CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con due motivi, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in riferimento ai reati di cui ai capi 1) (primo motivo) e 2) (secondo motivo), è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale laddove evoca una diversa valutazione delle prove, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - sulla base degli esisti del sopralluogo effettuato il 19 novembre 2021, ha ribadito: 1) la plurima violazione dei titoli abilitativi, in quanto a) il setto di separazione tra le due aree di estrazione era stato spogliato della vegetazione e predisposto per le operazioni di escavazione e, sul punto, la Corte ha rilevato che la difesa non aveva offerto elementi oggettivi in grado di confutare tale accertamento, atteso il tempo trascorso tra la data del sopralluogo e la visita ispettiva, ai fini del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo unico regionale, effettuala nell'anno 2023, con possibilità di mutamento dello stato dei luoghi, e b) nel ravaneto a vallo del cantiere Castelbaito era stato accumulato, in epoca recente - come emergeva dalla colorazione più chiara di alcuni detriti, dalla presenza di polvere di marmo su alcuni blocchi, nonché dalla presenza di piante lesionate anche verdi e in stato vegetativo - materiale estrattivo di scarto; 2) la sussistenza del reato di cui all'art. 733 -bis cod. pen., stante l'accertata presenza sia di materiale detritico scaricato nel ravaneto e rotolato a valle, sia di marmettola nel fosso Fratteta a valle del sito estrattivo, all'interno di un'area tutelata sotto il profilo paesaggistico, con conseguente deterioramento dell'habitat, e, anche sul punto, la Corte di merito ha rilevato che la difesa non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'insussistenza della situazione riscontrata in occasione dell'indicato sopralluogo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q. P.Q.M