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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 23804/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I IERI, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 16543 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore DoIt. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16543 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- RILEVATO che, con sentenza del 28 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13

I. n. 257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 nei confronti dei Sig.ri Melella, Calise, Grati e Candelaresi e non provata l'esposizione degli altri istanti, Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo; che per la cassazione di tale decisione propongono distinti ricorsi i Sig.ri Melella e Calise, affidando l'impugnazione a dieci motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] ed i Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, affidando l'impugnazione a nove motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che i ricorrenti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise, questi, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'intervenuta decadenza per decorso del triennio di cui alla norma invocata, non potendo individuarsi quale dies a quo per il decorso del termine la data di presentazione della domanda all'INAIL, rilevando di contro la domanda, completa della certificazione INAIL, da presentarsi all'[OSCURATO:PERSONA], nella specie non ancora inoltrata; che, con i successivi nove motivi i predetti ricorrenti nonché gli altri ricorrenti, che articolano la loro impugnazione sui medesimi nove motivi, censurano la pronunzia resa dalla Corte territoriale sulla scorta dell'espletata CTU relativamente al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esposizione ultradecennale all'amianto, deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. relativamente al passo della CTU che esclude il rinvenimento in atti di indagini igienico-sanitarie che abbiano misurato la concentrazione di fibre di amianto; l'omessa considerazione di dati idonei per gravità, precisione e concordanza a fondare in via presuntiva la prova dell'esposizione; l'omessa considerazione delle carenze e degli errori palesati dalla CTU; l'error in iudicando derivante dal mancato apprezzamento degli elementi probabilistici emersi in sede istruttoria; l'omessa considerazione del documento INAIL attestante, in contrasto con la CTU, il protrarsi dell'esposizione ben oltre il 1994, quantomeno fino al 2000; l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale circa il carattere esaustivo delle risposte del CTU ai rilievi critici dei CTP; l'erroneità dei criteri metodologici posti a fondamento dal CTU e recepiti dalla Corte territoriale; la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver riscontrato le conclusioni della CTU con l'esito della prova testimoniale, in particolare per quanto riguarda la durata dell'esposizione oltre l'orario di lavoro; la contraddittorietà della pronunzia circa l'esaurirsi dell'esposizione alla data del 1994 con il fatto notorio del protrarsi della bonifica dei navigli oltre il 20.8.1999, per essere a quella data intervenuto un decreto del Ministero della Sanità recante istruzioni per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate; che il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise risulta infondato, dovendosi condividere il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la rilevanza, ai fini del decorso del termine decadenziale, della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della domanda amministrativa, per quanto non corredata della certificazione INAIL, avvenuta in data 8 marzo 2007, di modo che, alla data del 7 febbraio 2015, allorché entrambi i ricorrenti in questione provvedevano al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, implicante la perdita del diritto, risultava essere ampiamente maturata; che i motivi successivi dei predetti ricorsi come i medesimi motivi proposti con i ricorsi dei Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, motivi i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dai ricorrenti nella mera confutazione, per di più operata senza misurarsi in dettaglio con la motivazione dell'impugnata sentenza, degli elementi valutativi dell'entità dell'esposizione all'amianto che, a quanto emerge appunto dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha acquisito sulla base dell'espletata C:TU, degli approfondimenti successivi, delle testimonianze in atti e delle repliche ai rilievi dei CTP, con specifico riguardo alla considerazione del ruolo rivestito dai ricorrenti di addetti generici alla manutenzione implicante una esposizione nettamente inferiore alle 100 fibre/litro, assunto come valore patogeno nonché alla durata dell'esposizione, tarata sulla giornata tipo dell'operaio marittimo, computata in 8 ore di lavoro e 6 di esposizione ambientale, secondo un criterio di cui la Corte territoriale risulta aver verificato la corrispondenza con i fogli matricolari dei ricorrenti che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I IERI, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 16543 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore DoIt. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16543 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- RILEVATO che, con sentenza del 28 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 I. n. 257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 nei confronti dei Sig.ri Melella, Calise, Grati e Candelaresi e non provata l'esposizione degli altri istanti, Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo; che per la cassazione di tale decisione propongono distinti ricorsi i Sig.ri Melella e Calise, affidando l'impugnazione a dieci motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] ed i Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, affidando l'impugnazione a nove motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che i ricorrenti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise, questi, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'intervenuta decadenza per decorso del triennio di cui alla norma invocata, non potendo individuarsi quale dies a quo per il decorso del termine la data di presentazione della domanda all'INAIL, rilevando di contro la domanda, completa della certificazione INAIL, da presentarsi all'[OSCURATO:PERSONA], nella specie non ancora inoltrata; che, con i successivi nove motivi i predetti ricorrenti nonché gli altri ricorrenti, che articolano la loro impugnazione sui medesimi nove motivi, censurano la pronunzia resa dalla Corte territoriale sulla scorta dell'espletata CTU relativamente al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esposizione ultradecennale all'amianto, deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. relativamente al passo della CTU che esclude il rinvenimento in atti di indagini igienico-sanitarie che abbiano misurato la concentrazione di fibre di amianto; l'omessa considerazione di dati idonei per gravità, precisione e concordanza a fondare in via presuntiva la prova dell'esposizione; l'omessa considerazione delle carenze e degli errori palesati dalla CTU; l'error in iudicando derivante dal mancato apprezzamento degli elementi probabilistici emersi in sede istruttoria; l'omessa considerazione del documento INAIL attestante, in contrasto con la CTU, il protrarsi dell'esposizione ben oltre il 1994, quantomeno fino al 2000; l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale circa il carattere esaustivo delle risposte del CTU ai rilievi critici dei CTP; l'erroneità dei criteri metodologici posti a fondamento dal CTU e recepiti dalla Corte territoriale; la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver riscontrato le conclusioni della CTU con l'esito della prova testimoniale, in particolare per quanto riguarda la durata dell'esposizione oltre l'orario di lavoro; la contraddittorietà della pronunzia circa l'esaurirsi dell'esposizione alla data del 1994 con il fatto notorio del protrarsi della bonifica dei navigli oltre il 20.8.1999, per essere a quella data intervenuto un decreto del Ministero della Sanità recante istruzioni per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate; che il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise risulta infondato, dovendosi condividere il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la rilevanza, ai fini del decorso del termine decadenziale, della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della domanda amministrativa, per quanto non corredata della certificazione INAIL, avvenuta in data 8 marzo 2007, di modo che, alla data del 7 febbraio 2015, allorché entrambi i ricorrenti in questione provvedevano al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, implicante la perdita del diritto, risultava essere ampiamente maturata; che i motivi successivi dei predetti ricorsi come i medesimi motivi proposti con i ricorsi dei Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, motivi i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dai ricorrenti nella mera confutazione, per di più operata senza misurarsi in dettaglio con la motivazione dell'impugnata sentenza, degli elementi valutativi dell'entità dell'esposizione all'amianto che, a quanto emerge appunto dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha acquisito sulla base dell'espletata C:TU, degli approfondimenti successivi, delle testimonianze in atti e delle repliche ai rilievi dei CTP, con specifico riguardo alla considerazione del ruolo rivestito dai ricorrenti di addetti generici alla manutenzione implicante una esposizione nettamente inferiore alle 100 fibre/litro, assunto come valore patogeno nonché alla durata dell'esposizione, tarata sulla giornata tipo dell'operaio marittimo, computata in 8 ore di lavoro e 6 di esposizione ambientale, secondo un criterio di cui la Corte territoriale risulta aver verificato la corrispondenza con i fogli matricolari dei ricorrenti che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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