CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29568/22 Eki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione, oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla confisca della somma di denaro, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i