CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 24978/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9987-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]/2 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 851 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2016 R.G.N. 1095/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 12.10.2016, emessa ai sensi degli artt. 436 bis, 348 bis e ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] SA2, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3459/2013. 2. Il Tribunale, per quanto ancora rileva, aveva respinto le domande proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro del predetto (nominato Responsabile della discarica di Parapoti con delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1996, più volte rinnovata, nonché destinatario di altri incarichi elencati nella sentenza di primo grado) con il Consorzio convenu1:o e, di conseguenza, l'applicabilità della disciplina in tema di licenziamento; aveva rigettato la domanda di differenze retributive e dei compensi per i progetti estranei al dedotto rapporto di impiego, dichiarando prescritti i compensi oggetto delle fatture emesse a saldo di prestazioni per cui erano stati già versati gli acconti. 3. Avverso l'ordinanza della Corte d'appello e, cautelativamente, avverso la sentenza del Tribunale, Nic:ola Palo ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360 e 348 ter c.p.c., formulando quattordici motivi di ricorso, alcuni con sottonumerazione. [OSCURATO:PERSONA] SA2 ha resistito con controricorso. 4. È stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità dell'ordinanza d'appello per vizio di ultrapetizione, per avere trattato questioni non prospettate in primo grado, c:ome ad esempio la mancanza dei conteggi sulle differenze retributive rivendicate, adottando sulle stesse autonome rationes decidendi. 2. Con il secondo motivo è dedotta nullità dell'ordinanza d'appello per omessa pronuncia sulle eccezioni avversative della supposta prescrizione presuntiva. 3. Con il terzo motivo è denunciata, sia in relazione all'ordinanza d'appello e sia avverso la decisione di primo grado (motivo terzo bis), la violazione dell'art. 2094 cod. civ. sui criteri di individuazione della natura subordinata del rapporto di lavoro. 4. Con il quarto motivo si censura l'ordinanza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., per avere ritenuto impeditiva, ai fini della configurazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, la mancata redazione dei conteggi. 5. Con il quinto motivo è dedotta, in relazione all'ordinanza della Corte d'appello, la violazione degli artt. 2959, 2946, 2956, 2957, 2943 cod. civ., in relazione alla mancata valorizzazione delle contestazioni di merito come impeditive del verificarsi della prescrizione presuntiva; inoltre, per la mancata considerazione che il termine prescrizionale eventualmente decorreva dalla conclusione della prestazione ed era stato interrotto dall'istanza di conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 410 cod. proc. civ.; infine, in relazione alla non applicabilità all'ente pubblico della prescrizione presuntiva e configurabilità del rapporto in termini di para-subordinazione, con conseguente prescrizione ordinaria decennale del diritto al corrispettivo. La stessa censura è formulata avverso la sentenza del tribunale di Salerno, criticata inoltre per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (motivo quinto bis). 6. Con il sesto motivo si addebita all'ordinanza l'omesso esame della data di esaurimento degli incarichi documentati in atti e dei fatti interruttivi che incidevano sulla decorrenza della prescrizione presuntiva. La stessa censura è formulata avverso la sentenza di primo grado (motivo sesto bis). 7. Con il settimo motivo è dedotto l'omesso esame di fatti, documentalmente provati, idonei a smentire la tesi, ritenuta decisiva dai giudici d'appello, secondo cui non erano state contestate le avverse asserzioni negatorie in punto di fatto di talune prestazioni pretese. 8. Con l'ottavo motivo è denunciata l'omessa ovvero apparente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza d'appello, sulla estensione dell'eccezione avversaria, relativa a quattro dei circa trenta progetti dedotti a fondamento della richiesta di compensi integrativi incentivanti, a tutta la domandla di pagamento, donde risultava non motivato il rigetto dei numerosissimi altri progetti per cui era richiesta la liquidazione, nel mentre la supposta mancata osservanza delle previsioni del regolamento consortile contraddiceva l'assoggettabilità a prescrizione presuntiva dei crediti professionali. 9. Con il nono motivo si censura l'ordinanza d'appello in relazione alla ritenuta mancata contestazione di alcune avverse asserzioni, nonché la falsa applicazione delle norme processuali che impongono l'onere di replica solo in presenza di specificità delle eccezioni da confutare. 10. Con il decimo motivo si censura la sentenza del tribunale e, per quanto confermativa l'ordinanza d'appello, per omesso esame dei fatti decisivi atti ad escludere la confusione tra le mansioni oggetto delle rinnovate convenzioni e quelle aggiuntive e differenti relative alla progettazione dei nuovi impianti del Consorzio. 11. Con l'undicesimo motivo si critica la sentenza del 1:ribunale e, per quanto confermativa l'ordinanza d'appello, in relazione alla medesima parte della sentenza di primo grado già censurata in termini di omesso esame sub decimo motivo, in quanto la motivazione contiene sul punto affermazioni apodittiche. 12. Con il dodicesimo motivo si censura la sentenza del tribunale e, per quanto confermativa anche l'ordinanza d'appello, in relazione alla falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, circa l'obbligo di assunzione a mezzo concorso, non applicabile essendosi costituito il rapporto prima dell'entrata in vigore di questa disposizione e, comunque, superato dai poteri straordinari del Commissario nominato per "l'emergenza rifiuti in Campania". 13. Con il tredicesimo motivo si deduce, in relazione alla sentenza del tribunale e, per quanto confermativa all'ordinanza d'appello, la violazione dell'art. 2126 cod. civ. per il mancato riconoscimento degli effetti economici del contratto ritenuto nullo. 14. Con il quattordicesimo motivo è dedotta, in via subordinata e ai sensi dell'art. 111 Cost., la violazione dell'art. :348 ter, comma 1, e dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., poiché l'ordinanza d'appello è stata inammissibilmente emessa dopo la trattazione della lite e all'esito della discussione della causa e altresì inammissibilmente motivata con rationes additive. 15. Deve osservarsi che, sul regime di impugnazione delle -7 ordinanze pronunciate ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1914 del 2016) hanno affermato: "L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso" (v. anche Cass. n. 23151 del 2018). Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., è quindi consentito, avverso le ordinanze in esame, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. 16. Sulla ulteriore questione della sovrapponibilità o meno delle argomentazioni poste a base della decisione di primo grado e di quella di secondo grado, pronunciata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., nella giurisprudenza di legittimità sono state individuate due differenti ipotesi, a seconda che il giudice di appello abbia confermato la decisione di primo grado secondo un percorso motivazionale parzialmente diverso oppure abbia del tutto sostituito, alle argomentazioni adottate dal tribunale e giudicate inesatte, proprie rationes decidendi. 17. Sotto il primo profilo, si è precisato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. "non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo 'parzialmente diverso' da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale" (Cass. n. 23:334 del 2019; v. anche Cass. n. 13835 del 2019). ( 18. Sotto il secondo profilo, si è sostenuto che "In sede di appello, il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene avente la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., senza che possa trovare applicazione il comma 3 dell'art. 348-ter c.p.c." (Cass. n. 15644 del 2017; nello stesso senso Cass. n. 3023 del 2018). La stessa conclusione è stata adottata per il caso in cui l'ordinanza di inammissibilità del gravame, pronunciata ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., "indichi ulteriori rationes decidendi - del tutto assenti nella sentenza di primo grado - con le quali il giudice di appello abbia corroborato la propria decisione", specificando che la stessa "risulterà autonomamente impugnabile nella parte in cui ha aggiunto e integrato la motivazione del giudice di prime cure" (Cass. n. 5655 del 2018). 19. L'ordinanza pronunciata nel caso in esame dalla Corte d'appello deve ricondursi alla prima categoria, in quanto ha stessa fa proprie e considera esaustive tutte le argomentazioni adoperate dal primo giudice. Si legge, infatti, nell'ordinanza che "la sentenza appellata contiene già nella amplissima motivazione la risposta alle doglianze dell'appellante, mentre una pronuncia di secondo grado sul punto non potrebbe che contenere una inutile ripetizione di argomenti assorbentemente decisivi già sufficientemente e correttamente sviluppati in primo grado su quanto costituiva l'originario thema decidendum". L'ordinanza ribadisce la correttezza della decisione di primo grado, in particolare sulla esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro e sulla ritenuta prescrizione triennale dei crediti vantati dal ricorrente per supposti incarichi aggiuntivi e su questi due aspetti aggiunge qualche ulteriore considerazione ma solo ad abundantiam, come si ricava dall'uso ripetuto dell'espressione "anche a prescindere dal precedente rilievo", riferita alla motivazione di primo grado, e dalla premessa generale sul valore "assorbente" delle argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale. 20. Al riguardo, deve considerarsi che, come phù volte affermato da questa S.C., le argomentazioni svolte ad abundantiam non costituiscono una ratio decidendi del provvedimento impugnato, non hanno alcuna influenza sul dispositivo dello stesso e sono improduttive di effetti giuridici; come tali non sono suscettibili di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Cass. n. 8755 del 2018; n. 23635 del 2010). 21. Sulla base delle premesse finora svolte, devono dichiararsi inammissibili tutti i motivi di ricorso per cassazione proposti avverso l'ordinanza della Corte d'appello, eccetto il quattordicesimo motivo che denuncia un vizio processuale dell'ordinanza medesima. Residua quindi l'esame dei motivi che investono la sentenza di primo grado ed esattamente il terzo bis, il quinto bis, il sesto bis, e i motivi di ricorso dal decimo al tredicesimo. 22. Il motivo terzo bis, avente ad oggetto la violazione dell'art.2094 cod. civ., non può trovare accoglimento. 23. Nella giurisprudenza di questa Corte, è costante l'affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l'individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). 24. Si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass. 27.2.2007 n. 4500). Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). 25. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (v. Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999). 26. La Corte d'appello ha correttamente individuato ed analizzato i parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo ed ha valutato in maniera integrata i plurimi elementi indiziari emersi dal compendio istruttorio (tra questi, oltre alla volontà delle parti espressa nelle diverse convezioni, la mancanza di forme di controllo sul rispetto dell'orario, la mancata soggezione a forme di potere disciplinare, il coevo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi negli anni 1996-2000, v. sentenza pagg. 7-9), e, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti gli indici rilevanti ai fini dell'art. 2094 c.c., si sottrae alle censure, peraltro di carattere generico, oggetto del motivo di ricorso in esame. 27. Anche il motivo quinto bis è infondato. 28. Il Tribunale ha rigettato la domanda "alternativa e subordinata [...] di condanna al pagamento di differenze retributive per le attività svolte in adempimento del rapporto di lavoro autonomo", dopo aver accertato come le numerose attività per cui erano stati richiesti autonomi compensi rientrassero nell'esecuzione delle convenzioni stipulate dal ricorrente con il Consorzio o nello svolgimento degli incarichi affidatigli ab origine (pag. 9 e 10 della sentenza di primo grado). 29. Le censure di violazione di legge, oggetto del motivo di ricorso in esame, che prescindono da tale accertamento in fatto, risultano per ciò solo inammissibili. Questa S.C. ha più volte definito le caratteristiche del vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. sottolineando come lo stesso presupponga una ricostruzione del fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 30. Il Tribunale ha poi dichiarato la prescrizione triennale, di cui all'art. 2956 cod. civ., limitatamente alle somme oggetto delle fatture emesse per il pagamento a saldo di prestazioni, per cui erano già stati versati gli acconti nel 2002 e per le spese risalenti agli anni 1999, 2000 e 2002. Per tali somme la richiesta di pagamento era stata effettuata nel 2007, quindi dopo il decorso del termine di prescrizione triennale ritenuto applicabile. 31. Le censure di violazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ. mosse a tale specifica statuizione sono inammissibili poiché l'attuale ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti significative, gli atti processuali e i documenti su cui le stesse si fondano, in particolare gli atti processuali in base ai quali sostiene che il Consorzio aveva contestato la debenza di tali specifiche somme, al fine di farne derivare l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva. Parimenti inammissibile è la censura che fa leva sulla applicabilità della prescrizione decennale poiché articolata sul presupposto di una ricostruzione in fatto e della qualificazione del rapporto lavorativo come di para-subordinazione, che non trova riscontro alcuno nella sentenza impugnata; inammissibile è anche la deduzione di inapplicabilità della prescrizione presuntiva al Consorzio, in quanto ente pubblico, perché genericamente formulata, senza peraltro alcuna allegazione sugli elementi necessari ai fini della qualificazione giuridica del Consorzio medesimo. 32. Deve inoltre escludersi la ricorrenza del vizio di motivazione apparente, formulato sul presupposto che il Tribunale non abbia proceduto alla distinzione dei singoli incarichi costituenti distinti rapporti contrattuali, atteso che la sentenza impugnata soddisfa ampiamente i requisiti del minimo costituzionale, come delineati dalle S.U. di questa Corte (sentenza 8053 del 2014), avendo proceduto ad ur esame dettagliato dello schema delle convenzioni stipulate e degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, valutati al fine di desumere l'esistenza o meno di indici di subordinazione. 33. Il motivo sesto bis, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile in base al disposto del quarto comma dell'art. 348 ter, ai sensi del quale "Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360". ti" 34. Il motivo è, comunque, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, poiché il fatto di cui si assume l'omesso esame, cioè i momenti conclusivi delle attività professionali oggetto delle fatture a saldo, non risulta dalla sentenza impugnata e la parte ricorrente non ha trascritto, almeno nelle parti rilevanti, i documenti e gli atti processuali da cui i suddetti dati sarebbero stati ricavabili, al fine di far risultare la decisività dei fatti non esaminati (v. Cass., S.U. n. 1053 del 2014 cit.). 35. Il decimo motivo è inammissibile ai sensi del già citato art. 348 ter, comma 4, c.p.c. e, comunque, perché denuncia nella sostanza, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, bensì l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del tribunale e, esattamente, la erronea interpretazione delle delibere di conferimento degli incarichi. Neppure ricorre il vizio motivazionale dedotto con l'undicesimo motivo di ricorso, atteso che la motivazione adottata soddisfa ampiamente il cd. "minimo costituzionale", come sopra definito, e le critiche mosse investono, di nuovo, l'interpretazione dei documenti prodotti. 36. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione dell'art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art.2126 cod. civ., sono assorbiti dal rigetto dei motivi con cui si censura la violazione dell'art. 2094 cod. civ. e quindi in ragione della accertata natura autonoma del rapporto di lavoro del ricorrente. 37. Il quattordicesimo motivo investe l'ordinanza d'appello e denuncia la violazione di norme processuali. Il motivo è ammissibile, alla luce delle statuizioni adottate da questa S.C. secondo cui "L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso" (Cass., S.U. n. 1914 del 2016 cit.). 38. Le censure sono tuttavia infondate. 39. É stato affermato in sede di legittimità che "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività" (Cass. n. 10409 del 2020). 40. Nel caso in esame, in base alle stesse allegazioni di parte ricorrente (non sono stati trascritti gli atti processuali su cui l'eccezione di fonda), l'ordinanza impugnata è stata pronunciata senza che la Corte d'appello avesse proceduto alla trattazione della causa, dopo varie udienze di mero rinvio per mutamento del relatore, il che porta ad escludere la violazione denunciata. Non possono trarsi conclusioni diverse dalla dicitura apposta nell'intestazione dell'ordinanza, che risulta pronunciata 'all'esito dell'odierna udienza di discussione", poiché nel rito del lavoro anche la prima udienza è sempre udienza di discussione e tale espressione non è di per sé indicativa della avvenuta precedente trattazione della causa. 41. Per le ragioni esposte, deve respingersi il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale e parimenti quello proposto, con l'ultimo motivo di ricorso, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello. 42. La regolazione delle spese del presente giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 43. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 7.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1L7, della legge 24 dicembre 2012, n.