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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 08773/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 37893/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1419/2019, pubblicata il 3 maggio 2019; Vendita – Preliminare – Risoluzione – Esazione doppio caparra confirmatoria R.G.N. 37893/19 C.C.20/3/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. vigente ratione temporis, notificato il 3 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) adiva il Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse accertata, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra le parti il 28 luglio 2008, a decorrere dal 31 luglio 2010, con la condanna della società promittente alienante al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata dalla promissaria acquirente, nonché al pagamento della somma di euro 30.000,00, a titolo di restituzione dell’importo ulteriore corrisposto quale acconto sul prezzo complessivo della vendita, oltre interessi legali dal 31 luglio 2010 al saldo effettivo.

In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, una volta accertata la risoluzione di diritto del preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] G fosse condannata alla restituzione della somma di euro 20.000,00, corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, e dell’ulteriore somma di euro 30.000,00, corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi legali dal 31 luglio 2010 al saldo effettivo, e – in via ulteriormente subordinata – che fosse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento esclusivo imputabile alla società evocata in giudizio, promittente alienante, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] G alla restituzione, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 20.000,00, corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, e dell’ulteriore somma di euro 30.000,00, corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione di tale inadempimento.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le pretese avversarie, eccependo la non essenzialità del termine convenuto per l’adempimento nonché l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del preliminare, e – per l’effetto – concludeva per il rigetto delle spiegate domande e, in via riconvenzionale, per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, con la produzione dell’effetto traslativo della proprietà dell’autorimessa subordinatamente al pagamento del residuo prezzo dovuto di euro 49.000,00, oltre IVA, e con la condanna al risarcimento dei danni conseguiti al ritardo.

Nel corso del giudizio era disposto il mutamento del rito, da sommario in ordinario di cognizione, ed erano assunte le prove costituende ammesse.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 300/2016, depositata il 5 febbraio 2016, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare di cui alla scrittura privata del 28 luglio 2008 per inadempimento della promittente alienante, poiché i lavori relativi all’autorimessa oggetto di compromesso non erano stati ancora ultimati alla fine di luglio 2010, nonostante il termine – ancorché non essenziale – per la consegna, originariamente fissato al 31 dicembre 2009, fosse stato prorogatoal 31 luglio 2010, su accordo delle parti, mediante appendice al preliminare siglata il 23 dicembre 2009, e senza che la promittente venditrice si fosse presentata davanti al notaio nella data fissata del 30 luglio 2010 per la stipula del rogito, rimandando la disponibilità alla stipula a fine settembre 2010.

Per l’effetto, esclusa la ricorrenza dei presupposti della risoluzione di diritto, la promittente venditrice era condannata alla restituzione della complessiva somma di euro 50.000,00, di cui euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ricevuta ed euro 30.000,00 a titolo di acconto versato sul prezzo, oltre euro 6.000,00 a titolo di IVA.

Erano altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] G. 2.–Con atto di citazione notificato l’8 agosto 2016, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: 1) l’erronea pronuncia della risoluzione del contratto per superamento del termine del 31 luglio 2010, nonostante l’esclusione della sua essenzialità; 2) l’omessa valutazione circa la scarsa importanza dell’inadempimento contestato; 3) la carenza di alcun rilievo circa l’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e di alcuna verifica circa la perdita di utilità del contratto, alla stregua dell’economia complessiva dell’accordo, in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione della prestazione; 4) l’indebita condanna alla restituzione anche dell’eventuale maggiorazione fiscale versata dalla promissaria acquirente, in mancanza di alcuna espressa richiesta formulata in proposito.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale instava per il rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che, in accoglimento della domanda principale spiegata, fosse dichiarata la risoluzione di diritto o il recesso dal preliminare, con la conseguente condanna della promittente alienante al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione dell’acconto di euro 30.000,00.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell’ulteriore somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali, a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dalle deposizioni testimoniali assunte era emerso che, alla data del 31 luglio 2010, l’autorimessa non era ancora utilizzabile; b ) che tale inadempimento non era di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della [OSCURATO:PERSONA], stante che il termine era stato espressamente prorogato ai fini di consentire la consegna e che non vi erano elementi per poter ritenere che la promittente venditrice fosse in grado di adempiere nel successivo mese di settembre 2010; c) che gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto comprendevano anche le imposte pagate in occasione del negozio poi risolto; d) che, quanto all’interposto appello incidentale, le missive del 22 luglio e del 5 agosto 2010, benché avessero usato il termine “risoluzione”, dovevano essere qualificate come manifestazioni dell’esercizio del recesso, quale forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, come ribadito in sede giudiziale, dove appunto era stato chiesto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria; e ) che detto appello incidentale non conteneva affatto una domanda nuova, posto che la [OSCURATO:PERSONA], sin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva domandato, in via principale, la risoluzione del contratto e la condanna della promittente alienante al pagamento del doppio della caparra; f) che, infatti, una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, poteva ritenersi implicitamente avanzata dalla parte adempiente, ove la stessa avesse richiesto, come nel caso di specie, la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra, unitamente alla pronuncia della risoluzione, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito, con motivazione irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che con valutazione incompleta e inesatta degli elementi di fatto e di diritto, dapprima, nel respingere l’appello principale sotto il profilo del contestato vizio di ultrapetizione, dato atto dell’intervenuta risoluzione del contratto e, poi, nel giustificare l’accoglimento dell’appello incidentale, affermato che la domanda implicita che doveva essere accolta sarebbe stata quella di recesso.

Obietta l’istante che – per un verso – sarebbe stata confermata la pronuncia della risoluzione giudiziale, all’esito del rigetto dell’appello principale, e – per altro verso – sarebbe stato implicitamente accertato il legittimo esercizio del recesso dal preliminare, con la condanna della promittente alienante al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta. 1.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, il rigetto dell’appello principale non ha affatto implicato, in via automatica, la conferma della pronuncia della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. di cui alla sentenza del Tribunale, poiché, in esito all’accoglimento dell’appello incidentale, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata.

Segnatamente, alla condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata è sotteso, quale necessario antecedente logico-giuridico, l’accoglimento della domanda principale spiegata nel giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato richiesto l’accertamento della risoluzione di diritto, con la correlata condanna, appunto, della promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra.

Ebbene, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, le missive del 22 luglio 2010 e del 5 agosto 2010, benché utilizzassero l’espressione “risoluzione”, dovevano considerarsi quali manifestazioni del legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c.

Pertanto, attraverso l’accoglimento dell’appello incidentale, è stato accertato che il contratto preliminare del 28 luglio 2008 si era risolto alla stregua del recesso esercitato e non già per effetto di una pronuncia costitutiva di risoluzione.

E ciò in aderenza al principio a mente del quale la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione, accompagnata dalla domanda di ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o di restituzione del doppio della caparra versata), a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto, in sede di interpretazione, in base ai poteri officiosi del giudice, può essere qualificata e convertita formalmente in azione di recesso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 91 del 03/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21559 del 07/10/2020; Sez.

U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009).

E ciò diversamente dall’ipotesi in cui la domanda di risoluzione, giudiziale o di diritto, sia corredata da una domanda risarcitoria dei danni, da liquidare secondo il regime ordinario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1385, secondo comma, e 2697, primo comma, c.c. nonché degli artt. 115 e 116, primo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’inadempimento fosse di scarsa importanza ed avere ritenuto conseguentemente che esso potesse legittimare la risoluzione del contratto preliminare o il legittimo esercizio del recesso.

Osserva l’istante che, in tal modo, non sarebbe stato rispettato né il principio di distribuzione dell’onere probatorio, essendo la promissaria compratrice onerata della dimostrazione dell’importanza dell’inadempimento della controparte e dell’assenza di alcuna sua utilità alla stipula successiva del definitivo, né il principio di non contestazione, e vi sarebbe violazione del prudente apprezzamento delle prove proposte dalle parti. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di considerare, ai fini della valutazione del grave inadempimento, le circostanze di fatto indicate nelle missive del 22 luglio 2010, del 29 luglio 2010 e del 5 agosto 2010, inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ossia la circostanza secondo cui il contratto preliminare era stato ritenuto risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla data del 31 luglio 2010 o, al massimo, alla data del 5 agosto 2010.

Deduce la ricorrente che, ove tali missive fossero state esaminate, sarebbe stato escluso il ritardo rilevante nell’adempimento, in quanto non superiore ad ogni ragionevole limite di tolleranza, ed invece la risoluzione avrebbe presupposto la natura essenziale del termine, invece negata dal Tribunale con efficacia di giudicato. 3.1.– I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano giuridico e logico, sono inammissibili.

Infatti, entrambe le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Precisamente tali doglianze aggrediscono i rilievi dei giudici di merito, conformi sul punto in entrambi i gradi di giudizio, secondo cui, per effetto della proroga del termine di stipulazione del definitivo dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010, come da appendice del preliminare del 28 luglio 2008 inserita il 23 dicembre 2009, il superamento del termine prorogato non fosse ulteriormente tollerabile, nonostante l’esclusione della sua natura essenziale, anche alla luce dell’ulteriore rinvio richiesto dalla promittente venditrice per la stipulazione del rogito, senza che vi fosse alcuna certezza che alla data indicata del settembre 2010 l’autorimessa oggetto di compromesso fosse ultimata e pronta per la consegna. 3.2.–Né si ravvisa la violazione degli evocati artt. 115 e 116 c.p.c.

Ora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Ed ancora, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Ed infatti, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti”. 3.3.– Al contempo nessuna verifica può essere svolta in questa sede sulla contestazione della gravità e imputabilità dell’inadempimento, a fronte delle argomentazioni fornite dalla pronuncia impugnata, in quanto l’apprezzamento, congruamente e correttamente motivato, del giudice di merito importa una indagine di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18953 del 13/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16579 del 25/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 3182 del 14/05/1980; Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 27/12/1975; Sez. 2, Sentenza n. 222 del 24/01/1973).

In aggiunta si rileva che la natura non essenziale del termine previsto in contratto non esclude a prioriche la sua inosservanza possa essere considerata grave inadempimento, alla stregua dell’apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, in quanto il relativo ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza e pregiudichi il raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, specie allorché, come nel caso di specie, si tratti di termine non rispettato all’esito della proroga concessa a fronte di un precedente termine non osservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10682 del 20/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 02/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3688 del 29/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 28/12/1973). 3.4.– Tanto più che, a fronte di una “doppia conforme” (in ordine all’inadempimento dedotto, posto a fondamento, nel giudizio di prime cure, della pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale e, nel giudizio di gravame, dell’accertata risoluzione di diritto), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, è preclusa ogni indagine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., secondo il dettato dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17563 del 31/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17520 del 31/05/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).

Ciò vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019), come è accaduto nella fattispecie, contrariamente all’assunto della ricorrente. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 1385, terzo comma, e 1453 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame accolto una domanda nuova e inammissibile, ossia l’accertamento del preteso recesso dal preliminare, benché parte attrice, introducendo il giudizio davanti al Tribunale, avesse optato per la richiesta di risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni secondo le norme generali.

Espone la ricorrente che l’accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso sarebbe stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta, con lo spiegato appello incidentale, ricadendo, pertanto, nel divieto di nova in sede di gravame.

Ed invero, ad avviso dell’istante, la conversione della domanda risolutiva in domanda di accertamento del recesso sarebbe stata preclusa dal fatto che, da un lato, vi fosse stata un’esplicita domanda di risoluzione contrattuale di diritto e, dall’altro, che il pagamento del doppio della caparra non fosse stata l’unica ed esaustiva sanzione risarcitoria richiesta. 4.1.–Il motivo è infondato.

Ed invero, nel giudizio di prime cure, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’accertamento della risoluzione di diritto, con la condanna della promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata e alla restituzione dell’ulteriore acconto corrisposto.

Solo in via subordinata è stata chiesta la pronuncia della risoluzione giudiziale, con la condanna alla restituzione delle somme anticipate a titolo di caparra e acconto sul prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Sicché correttamente la Corte d’appello ha sostenuto che, con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, possa ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5854 del 05/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23209 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 26856 del 13/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 19801 del 12/07/2021; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27262 del 24/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 25146 del 08/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21854 del 15/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 28204 del 17/12/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2032 del 01/03/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 24/05/1978).

Né la circostanza che si fosse fatto espresso riferimento alla “risoluzione”, anziché al recesso, unitamente alla istanza di restituzione del doppio della caparra, inibiva tale qualificazione.

E tanto perché la domanda diretta all’accertamento della legittimità del recesso ed alla condanna al pagamento del doppio della caparra (che costituisce l’oggetto della controversia), sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento, implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto.

Questa Corte ha, infatti, affermato che va senz’altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze – la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019; Sez.

U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009).

Peraltro, se il recesso non èaltro che una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento della controparte, le interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione, quanto quella, pur collegata, tra azione di risarcimento ordinaria e domanda di ritenzione della caparra.

Pertanto, in piena sintonia con le Sezioni unite, questa Corte ha ribadito il principio per cui il recesso previsto dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile.

Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 13/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2999 del 28/02/2012; Sez. 6-2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, Sentenza n. 18266 del 06/09/2011).

Per cui, ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non èsufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo, come è accaduto nel caso di specie. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello statuito ultra petita, confermando, anche se solo implicitamente con il rigetto dell’appello, la condanna della ricorrente alla restituzione della eventuale maggiorazione fiscale versata dall’attrice, in assenza della relativa domanda da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Assume altresì l’istante che l’IVA addebitata avrebbe potuto essere detratta dalla promissaria acquirente e non dalla promittente alienante. 5.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l’IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti al rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l’addebito dell’imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19806 del 22/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 23849 del 18/09/2008).

E ciò senza la necessità che vi sia un’apposita domanda sul punto. 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 37893/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1419/2019, pubblicata il 3 maggio 2019; Vendita – Preliminare – Risoluzione – Esazione doppio caparra confirmatoria R.G.N. 37893/19 C.C.20/3/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. vigente ratione temporis, notificato il 3 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) adiva il Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse accertata, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra le parti il 28 luglio 2008, a decorrere dal 31 luglio 2010, con la condanna della società promittente alienante al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata dalla promissaria acquirente, nonché al pagamento della somma di euro 30.000,00, a titolo di restituzione dell’importo ulteriore corrisposto quale acconto sul prezzo complessivo della vendita, oltre interessi legali dal 31 luglio 2010 al saldo effettivo. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, una volta accertata la risoluzione di diritto del preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] G fosse condannata alla restituzione della somma di euro 20.000,00, corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, e dell’ulteriore somma di euro 30.000,00, corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi legali dal 31 luglio 2010 al saldo effettivo, e – in via ulteriormente subordinata – che fosse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento esclusivo imputabile alla società evocata in giudizio, promittente alienante, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] G alla restituzione, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 20.000,00, corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, e dell’ulteriore somma di euro 30.000,00, corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione di tale inadempimento. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le pretese avversarie, eccependo la non essenzialità del termine convenuto per l’adempimento nonché l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del preliminare, e – per l’effetto – concludeva per il rigetto delle spiegate domande e, in via riconvenzionale, per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, con la produzione dell’effetto traslativo della proprietà dell’autorimessa subordinatamente al pagamento del residuo prezzo dovuto di euro 49.000,00, oltre IVA, e con la condanna al risarcimento dei danni conseguiti al ritardo. Nel corso del giudizio era disposto il mutamento del rito, da sommario in ordinario di cognizione, ed erano assunte le prove costituende ammesse. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 300/2016, depositata il 5 febbraio 2016, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare di cui alla scrittura privata del 28 luglio 2008 per inadempimento della promittente alienante, poiché i lavori relativi all’autorimessa oggetto di compromesso non erano stati ancora ultimati alla fine di luglio 2010, nonostante il termine – ancorché non essenziale – per la consegna, originariamente fissato al 31 dicembre 2009, fosse stato prorogatoal 31 luglio 2010, su accordo delle parti, mediante appendice al preliminare siglata il 23 dicembre 2009, e senza che la promittente venditrice si fosse presentata davanti al notaio nella data fissata del 30 luglio 2010 per la stipula del rogito, rimandando la disponibilità alla stipula a fine settembre 2010. Per l’effetto, esclusa la ricorrenza dei presupposti della risoluzione di diritto, la promittente venditrice era condannata alla restituzione della complessiva somma di euro 50.000,00, di cui euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ricevuta ed euro 30.000,00 a titolo di acconto versato sul prezzo, oltre euro 6.000,00 a titolo di IVA. Erano altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] G. 2.–Con atto di citazione notificato l’8 agosto 2016, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: 1) l’erronea pronuncia della risoluzione del contratto per superamento del termine del 31 luglio 2010, nonostante l’esclusione della sua essenzialità; 2) l’omessa valutazione circa la scarsa importanza dell’inadempimento contestato; 3) la carenza di alcun rilievo circa l’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e di alcuna verifica circa la perdita di utilità del contratto, alla stregua dell’economia complessiva dell’accordo, in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione della prestazione; 4) l’indebita condanna alla restituzione anche dell’eventuale maggiorazione fiscale versata dalla promissaria acquirente, in mancanza di alcuna espressa richiesta formulata in proposito. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale instava per il rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che, in accoglimento della domanda principale spiegata, fosse dichiarata la risoluzione di diritto o il recesso dal preliminare, con la conseguente condanna della promittente alienante al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione dell’acconto di euro 30.000,00. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell’ulteriore somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali, a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dalle deposizioni testimoniali assunte era emerso che, alla data del 31 luglio 2010, l’autorimessa non era ancora utilizzabile; b ) che tale inadempimento non era di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della [OSCURATO:PERSONA], stante che il termine era stato espressamente prorogato ai fini di consentire la consegna e che non vi erano elementi per poter ritenere che la promittente venditrice fosse in grado di adempiere nel successivo mese di settembre 2010; c) che gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto comprendevano anche le imposte pagate in occasione del negozio poi risolto; d) che, quanto all’interposto appello incidentale, le missive del 22 luglio e del 5 agosto 2010, benché avessero usato il termine “risoluzione”, dovevano essere qualificate come manifestazioni dell’esercizio del recesso, quale forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, come ribadito in sede giudiziale, dove appunto era stato chiesto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria; e ) che detto appello incidentale non conteneva affatto una domanda nuova, posto che la [OSCURATO:PERSONA], sin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva domandato, in via principale, la risoluzione del contratto e la condanna della promittente alienante al pagamento del doppio della caparra; f) che, infatti, una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, poteva ritenersi implicitamente avanzata dalla parte adempiente, ove la stessa avesse richiesto, come nel caso di specie, la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra, unitamente alla pronuncia della risoluzione, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito, con motivazione irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che con valutazione incompleta e inesatta degli elementi di fatto e di diritto, dapprima, nel respingere l’appello principale sotto il profilo del contestato vizio di ultrapetizione, dato atto dell’intervenuta risoluzione del contratto e, poi, nel giustificare l’accoglimento dell’appello incidentale, affermato che la domanda implicita che doveva essere accolta sarebbe stata quella di recesso. Obietta l’istante che – per un verso – sarebbe stata confermata la pronuncia della risoluzione giudiziale, all’esito del rigetto dell’appello principale, e – per altro verso – sarebbe stato implicitamente accertato il legittimo esercizio del recesso dal preliminare, con la condanna della promittente alienante al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta. 1.1.–Il motivo è infondato. Infatti, il rigetto dell’appello principale non ha affatto implicato, in via automatica, la conferma della pronuncia della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. di cui alla sentenza del Tribunale, poiché, in esito all’accoglimento dell’appello incidentale, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata. Segnatamente, alla condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata è sotteso, quale necessario antecedente logico-giuridico, l’accoglimento della domanda principale spiegata nel giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato richiesto l’accertamento della risoluzione di diritto, con la correlata condanna, appunto, della promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra. Ebbene, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, le missive del 22 luglio 2010 e del 5 agosto 2010, benché utilizzassero l’espressione “risoluzione”, dovevano considerarsi quali manifestazioni del legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. Pertanto, attraverso l’accoglimento dell’appello incidentale, è stato accertato che il contratto preliminare del 28 luglio 2008 si era risolto alla stregua del recesso esercitato e non già per effetto di una pronuncia costitutiva di risoluzione. E ciò in aderenza al principio a mente del quale la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione, accompagnata dalla domanda di ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o di restituzione del doppio della caparra versata), a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto, in sede di interpretazione, in base ai poteri officiosi del giudice, può essere qualificata e convertita formalmente in azione di recesso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 91 del 03/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21559 del 07/10/2020; Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009). E ciò diversamente dall’ipotesi in cui la domanda di risoluzione, giudiziale o di diritto, sia corredata da una domanda risarcitoria dei danni, da liquidare secondo il regime ordinario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1385, secondo comma, e 2697, primo comma, c.c. nonché degli artt. 115 e 116, primo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’inadempimento fosse di scarsa importanza ed avere ritenuto conseguentemente che esso potesse legittimare la risoluzione del contratto preliminare o il legittimo esercizio del recesso. Osserva l’istante che, in tal modo, non sarebbe stato rispettato né il principio di distribuzione dell’onere probatorio, essendo la promissaria compratrice onerata della dimostrazione dell’importanza dell’inadempimento della controparte e dell’assenza di alcuna sua utilità alla stipula successiva del definitivo, né il principio di non contestazione, e vi sarebbe violazione del prudente apprezzamento delle prove proposte dalle parti. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di considerare, ai fini della valutazione del grave inadempimento, le circostanze di fatto indicate nelle missive del 22 luglio 2010, del 29 luglio 2010 e del 5 agosto 2010, inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ossia la circostanza secondo cui il contratto preliminare era stato ritenuto risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla data del 31 luglio 2010 o, al massimo, alla data del 5 agosto 2010. Deduce la ricorrente che, ove tali missive fossero state esaminate, sarebbe stato escluso il ritardo rilevante nell’adempimento, in quanto non superiore ad ogni ragionevole limite di tolleranza, ed invece la risoluzione avrebbe presupposto la natura essenziale del termine, invece negata dal Tribunale con efficacia di giudicato. 3.1.– I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano giuridico e logico, sono inammissibili. Infatti, entrambe le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Precisamente tali doglianze aggrediscono i rilievi dei giudici di merito, conformi sul punto in entrambi i gradi di giudizio, secondo cui, per effetto della proroga del termine di stipulazione del definitivo dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010, come da appendice del preliminare del 28 luglio 2008 inserita il 23 dicembre 2009, il superamento del termine prorogato non fosse ulteriormente tollerabile, nonostante l’esclusione della sua natura essenziale, anche alla luce dell’ulteriore rinvio richiesto dalla promittente venditrice per la stipulazione del rogito, senza che vi fosse alcuna certezza che alla data indicata del settembre 2010 l’autorimessa oggetto di compromesso fosse ultimata e pronta per la consegna. 3.2.–Né si ravvisa la violazione degli evocati artt. 115 e 116 c.p.c. Ora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ed ancora, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Ed infatti, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti”. 3.3.– Al contempo nessuna verifica può essere svolta in questa sede sulla contestazione della gravità e imputabilità dell’inadempimento, a fronte delle argomentazioni fornite dalla pronuncia impugnata, in quanto l’apprezzamento, congruamente e correttamente motivato, del giudice di merito importa una indagine di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18953 del 13/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16579 del 25/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 3182 del 14/05/1980; Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 27/12/1975; Sez. 2, Sentenza n. 222 del 24/01/1973). In aggiunta si rileva che la natura non essenziale del termine previsto in contratto non esclude a prioriche la sua inosservanza possa essere considerata grave inadempimento, alla stregua dell’apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, in quanto il relativo ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza e pregiudichi il raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, specie allorché, come nel caso di specie, si tratti di termine non rispettato all’esito della proroga concessa a fronte di un precedente termine non osservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10682 del 20/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 02/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3688 del 29/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 28/12/1973). 3.4.– Tanto più che, a fronte di una “doppia conforme” (in ordine all’inadempimento dedotto, posto a fondamento, nel giudizio di prime cure, della pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale e, nel giudizio di gravame, dell’accertata risoluzione di diritto), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, è preclusa ogni indagine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., secondo il dettato dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17563 del 31/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17520 del 31/05/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). Ciò vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019), come è accaduto nella fattispecie, contrariamente all’assunto della ricorrente. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 1385, terzo comma, e 1453 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame accolto una domanda nuova e inammissibile, ossia l’accertamento del preteso recesso dal preliminare, benché parte attrice, introducendo il giudizio davanti al Tribunale, avesse optato per la richiesta di risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni secondo le norme generali. Espone la ricorrente che l’accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso sarebbe stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta, con lo spiegato appello incidentale, ricadendo, pertanto, nel divieto di nova in sede di gravame. Ed invero, ad avviso dell’istante, la conversione della domanda risolutiva in domanda di accertamento del recesso sarebbe stata preclusa dal fatto che, da un lato, vi fosse stata un’esplicita domanda di risoluzione contrattuale di diritto e, dall’altro, che il pagamento del doppio della caparra non fosse stata l’unica ed esaustiva sanzione risarcitoria richiesta. 4.1.–Il motivo è infondato. Ed invero, nel giudizio di prime cure, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’accertamento della risoluzione di diritto, con la condanna della promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata e alla restituzione dell’ulteriore acconto corrisposto. Solo in via subordinata è stata chiesta la pronuncia della risoluzione giudiziale, con la condanna alla restituzione delle somme anticipate a titolo di caparra e acconto sul prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti. Sicché correttamente la Corte d’appello ha sostenuto che, con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, possa ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5854 del 05/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23209 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 26856 del 13/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 19801 del 12/07/2021; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27262 del 24/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 25146 del 08/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21854 del 15/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 28204 del 17/12/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2032 del 01/03/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 24/05/1978). Né la circostanza che si fosse fatto espresso riferimento alla “risoluzione”, anziché al recesso, unitamente alla istanza di restituzione del doppio della caparra, inibiva tale qualificazione. E tanto perché la domanda diretta all’accertamento della legittimità del recesso ed alla condanna al pagamento del doppio della caparra (che costituisce l’oggetto della controversia), sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento, implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto. Questa Corte ha, infatti, affermato che va senz’altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze – la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019; Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009). Peraltro, se il recesso non èaltro che una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento della controparte, le interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione, quanto quella, pur collegata, tra azione di risarcimento ordinaria e domanda di ritenzione della caparra. Pertanto, in piena sintonia con le Sezioni unite, questa Corte ha ribadito il principio per cui il recesso previsto dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 13/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2999 del 28/02/2012; Sez. 6-2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, Sentenza n. 18266 del 06/09/2011). Per cui, ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non èsufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo, come è accaduto nel caso di specie. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello statuito ultra petita, confermando, anche se solo implicitamente con il rigetto dell’appello, la condanna della ricorrente alla restituzione della eventuale maggiorazione fiscale versata dall’attrice, in assenza della relativa domanda da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Assume altresì l’istante che l’IVA addebitata avrebbe potuto essere detratta dalla promissaria acquirente e non dalla promittente alienante. 5.1.–Il motivo è infondato. Infatti, il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l’IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti al rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l’addebito dell’imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19806 del 22/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 23849 del 18/09/2008). E ciò senza la necessità che vi sia un’apposita domanda sul punto. 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorre
Sentenza Cassazione n. 08773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris