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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 1948

Cassazione n. 11141/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1948, parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria integrativa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la persona offesa Biasiotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, ha disposto, in conformità alla richiesta del Pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il querelante [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, si deduce l'abnormità del provvedimento, sia strutturale (per quanto attiene ai fatti di truffa contrattuale, in difetto di espressa richiesta del Pubblico Ministero), sia funzionale (essendosi così determinato una stasi del segmento processuale in relazione a tali reati).

La mancata richiesta sul punto da parte del magistrato requirente sarebbe stata correttamente fondata su significative emergenze procedimentali, tali da imporre ulteriori accertamenti.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di incompetenza territoriale, in favore dell'Autorità giudiziaria torinese.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'ordinanza di archiviazione, all'esito del subprocedimento di cui agli artt.408-410 cod. proc. pen., non può ritenersi inficiata da "abnormità strutturale", in quanto non avulsa dall'intero ordinamento processuale, che rimette anzi al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta del pubblico ministero, né come "abnormità funzionale", in quanto non determina una stasi irrimediabile del processo (avuto riguardo alla possibilità, consentita dal sistema, di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.).

Peraltro, questa Corte ha già condivisibilmente affermato come non sia abnorme il provvedimento di archiviazione con cui sia esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela ma non di iscrizione nell'apposito registro, poiché il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, Recano, Rv. 270469; Sez. 4, n. 1557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343)

3.2. Ciò premesso, un'ipotetica violazione di legge in tema di competenza territoriale costituirebbe in ogni caso un profilo di censura non consentito, avuto riguardo al chiaro dettato dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e alla tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, mentre non possono fondare un rituale motivo di impugnazione le valutazioni poste alla base della decisione.

4. Non è infine ritualmente valutabile l'ulteriore documentazione allegata in limine dal ricorrente - non presente nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso e ad ogni modo irrilevante - in ordine alla sentenza di patteggiamento di Utili in data 20 dicembre 2023 per il diverso reato di cui all'art. 2621-bis cod. civ. e il lodo arbitrale in data 28 dicembre 2023.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1948, parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria integrativa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la persona offesa Biasiotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, ha disposto, in conformità alla richiesta del Pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il querelante [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'abnormità del provvedimento, sia strutturale (per quanto attiene ai fatti di truffa contrattuale, in difetto di espressa richiesta del Pubblico Ministero), sia funzionale (essendosi così determinato una stasi del segmento processuale in relazione a tali reati). La mancata richiesta sul punto da parte del magistrato requirente sarebbe stata correttamente fondata su significative emergenze procedimentali, tali da imporre ulteriori accertamenti. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di incompetenza territoriale, in favore dell'Autorità giudiziaria torinese. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'ordinanza di archiviazione, all'esito del subprocedimento di cui agli artt.408-410 cod. proc. pen., non può ritenersi inficiata da "abnormità strutturale", in quanto non avulsa dall'intero ordinamento processuale, che rimette anzi al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta del pubblico ministero, né come "abnormità funzionale", in quanto non determina una stasi irrimediabile del processo (avuto riguardo alla possibilità, consentita dal sistema, di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.). Peraltro, questa Corte ha già condivisibilmente affermato come non sia abnorme il provvedimento di archiviazione con cui sia esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela ma non di iscrizione nell'apposito registro, poiché il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, Recano, Rv. 270469; Sez. 4, n. 1557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343) 3.2. Ciò premesso, un'ipotetica violazione di legge in tema di competenza territoriale costituirebbe in ogni caso un profilo di censura non consentito, avuto riguardo al chiaro dettato dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e alla tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, mentre non possono fondare un rituale motivo di impugnazione le valutazioni poste alla base della decisione. 4. Non è infine ritualmente valutabile l'ulteriore documentazione allegata in limine dal ricorrente - non presente nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso e ad ogni modo irrilevante - in ordine alla sentenza di patteggiamento di Utili in data 20 dicembre 2023 per il diverso reato di cui all'art. 2621-bis cod. civ. e il lodo arbitrale in data 28 dicembre 2023. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il
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