso che le censure consistenti nella mera riproposizione r el ricorso per cassazione di doglianze già sottoposte al giudice di appello e adeguatarnentr! esaminate e correttamente legittimamente respinte non superano il vaglio di ammissibilità.

È pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba ( ssere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le me lesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi ct )nsiderare non specifici.

Nel caso di specie, l'elemento psicologico è stato correttamente ravvisatc dai giudici di merito attraverso un'analisi della condotta dell'imputato, il quale aveva omesso [li dichiarare in entrambe le istanze i redditi percepiti dai componenti della famiglia.

Non può i itenersi che si sia trattato di un mero errore di calcolo, considerato che lo stesso comporta nento è stato reiterato a distanza di quattro mesi, denotando la consapevolezza dellz falsità delle dichiarazioni.

In effetti, la censura al riguardo è anche aspecifica, atteso che non si trall ta di un mero errore di calcolo, ma di mancato inserimento di poste attive, decisive per il supl ramento della soglia di ammissibilità.

In altri termini, alla base della condotta cri7rninosa non v'è un errore di calcolo tra le voci correttamente riportate, bensì l'omissione nel riportare ur a intera voce reddituale di un componente del nucleo familiare.3.2 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla manca :a applicazione dell'art.131 bis cod.pen..

Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutar D ne complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, a sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevrilezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/20 6, Tushaj, Rv. 266590).

E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare ;ulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entit i del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far "corso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di i :ui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegt enza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o ( ella manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princì )i e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico, avendo il giuc ice di appello ampiamente e logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser ricc nosciuta come di particolare tenuità in ragione della reiterazione della condotta a brevissir 2 distanza di tempo; circostanza che, pure non integrando la ipotesi della abitualità, costituis :e espressione di pervicacia nel delinquere.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coi I.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisane osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Crotone dichiarava Perz ano Salvatore colpevole del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 per avere, in due di5tinte occasioni (procedimenti penali n. 2130/15 R.G.N.R. e n. 1002/16 R.G.N.R.), falsamente dichiarato nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal proprio nucleo familiare. Il Tribunale lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 257,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo la sospensione condizionale della pena. Con sentenza del 21.10.2024, la Corte d'Appello di Catanzaro ha conferma to la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi d'appello e sussistente l'elemento soggettivo del reato. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, D er mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazior e di legge in relazione alla normativa che regolamenta l'accesso al gratuito patrocinio, ( videnziando il difetto della volontà di ingannare, in presenza di errore commesso, in buona fl de, sui redditi della madre. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge in relazio ie all'art. 131- bis c.p., e il vizio di motivazione, con riferimento per particolare tenuità del fatt( . 3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3.1 Va premesso che le censure consistenti nella mera riproposizione r el ricorso per cassazione di doglianze già sottoposte al giudice di appello e adeguatarnentr! esaminate e correttamente legittimamente respinte non superano il vaglio di ammissibilità. È pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba ( ssere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le me lesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi ct )nsiderare non specifici. Nel caso di specie, l'elemento psicologico è stato correttamente ravvisatc dai giudici di merito attraverso un'analisi della condotta dell'imputato, il quale aveva omesso [li dichiarare in entrambe le istanze i redditi percepiti dai componenti della famiglia. Non può i itenersi che si sia trattato di un mero errore di calcolo, considerato che lo stesso comporta nento è stato reiterato a distanza di quattro mesi, denotando la consapevolezza dellz falsità delle dichiarazioni. In effetti, la censura al riguardo è anche aspecifica, atteso che non si trall ta di un mero errore di calcolo, ma di mancato inserimento di poste attive, decisive per il supl ramento della soglia di ammissibilità. In altri termini, alla base della condotta cri7rninosa non v'è un errore di calcolo tra le voci correttamente riportate, bensì l'omissione nel riportare ur a intera voce reddituale di un componente del nucleo familiare.3.2 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla manca :a applicazione dell'art.131 bis cod.pen.. Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutar D ne complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, a sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevrilezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/20 6, Tushaj, Rv. 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare ;ulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entit i del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far "corso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di i :ui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegt enza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o ( ella manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princì )i e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico, avendo il giuc ice di appello ampiamente e logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser ricc nosciuta come di particolare tenuità in ragione della reiterazione della condotta a brevissir 2 distanza di tempo; circostanza che, pure non integrando la ipotesi della abitualità, costituis :e espressione di pervicacia nel delinquere. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coi I.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisane osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marz
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