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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04462/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la applicazione di una pena, che ha comunque ridotto rispetto a quella inflitta in primo grado, non aderente al minimo edittale evidenziando la gravità del reato (illecita detenzione di 98 dosi medie singole di cocaina) ex art. 73, comma 5 d.P.R., n. 309/1990; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la applicazione di una pena, che ha comunque ridotto rispetto a quella inflitta in primo grado, non aderente al minimo edittale evidenziando la gravità del reato (illecita detenzione di 98 dosi medie singole di cocaina) ex art. 73, comma 5 d.P.R., n. 309/1990; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P idente
Sentenza Cassazione n. 04462/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris