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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34261/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost.

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso comune del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto previsto e punito dall'art. 388, penultimo comrna, cod. pen., perché, quali debitori sottoposti a procedura esecutiva, avrebbero omesso di rispondere all'invito di indicare ulteriori cose o crediti suscettibili di pignoramento, loro rivolto dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ..

2. Tre sono le doglianze che essi prospettano: I) violazione degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: nel capo d'imputazione, il reato viene ipotizzato in relazione ad un atto di pignoramento loro notificato il 6 novembre 2014, mentre la condotta posta a fondamento della condanna si riferisce ad un pignoramento del 1° agosto precedente, non potendo ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, come invece opinato dalla Corte distrettuale; M vizi di motivazione in punto di prova della condotta contestata: l'affermazione per cui essi hanno omesso di rispondere all'invito loro rivolto sarebbe completamente sfornita di prova, non essendosi escusso in dibattimento l'ufficiale giudiziario, unico soggetto che avrebbe potuto darne contezza; né può farsi carico agli imputati di fornire la prova liberatoria; III) violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato obbligo di ottemperare all'invito dell'ufficiale giudiziario: questi, infatti, nel proprio verbale, ha dato atto di aver pignorato somme sufficienti a coprire l'intero debito ed ha attestato di aver invitato il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, «nel caso in cui appaiano palesemente insufficienti le somme ai beni pignorati»: condizione, quest'ultima, tuttavia inesistente, per quanto indicato nello stesso verbale; e, a tale obiezione, specificamente sollevata con il gravame, la Corte di appello avrebbe risposto in modo inconferente, osservando che il debitore è tenuto ad effettuare la dichiarazione pur quando non disponga di beni ulteriori.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo particolarmente sul primo e sul terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. In primo luogo, erra la Corte d'appello allorché riduce al rango di mero errore materiale l'indicazione, nel capo d'imputazione, di un verbale di pignoramento diverso da quello in relazione al quale è stato ritenuto l'inadempimento degli imputati all'obbligo di comunicazione loro imposto dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 492, comma 4, cod.

Droc. civ..

Così sarebbe potuto essere, ad esempio„ qualora unico fosse stato il verbale ed errata l'indicazione della relativa data.

Invece, nello specifico, si è trattato di due pignoramenti, intervenuti nella medesima procedura esecutiva ma effettuati in momenti ed in luoghi diversi e con esiti differenti, proprio con riferimento alla sufficienza del valore dei beni pignorati rispetto all'ammontare del credito azionato: due atti, insomma, autonomi, distinti e produttivi di obblighi differenti per i debitori.

3. Ma l'indiscussa ricostruzione dei fatti consente di superare l'appena detto vizio procedurale e di pervenire all'esclusione della sussistenza del reato, senza necessità di rinviare il processo al giudice di merito.

3.1. Secondo quanto si legge in sentenza ed è esposto dall'imputato - che ha specificamente indicato ed allegato al ricorso, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i verbali di entrambi i pignoramenti - soltanto in occasione di quello del 1° agosto 2014 i beni rinvenuti risultavano di valore palesemente insufficiente rispetto al credito; non così, invece, quelli appresi all'atto del pignoramento del successivo 6 novembre (quello, cioè, cui si riferisce in via esclusiva l'imputazione), della cui sufficienza ai fini della capertura del debito, maggiorato delle spese e degli interessi della procedura, dà espressamente atto, nel medesimo verbale, lo stesso ufficiale giudiziario.

3.2. Tanto premesso in fatto, e rilevato che, a norma dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., «quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione», la circostanza per cui, nonostante l'accertata capienza dei beni appresi, l'ufficiale giudiziario abbia reso ai debitori tale invito «nel caso in cui appaiono palesemente insufficienti le somme ai beni pignorati» (così il verbale, testualmente, comprese le incertezze grammaticali), non poteva far sorgere, in capo ai destinatari, il relativo obbligo di comunicazione.

Più precisamente, non si vuole qui affermare che detto obbligo sorga solamente se e quando il valore delle res staggite sia palesemente inferiore all'ammontare del credito.

La fattispecie di reato in discussione, infatti, è costruita dal legislatore quale reato di pericolo, poiché volta a fornire adeguati strumenti di tutela esecutiva al creditore procedente, dovendosi conseguentemente ritenere irrilevante l'accertamento ex post della non indispensabilità di quegli strumenti.

Il debitore, pertanto, non può unilateralmente sottrarsi all'obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale, contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito rivoltogli dall'organo procedente, ma potrà semmai rivolgersi, a tal fine, al giudice dell'esecuzione civile, con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, cod. proc. civ. (così, in motivazione, Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, Baldari, Rv. 278336).

Ciò non di meno, allorquando - come nel caso in rassegna - l'inesistenza del presupposto normativo dell'atto autoritativo risulti all'evidenza dall'atto medesimo, attraverso, cioè, un'operazione di pura e semplice constatazione e senza la necessità di una pur minima attività valutativa, tale atto non può produrre gli effetti che la legge vi ricollega, non trattandosi di un "atto legalmente dato" e non essendo necessario attendere l'eventuale accertamento giurisdizionale della sua non conformità al tipo legale.

Si tratta, nella sostanza, del medesimo principio che trova applicazione anche nella materia delle cause di giustificazione e che esonera il cittadino dall'obbligo di uniformarsi agli atti della pubblica autorità, allorché questi si presentino manifestamente eccedenti rispetto al poteri ad essa conferiti dall'ordinamento (artt. 51 e 393-bis, cod. peri.).

4. In conclusione, trattandosi di un'intimazione rivolta dall'ufficiale giudiziario nell'evidente assenza dei presupposti normativi legittimanti, nessun obbligo di adempiervi ne è derivato per i destinatari, ai quali, dunque, alcun inadempimento può addebitarsi.

Ne consegue che il reato di cui al penultimo comma dell'art. 388, cod. pen., loro ascritto, non si configura e la sentenza impugnata dev'essere perciò annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso comune del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto previsto e punito dall'art. 388, penultimo comrna, cod. pen., perché, quali debitori sottoposti a procedura esecutiva, avrebbero omesso di rispondere all'invito di indicare ulteriori cose o crediti suscettibili di pignoramento, loro rivolto dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ.. 2. Tre sono le doglianze che essi prospettano: I) violazione degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: nel capo d'imputazione, il reato viene ipotizzato in relazione ad un atto di pignoramento loro notificato il 6 novembre 2014, mentre la condotta posta a fondamento della condanna si riferisce ad un pignoramento del 1° agosto precedente, non potendo ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, come invece opinato dalla Corte distrettuale; M vizi di motivazione in punto di prova della condotta contestata: l'affermazione per cui essi hanno omesso di rispondere all'invito loro rivolto sarebbe completamente sfornita di prova, non essendosi escusso in dibattimento l'ufficiale giudiziario, unico soggetto che avrebbe potuto darne contezza; né può farsi carico agli imputati di fornire la prova liberatoria; III) violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato obbligo di ottemperare all'invito dell'ufficiale giudiziario: questi, infatti, nel proprio verbale, ha dato atto di aver pignorato somme sufficienti a coprire l'intero debito ed ha attestato di aver invitato il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, «nel caso in cui appaiano palesemente insufficienti le somme ai beni pignorati»: condizione, quest'ultima, tuttavia inesistente, per quanto indicato nello stesso verbale; e, a tale obiezione, specificamente sollevata con il gravame, la Corte di appello avrebbe risposto in modo inconferente, osservando che il debitore è tenuto ad effettuare la dichiarazione pur quando non disponga di beni ulteriori. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo particolarmente sul primo e sul terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. In primo luogo, erra la Corte d'appello allorché riduce al rango di mero errore materiale l'indicazione, nel capo d'imputazione, di un verbale di pignoramento diverso da quello in relazione al quale è stato ritenuto l'inadempimento degli imputati all'obbligo di comunicazione loro imposto dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 492, comma 4, cod. Droc. civ.. Così sarebbe potuto essere, ad esempio„ qualora unico fosse stato il verbale ed errata l'indicazione della relativa data. Invece, nello specifico, si è trattato di due pignoramenti, intervenuti nella medesima procedura esecutiva ma effettuati in momenti ed in luoghi diversi e con esiti differenti, proprio con riferimento alla sufficienza del valore dei beni pignorati rispetto all'ammontare del credito azionato: due atti, insomma, autonomi, distinti e produttivi di obblighi differenti per i debitori. 3. Ma l'indiscussa ricostruzione dei fatti consente di superare l'appena detto vizio procedurale e di pervenire all'esclusione della sussistenza del reato, senza necessità di rinviare il processo al giudice di merito. 3.1. Secondo quanto si legge in sentenza ed è esposto dall'imputato - che ha specificamente indicato ed allegato al ricorso, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i verbali di entrambi i pignoramenti - soltanto in occasione di quello del 1° agosto 2014 i beni rinvenuti risultavano di valore palesemente insufficiente rispetto al credito; non così, invece, quelli appresi all'atto del pignoramento del successivo 6 novembre (quello, cioè, cui si riferisce in via esclusiva l'imputazione), della cui sufficienza ai fini della capertura del debito, maggiorato delle spese e degli interessi della procedura, dà espressamente atto, nel medesimo verbale, lo stesso ufficiale giudiziario. 3.2. Tanto premesso in fatto, e rilevato che, a norma dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., «quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione», la circostanza per cui, nonostante l'accertata capienza dei beni appresi, l'ufficiale giudiziario abbia reso ai debitori tale invito «nel caso in cui appaiono palesemente insufficienti le somme ai beni pignorati» (così il verbale, testualmente, comprese le incertezze grammaticali), non poteva far sorgere, in capo ai destinatari, il relativo obbligo di comunicazione. Più precisamente, non si vuole qui affermare che detto obbligo sorga solamente se e quando il valore delle res staggite sia palesemente inferiore all'ammontare del credito. La fattispecie di reato in discussione, infatti, è costruita dal legislatore quale reato di pericolo, poiché volta a fornire adeguati strumenti di tutela esecutiva al creditore procedente, dovendosi conseguentemente ritenere irrilevante l'accertamento ex post della non indispensabilità di quegli strumenti. Il debitore, pertanto, non può unilateralmente sottrarsi all'obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale, contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito rivoltogli dall'organo procedente, ma potrà semmai rivolgersi, a tal fine, al giudice dell'esecuzione civile, con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, cod. proc. civ. (così, in motivazione, Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, Baldari, Rv. 278336). Ciò non di meno, allorquando - come nel caso in rassegna - l'inesistenza del presupposto normativo dell'atto autoritativo risulti all'evidenza dall'atto medesimo, attraverso, cioè, un'operazione di pura e semplice constatazione e senza la necessità di una pur minima attività valutativa, tale atto non può produrre gli effetti che la legge vi ricollega, non trattandosi di un "atto legalmente dato" e non essendo necessario attendere l'eventuale accertamento giurisdizionale della sua non conformità al tipo legale. Si tratta, nella sostanza, del medesimo principio che trova applicazione anche nella materia delle cause di giustificazione e che esonera il cittadino dall'obbligo di uniformarsi agli atti della pubblica autorità, allorché questi si presentino manifestamente eccedenti rispetto al poteri ad essa conferiti dall'ordinamento (artt. 51 e 393-bis, cod. peri.). 4. In conclusione, trattandosi di un'intimazione rivolta dall'ufficiale giudiziario nell'evidente assenza dei presupposti normativi legittimanti, nessun obbligo di adempiervi ne è derivato per i destinatari, ai quali, dunque, alcun inadempimento può addebitarsi. Ne consegue che il reato di cui al penultimo comma dell'art. 388, cod. pen., loro ascritto, non si configura e la sentenza impugnata dev'essere perciò annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla se
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