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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00291/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20030/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale dell’Umbria n.6/2021 depositata il 15/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTP di Perugia l’avviso di accertamento n.

T3N051401354/2012, per l’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, con metodo sintetico, il reddito del contribuente.

2. Il ricorso veniva accolto, con decisione che veniva conferma ta , con rigetto dell’appello erariale, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza n. 454/03/2015 del 02.07.2015.

3. Questa Corte di cassazione accoglieva, quindi, con ordinanza n. 16709 del 6 luglio 2017, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza della CTRimpugnata.

4. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio.

5. In data 8 giugno 2018, l'Amministrazione finanziarianotificava al contribuente l’intimazione di pagamento n.

T3NIPCM00250/2018 , attinentealle medesime pretese tributarie di cui al menzionato atto di accertamento,nonché oggetto del presente giudizio.

6. Il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di intimazione veniva rigettato dalla CTP di Perugia, con pronuncia confermata, in sede di appello, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, in particolare, rilevava che, in difetto di riassunzione, fosse intervenuta l ’ estinzione dell’intero processo, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato; né era ritenuta fondata l’eccezione di decadenza dall’attività di riscossione, in quanto il relativo termine a quo era da identificarsi nella data di definitività dell ’avviso di accertamento, e dunque una volta consumatosi il termine per la riassunzione avanti al giudice del rinvio.

7. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, supportati da memoria.

L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si dà atto che, in data 19/08/2024 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla istanza di definizione dei carichi pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (c.d.

“rottamazione quater”).

2. Occorre pertanto disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20030/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale dell’Umbria n.6/2021 depositata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTP di Perugia l’avviso di accertamento n. T3N051401354/2012, per l’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, con metodo sintetico, il reddito del contribuente. 2. Il ricorso veniva accolto, con decisione che veniva conferma ta , con rigetto dell’appello erariale, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza n. 454/03/2015 del 02.07.2015. 3. Questa Corte di cassazione accoglieva, quindi, con ordinanza n. 16709 del 6 luglio 2017, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza della CTRimpugnata. 4. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio. 5. In data 8 giugno 2018, l'Amministrazione finanziarianotificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. T3NIPCM00250/2018 , attinentealle medesime pretese tributarie di cui al menzionato atto di accertamento,nonché oggetto del presente giudizio. 6. Il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di intimazione veniva rigettato dalla CTP di Perugia, con pronuncia confermata, in sede di appello, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, in particolare, rilevava che, in difetto di riassunzione, fosse intervenuta l ’ estinzione dell’intero processo, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato; né era ritenuta fondata l’eccezione di decadenza dall’attività di riscossione, in quanto il relativo termine a quo era da identificarsi nella data di definitività dell ’avviso di accertamento, e dunque una volta consumatosi il termine per la riassunzione avanti al giudice del rinvio. 7. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, supportati da memoria. L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si dà atto che, in data 19/08/2024 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla istanza di definizione dei carichi pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”). 2. Occorre pertanto disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udi
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