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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 42590/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 3 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti; Considerato che in tema di patteggiamento, 'è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che, peraltro, gli stessi ricorrenti non deducono quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 3 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti; Considerato che in tema di patteggiamento, 'è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che, peraltro, gli stessi ricorrenti non deducono quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris