CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 27673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4892/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 108 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N.79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3301/2013 depositata i l 16/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 16.9.2016 accoglieva per quanto di ragione l’opposizione all’indennità di stima proposta [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] determinando il relativo emolumento in € 115.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio al versamento da effettuarsi presso il Ministero dell’Economia e Finanza. Il primo Giudice rilevava che l’attrice si era lamentata che l’indennità di esproprio versata nella misura di € 30.960,00 non era rispondente alle qualità e caratteristiche intrinseche del fondo che incidevano sulla sua potenziale utilizzazione economica ed inoltre si era altresì lamentata del mancato computo dell’indennità aggiuntiva ad essa spettante quale coltivatrice diretta; che con ordinanza del 13.11.2015 la Corte aveva escluso il diritto dell’attrice al pagamento dell’indennità aggiuntiva per mancanza di prova rimettendo con lo stesso atto la causa in istruttoria al fine di determinare a mezzo di c.t.u. il valore venale del fondo oggetto di esproprio. Osservava poi alla luce dell’indagine tecnica espletata dal consulente che l’indennità dovesse essere quantificata in € 115.000,00 ritenendo corretta la valutazione espressa nell’elaborato tecnico fondato su un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto oggetto di un terreno avente la medesima destinazione urbanistica. Avverso tale decisione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. omessa ed insufficiente nonché contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ampliato il thema decidendum all’accertamento del valore venale del fondo anzicchè limitarsi a verificare la fondatezza della richiesta di un maggior indennizzo. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 37 e 40 del DPR nr 327/2001, omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello demandato l’accertamento della destinazione giuridica del bene oggetto di espropriazione al C.T.U. il quale avrebbe fornito sul punto risposte ambigue ed insufficienti a stabilire la natura del fondo . Si lamenta poi che il giudice di merito non avrebbe preso posizione su giustificate perplessità dello stesso c.t.u. sull’applicabilità nelle valutazioni del cespite espropriato delle norme del D.P.R327/2001. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell’art 115 e 116 c.p.c. omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per essersi la Corte di appello in sede di determinazione dell’indennità di esproprio conformata alla valutazione effettuata dal C.T.U. sul metodo sintetico-comparativo assumendo come unico riferimento l’atto di compravendita del 21.1.2005. Il primo motivo è inammissibile in quanto espresso con modalità confliggenti con il fondamentale canone della specificità, venendo in esso creata una commistione di doglianze ontologicamente differenti attinenti alla nullità processuale e alla conformazione della motivazione della sentenza impugnata. Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23/6/2017 n. 15651; Sez. 6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299;Sez. 3, 29/5/2012 n. 8551; Sez. 1, 23/9/2011 n. 19443; Sez. 5, 29/2/2008 n. 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 -01). Va inoltre osservato che la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di nullità processuale ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. e non già nei termini dedotti lamentandosi , da un lato che la Corte sarebbe andata ultra petita e ,dall’altro avrebbe fatto proprie le risultanze peritali laddove hanno ritenuto il suolo di natura edificatoria sebbene soggetto a vincolo. In ogni caso va rilevato che nella specie non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., giacché esso implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, il che avviene quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. Nella specie la ricorrente ha promosso una opposizione alla stima ritenendo che la determinazione dell’indennità di esproprio stabilita dalla Commissione non fosse congrua in quanto non aveva considerato le qualità intrinseche del fondo e calcolato l’indennità aggiuntiva. Correttamente pertanto una volta escluso la sussistenza delle condizioni che giustificavano l’indennità aggiuntiva per carenza probatoria la Corte territoriale ha disposto una consulenza per verificare se i motivi di doglianza posti a base dell’opposizione fossero o meno fondati. Il secondo motivo è infondato. In proposito, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37. Come questa Corte ha affermato la determinazione dell'indennità, pertanto, deve avvenire sulla base dell'accertamento non già della contrapposizione di vincoli conformativi o espropriativi, ma della sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4, secondo cui "non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata" (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620). Questa Corte ha da tempo precisato (Cass. 2020 nr 213;3459/2017; Cass.19128/2006; Cass. 9891/2007) che "l'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'acquisizione della prerogativa di edificabilità”. Nel caso in esame il giudice di merito si è attenuto a tali principi rilevando , sulla base delle risultanze della c.t.u. , che il fondo della signora D’Ambrosio ricadeva in “ zona omogenea D, sottozona D1 [OSCURATO:PERSONA]” secondo le previsioni urbanistiche dal P.R.G. adottato nel 1988 e che nel successivo [OSCURATO:PERSONA] PIP ( adottato nell’anno 2000) non era previsto alcun vincolo specifico per il quale le possibilità di edificazione erano “ pesantemente limitate dal fatto che si trattava di un suolo ricadente in un area assoggetta ad un Piano di insediamenti produttivi di esclusiva iniziativa pubblica( pag 4 dell’ordinanza impugnata) ovvero che nel “ terreno doveva escludersi l’iniziativa edificatoria privata ( cfr pag 5 dell’ordinanza). La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si è pronunciata in merito alla destinazione urbanistica dell’area soggetta ad esproprio riconoscendo la possibilità di edificazione trattandosi di un terreno che ricade nel P.I.P. del Comune e come tale idoneo all’installazione di stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali. Il terzo motivo è infondato. Non può essere ravvisata la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Occorre ricordare sul punto che secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n.4, denunciatile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116, che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (Sez. 3, 28/02/2017, n. 5009; Sez. 2, 14/03/2018, n. 6231). La Corte di appello , diversamente da quanto affermato dal Comune, ha condiviso la stima del valore venale del bene ritenendola fondata su “ un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto avente ad oggetto un terreno avente la medesima destinazione urbanistica a quello per cui è causa, prossimo all’epoca dell’esproprio, oggetto di accertamento fiscale , elementi tutti che inducono la Corte, sebbene ci si trovi al cospetto di un unico atto comparativo, a ritenere lo stesso particolarmente significativa ai fini della stima de qua”. Il dato di comparazione selezionato nella consulenza tecnica fra l ’ immobile posto in vendita e quello oggetto di stima erano fra loro del tutto analoghi e confrontabili per caratteristiche, dimensioni, modalità di apprezzamento sul mercato e temporalmente assimilabili e quindi in corretta applicazione del criterio sintetico comparativo . L’ordinanza impugnata ha giustificato l'individuazione dell’immobile assunto come parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore dei fondi occupati, avendo dato atto dell'ubicazione dello stesso in una zona non molto distante da quest’ ultimo e dell'identità della loro destinazione urbanistica, nonchè della similarità delle rispettive caratteristiche, che ne rendevano possibile l'utilizzazione come termine di paragone, nell'ambito della stima effettuata conmetodo sintetico-comparativo. Il ragionamento svolto dalla Corte di merito a sostegno del valore attribuito al fondo occupato, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio non risulta affetto da lacune argomentative e carenze logiche talmente gravi da tradursi nel vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre 200,00 per spese ed al 15% per spese generali.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 - quater , inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pre