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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 16397/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 19 dicembre 2023, respingeva l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta gravemente indiziata del delitto di partecipazione ad associazione camorristica facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA].

Riteneva il tribunale del riesame che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali avevano riconosciuto in fotografia l'indagata accusandola di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., ed il dimostrato coinvolgimento della stessa nella consumazione di più episodi estorsivi, ne dimostravano lo stabile coinvolgimento nelle attività dell'organizzazione camorristica.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, avv.to Barbuto, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità .e motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla specifica posizione della ricorrente; si deduceva, in particolare, che il giudice del riesame, nella trattazione della posizione dell'indagata, aveva richiamato aspetti relativi al fratello [OSCURATO:PERSONA], autore di ulteriori e distinte condotte non attribuibili anche alla ricorrente; -difetto di motivazione rilevante, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in ordine al requisito della stabile rescissione dei legami con il gruppo criminale, omessa valutazione delle allegazioni e dei rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata all'udienza del 19 dicembre 2023; i giudici del riesame, avevano omesso di valutare adeguatamente il contenuto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 giugno 2019, nella quale era stata stigmatizzata la condotta dell'imputata che, nel corso del procedimento di secondo grado per altri fatti di reato, aveva assunto le proprie responsabilità mostrando resipiscenza e revisione critica per quanto commesso; inoltre, erano stati svalutati ovvero pretermessi i provvedimenti di sostituzione della misura cautelare e l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, adottati in altri procedimenti nel corso del 2021, anche sulla scorta delle informazioni di polizia circa l'assenza di qualsiasi elemento per ritenere che la ricorrente continuasse a far parte del gruppo camorristico di cui alla contestazione provvisoria; doveva pertanto ritenersi l'assenza di esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità delle stesse, essendo stata dimostrata la rescissione dei legami con il gruppo di originaria appartenenza e, quindi, essendo stata superata la presunzione di cui all'articolo 275 comma terzo codice procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi ed anche manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo, i giudici del riesame non sono incorsi nella denunciata violazione di legge, sovrapponendo le valutazioni relative al fratello Massimiliano alla posizione della ricorrente, poiché, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 30-32 della ordinanza gravata da ricorso, hanno sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere che, a fronte della prosecuzione delle attività delittuose camorristiche da parte del gruppo di appartenenza dopo il 2017 anche a cura del fratello della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non potesse ritenersi essere stati acquisiti elementi tali da fare ritenere cessate le esigenze cautelari.

Ed a tale conclusione i giudici pervenivano anche in considerazioni del ruolo rivestito dalla ricorrente all'interno del gruppo durante la sua militanza, con valutazione che appare esente da censure.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; al proposito della irrilevanza del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti e delle circostanze pure dedotte dalla difesa nell'atto di impugnazione, occorre richiamare quel prevalente orientamento secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726 - 01); si è anche affermato come in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681 - 01).

L'irrilevanza del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti ai fini del superamento della presunzione è stabilita anche da altre pronunce secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare proprio la manifesta infondatezza del motivo poiché, a fronte della perdurante attività svolta dal nucleo criminale della cui partecipazione è accusata la ricorrente, il giudice del riesame ha sottolineato l'insussistenza di elementi per affermare l'irrevocabile interruzione del legame associativo che solo poteva dimostrare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari.

Deve, pertanto, essere riaffermato in adesione all'orientamento già citato (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, cit.) che in tema di adozione di misure cautelari per il delitto di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. in presenza di concreti elementi che dimostrino la prosecuzione delle attività delittuose da parte del gruppo criminale di appartenenza, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere dettata dall'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. può essere superata solo a fronte dell'accertata rescissione ed interruzione del legame dell'indagato con lo stesso ente criminale.

Ne consegue che nel caso in esame corretta appare la valutazione del giudice del riesame della irrilevanza del c.d. tempo silente pur a fronte di condotte individuali accertate sino al 2017.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle.ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 9 aprile 2024 L [OSCURATO:PERSONA]. a no P kít) i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 19 dicembre 2023, respingeva l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta gravemente indiziata del delitto di partecipazione ad associazione camorristica facente capo a D'[OSCURATO:PERSONA]. Riteneva il tribunale del riesame che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali avevano riconosciuto in fotografia l'indagata accusandola di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., ed il dimostrato coinvolgimento della stessa nella consumazione di più episodi estorsivi, ne dimostravano lo stabile coinvolgimento nelle attività dell'organizzazione camorristica. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, avv.to Barbuto, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità .e motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla specifica posizione della ricorrente; si deduceva, in particolare, che il giudice del riesame, nella trattazione della posizione dell'indagata, aveva richiamato aspetti relativi al fratello [OSCURATO:PERSONA], autore di ulteriori e distinte condotte non attribuibili anche alla ricorrente; -difetto di motivazione rilevante, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in ordine al requisito della stabile rescissione dei legami con il gruppo criminale, omessa valutazione delle allegazioni e dei rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata all'udienza del 19 dicembre 2023; i giudici del riesame, avevano omesso di valutare adeguatamente il contenuto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 giugno 2019, nella quale era stata stigmatizzata la condotta dell'imputata che, nel corso del procedimento di secondo grado per altri fatti di reato, aveva assunto le proprie responsabilità mostrando resipiscenza e revisione critica per quanto commesso; inoltre, erano stati svalutati ovvero pretermessi i provvedimenti di sostituzione della misura cautelare e l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, adottati in altri procedimenti nel corso del 2021, anche sulla scorta delle informazioni di polizia circa l'assenza di qualsiasi elemento per ritenere che la ricorrente continuasse a far parte del gruppo camorristico di cui alla contestazione provvisoria; doveva pertanto ritenersi l'assenza di esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità delle stesse, essendo stata dimostrata la rescissione dei legami con il gruppo di originaria appartenenza e, quindi, essendo stata superata la presunzione di cui all'articolo 275 comma terzo codice procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi ed anche manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici del riesame non sono incorsi nella denunciata violazione di legge, sovrapponendo le valutazioni relative al fratello Massimiliano alla posizione della ricorrente, poiché, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 30-32 della ordinanza gravata da ricorso, hanno sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere che, a fronte della prosecuzione delle attività delittuose camorristiche da parte del gruppo di appartenenza dopo il 2017 anche a cura del fratello della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non potesse ritenersi essere stati acquisiti elementi tali da fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Ed a tale conclusione i giudici pervenivano anche in considerazioni del ruolo rivestito dalla ricorrente all'interno del gruppo durante la sua militanza, con valutazione che appare esente da censure. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; al proposito della irrilevanza del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti e delle circostanze pure dedotte dalla difesa nell'atto di impugnazione, occorre richiamare quel prevalente orientamento secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726 - 01); si è anche affermato come in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681 - 01). L'irrilevanza del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti ai fini del superamento della presunzione è stabilita anche da altre pronunce secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare proprio la manifesta infondatezza del motivo poiché, a fronte della perdurante attività svolta dal nucleo criminale della cui partecipazione è accusata la ricorrente, il giudice del riesame ha sottolineato l'insussistenza di elementi per affermare l'irrevocabile interruzione del legame associativo che solo poteva dimostrare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari. Deve, pertanto, essere riaffermato in adesione all'orientamento già citato (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, cit.) che in tema di adozione di misure cautelari per il delitto di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. in presenza di concreti elementi che dimostrino la prosecuzione delle attività delittuose da parte del gruppo criminale di appartenenza, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere dettata dall'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. può essere superata solo a fronte dell'accertata rescissione ed interruzione del legame dell'indagato con lo stesso ente criminale. Ne consegue che nel caso in esame corretta appare la valutazione del giudice del riesame della irrilevanza del c.d. tempo silente pur a fronte di condotte individuali accertate sino al 2017. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle.ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Roma, 9 aprile 2024 L [OSCURATO:PERSONA]. a no P kít) i [OSCURATO:PERSONA]
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