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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31915/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7641-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2013/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP reggina di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in ordine all'imputazione nel reddito imponibile dei canoni di locazione per uso non abitativo, ancorché non percetti, per tutto il periodo in cui è in forza un valido contratto di locazione.

Nello specifico, entrambi i collegi calabresi hanno ritenuto che la sentenza del Tribunale di Palmi che ha pronunciato lo sfratto per morosità nel 2008 esplicasse effetti retroattivi fino dal momento della domanda giudiziale, giustificando quindi la mancata esposizione dei predetti canoni dall'anno di imposta 2006, qui in controversia.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 26 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. .

Il rito speciale di sfratto per morosità non accerta una circostanza cristallizzata al momento della domanda giudiziale, bensì segue un percorso in contraddittorio per verificare le condizioni sul proseguimento del rapporto sinallagmatico, pronunciando sentenza di frattura del contratto, nel momento in cui non siano adempiuti gli inviti formali espletati, che convalida lo sfratto al momento della pronuncia della sentenza stessa (o altro momento successivo, espressamente fissato in sentenza).

Ric. 2021 n. 07641 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- Più in particolare, sul tema specifico, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo — per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della

1. n. 431 del 1988 — è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione (cfr. Cass.

V, n. 12332/2019 e precedenti ivi citati) Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7641-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2013/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP reggina di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in ordine all'imputazione nel reddito imponibile dei canoni di locazione per uso non abitativo, ancorché non percetti, per tutto il periodo in cui è in forza un valido contratto di locazione. Nello specifico, entrambi i collegi calabresi hanno ritenuto che la sentenza del Tribunale di Palmi che ha pronunciato lo sfratto per morosità nel 2008 esplicasse effetti retroattivi fino dal momento della domanda giudiziale, giustificando quindi la mancata esposizione dei predetti canoni dall'anno di imposta 2006, qui in controversia. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 26 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. . Il rito speciale di sfratto per morosità non accerta una circostanza cristallizzata al momento della domanda giudiziale, bensì segue un percorso in contraddittorio per verificare le condizioni sul proseguimento del rapporto sinallagmatico, pronunciando sentenza di frattura del contratto, nel momento in cui non siano adempiuti gli inviti formali espletati, che convalida lo sfratto al momento della pronuncia della sentenza stessa (o altro momento successivo, espressamente fissato in sentenza). Ric. 2021 n. 07641 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Più in particolare, sul tema specifico, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo — per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della 1. n. 431 del 1988 — è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione (cfr. Cass. V, n. 12332/2019 e precedenti ivi citati) Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 31915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris