CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1998
Cassazione n. 05347/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1998 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 186 bis, commi 1 1-quater, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in punto di prova dello stato di alterazione psi- cofisica, e quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha rilevato che l'imputato era stato trovato, al momento del controllo, in possesso - unitamente agli altri occu- panti la medesima vettura- di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) e lo stato di alterazione era stato verificato dagli operanti, che avevano riferito che l'impu- tato respirava affannosamente, che si esprimeva con linguaggio non nitido, mani- festava difficoltà nei movimenti, tanto che fu chiesto di sottoporsi all'esame delle urine. Tali indizi andavano letti unitamente ai dati obbiettivi derivanti dagli esami clinici espletati, che hanno attestato l'avvenuto utilizzo degli stupefacenti. La motivazione non reca sul punto il grave vizio che le si oppone. Allo stesso modo, quanto al secondo motivo, va osservato che, per la confi- gurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevo- lezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte di- strettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offen- sività della condotta, le modalità della stessa, relative alla circostanza che l'impu- tato aveva circolato in stato di alterazione psicofisica, dovuto ad assunzione di stupefacenti, in orario notturno, sulla pubblica via e con passeggeri a bordo. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, nel senso della pericolosità della condotta stesa, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell