CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KP6UV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di MONZAd-ate-aw4se-&-I-e-p-a4-i-i- L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.11 ricorso con il quale il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano perché è proposto per motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2