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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 30419/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio (per l'annullamento, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018, pronunciata ex art. 625 bis cod. proc. pen., della precedente sentenza della Cassazione del 5 ottobre 2017, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 marzo 2017), con decisione del 5 luglio 2021 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 e giorni 15 di arresto ed C 7.250,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 256, comma 1, lettera A, del d.

Igs. 152 del 2006 - capo A -, art. 256, comma 2, d.

Igs. 152 del 2006 - capo B art. 256, comma 4, d.

Igs. 74 del 2006 - capo C -, art. 44, comma 1 lettera B della legge 380 del 2001 - capo D -.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen., art. 13, comma 1 lettera F, e 35, comma 1, legge regionale n. 14 del 1998, art. 131 bis e 133 cod. pen.); motivazione illogica.

La Corte di appello ha errato nel non dichiarare la causa di estinzione dei reati per prescrizione e la conformità delle opere edilizie alla legge regionale della Lombardia n. 14 del 1988; la Corte di appello ha omesso anche di pronunciarsi sulla particolare tenuità del fatto; anche la pena appare sproporzionata in quanto non si è determinata nel suo minimo edittale.

La barriera antirumore è stata costruita proprio per limitare gli effetti dannosi dei rumori provenienti dalla cava.

Per arrecare meno disturbo alle persone.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, in quanto le questioni poste dal ricorrente, della prescrizione e dell'applicazione della particolare tenuità del fatto, sono precluse, dopo la sentenza della Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018, Sezione IV, che ha annullato la precedente decisione della Cassazione limitatamente al capo E dell'imputazione (perché il reato è estinto per prescrizione) e rinviato alla Corte di appello solo ed esclusivamente per la determinazione della pena per le residue imputazioni.

La stessa sentenza della Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018 evidenzia, nella motivazione, la preclusione per le altre questioni ("In primo luogo, venendo evocato il decorso del termine di prescrizione già prima della sentenza di appello, va rilevato che si tratta di deduzione che interviene dopo che si è già formato il giudicato al riguardo del reato sub D".).

4. Relativamente al trattamento sanzionatorio la Corte di appello adeguatamente motiva sulla determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, rilevando la natura dell'intervento (barriera antirumore di circa 10 metri di lunghezza) e il precedente penale dell'imputato.

Inoltre, la pena è anche errata in difetto, in quanto il d.

I. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla

I. 24 novembre 2003 n. 326, ha disposto (con l'art. 32, comma 47) che "le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del 100 Wo"• Il ricorso, del resto, sul punto è generico limitandosi a richiedere una pena nel minimo edittale.

Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio (per l'annullamento, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018, pronunciata ex art. 625 bis cod. proc. pen., della precedente sentenza della Cassazione del 5 ottobre 2017, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 marzo 2017), con decisione del 5 luglio 2021 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 e giorni 15 di arresto ed C 7.250,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 256, comma 1, lettera A, del d. Igs. 152 del 2006 - capo A -, art. 256, comma 2, d. Igs. 152 del 2006 - capo B art. 256, comma 4, d. Igs. 74 del 2006 - capo C -, art. 44, comma 1 lettera B della legge 380 del 2001 - capo D -. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen., art. 13, comma 1 lettera F, e 35, comma 1, legge regionale n. 14 del 1998, art. 131 bis e 133 cod. pen.); motivazione illogica. La Corte di appello ha errato nel non dichiarare la causa di estinzione dei reati per prescrizione e la conformità delle opere edilizie alla legge regionale della Lombardia n. 14 del 1988; la Corte di appello ha omesso anche di pronunciarsi sulla particolare tenuità del fatto; anche la pena appare sproporzionata in quanto non si è determinata nel suo minimo edittale. La barriera antirumore è stata costruita proprio per limitare gli effetti dannosi dei rumori provenienti dalla cava. Per arrecare meno disturbo alle persone. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, in quanto le questioni poste dal ricorrente, della prescrizione e dell'applicazione della particolare tenuità del fatto, sono precluse, dopo la sentenza della Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018, Sezione IV, che ha annullato la precedente decisione della Cassazione limitatamente al capo E dell'imputazione (perché il reato è estinto per prescrizione) e rinviato alla Corte di appello solo ed esclusivamente per la determinazione della pena per le residue imputazioni. La stessa sentenza della Cassazione n. 10873 del 4 dicembre 2018 evidenzia, nella motivazione, la preclusione per le altre questioni ("In primo luogo, venendo evocato il decorso del termine di prescrizione già prima della sentenza di appello, va rilevato che si tratta di deduzione che interviene dopo che si è già formato il giudicato al riguardo del reato sub D".). 4. Relativamente al trattamento sanzionatorio la Corte di appello adeguatamente motiva sulla determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, rilevando la natura dell'intervento (barriera antirumore di circa 10 metri di lunghezza) e il precedente penale dell'imputato. Inoltre, la pena è anche errata in difetto, in quanto il d. I. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla I. 24 novembre 2003 n. 326, ha disposto (con l'art. 32, comma 47) che "le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del 100 Wo"• Il ricorso, del resto, sul punto è generico limitandosi a richiedere una pena nel minimo edittale. Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila i
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