CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione. Osserva che, a mente dell'art. 179 cod. pen. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di tre anni necessario per la concessione della riabilitazione inizia a decorrere dalla data in cui la pena principale è stata eseguita o è stata in altro modo estinta, circostanza quest'ultima non ancora verificatasi nel caso in esame atteso che non risulta ancora pagata la pena pecuniaria. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Il Tribunale ha attributo decisiva rilevanza alla mancata decorrenza del temine di tre anni dall'estinzione della pena pecuniaria, senza, però, considerare che il condannato ha dato prova di buona condotta e di pieno reinserimento nella comunità, tanto da provvedere al pagamento della pena pecuniaria non appena ricevuta la cartella di pagamento, colpevolmente notificatagli a distanza di oltre tre anni dall'esecuzione della pena detentiva. Ove l'unica interpretazione dell'art. 179 cod. pen. sia quella accolta dal Tribunale, che non attribuisce alcun rilievo alla notifica della cartella avvenuta a notevole distanza di tempo, sarebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione di tale disposizione per contrasto con l'art. 27 della Costituzione che pone la finalità rieducativa della pena a fondamento anche dell'istituto della riabilitazione. Detta finalità è infatti frustrata se si impedisce al condannato, che ha dato prova di buona condotta, di completare il suo reinserimento sociale con lo svolgimento delle attività lavorative accessibili soltanto con il conseguimento della riabilitazione. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della questione posta. 3.1. Il Tribunale ha correttamente confermato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza perché avanzata in momento antecedente al termine fissato dall'art. 179, primo comma, cod. pen. Il chiaro disposto della norma stabilisce che: "la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" E', quindi; previsto il distacco temporale minimo di almeno tre anni tra estinzione, espiativa o meno, della pena inflitta e proposizione della richiesta senza lasciare spazio per interpretazioni differenti o per abbreviazioni discrezionali del termine stesso. E, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di precisare, la pena pecuniaria fa parte della sanzione principale, che deve essere integralmente estinta perché possa decorrere il triennio, preteso dal primo comma dell'art. 179 cod. pen., (Sez. 1, n. 27363 del 14/01/2021, Gjuta, Rv. 281619; Sez. 1, n. 9323 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Copa, Rv. 249886; Sez. 1, n. 47715 del 15/10/2004, Condello, Rv. 230408, le quali hanno sostenuto che "Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine triennale previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato"). 3.2. Il delineato sistema non pone i dedotti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con la finalità rieducativa della pena atteso che l'impossibilità di accedere al beneficio è ancorato alla mancata espiazione di una porzione della pena, quella pecuniaria, per scelta volontaria del condannato che non deve necessariamente attendere l'avvio dellà procedura coattiva, ma ben può adempiervi spontaneamente. 3.3. Conclusivamente, nel pieno rispetto del dato normativo, l'ordinanza impugnata ha rilevato la sussistenza di una ragione d'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di applicazione della riabilitazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle