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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10594/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4330/2021 del ruolo generale, proposto DA A-L EASING .S.

P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Treviso, in Piazza delle Istituzioni n. 27- edificio H, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53L25 H620 D) del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P REMOSELLO C HIOVENDA –VB- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 12 dell’8 marzo 2021, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 473/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 luglio 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con avviso in rettifica n. 114 del 16 ottobre 2017 il Comune di Premosello-Chiovenda accertava e liquidava la somma di 11.866,00 € per l’omesso pagamento dell’IMU in relazione all’anno di imposta 2012, ritenuta dovuta sull’immobile concesso in locazione dalla ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA]., anticipatamente risolto in data 11 ottobre 2011 per inadempimento dell’utilizzatrice, senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di leasing.

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 72/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Verbania, ritenendo che l’interpretazione da offrire all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, dovesse essere operata, in linea con quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 22 maggio 2019, n. 13793, nel senso che «il soggetto passivo dell’imposta rimane il locatario soltanto finchè è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione», per cui «la soggettività passiva dell’Imu torna in capo alla società di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dall’effettiva riconsegna del bene» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata);

2.1. la Commissione regionale reputava, al riguardo: a. non corretta la tesi volta a riconoscere l’applicazione all’IMU dell’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui «In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna»), in quanto disposizione, avente carattere innovativo e non interpretativo, è riferita alla TASI, caratterizzata da un diverso presupposto impositivo (la mera detenzione e non il possesso qualificato, come nell’IMU), in cui l’elemento della durata del contratto è funzionale all’esigenza propria di tale tributo volta a finanziare i servizi indivisibili, che si ipotizzano fruibili anche da chi dispone solo materialmente dell’immobile; b.la previsione del menzionato art. 9, che prevede il pagamento dell’imposta in capo al locatario anche per gli immobili «non costruiti» o «in corso di costruzione», dimostra che ciò che rileva non è la consegna del bene, ma la semplice stipula del contratto, sicchè non ha alcuna rilevanza la riconsegna del bene al proprietario, contando, invece, solo l’estinzione del rapporto contrattuale; c. il d.m. del 30 ottobre 2012 (che pone a carico delle parti contrattuali l’onere di comunicazione della cessazione anticipata entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene) non costituisce fonte normativa primaria, per cui non ha lacuna rilevanza sull’individuazione del soggetto passivo;

3. la società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 2 febbraio 2021, formulando due motivi di impugnazione , successivamente depositando, in data 4/5 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis1., cod. proc. civ.;

4. il Comune di Premosello-Chiovenda resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 13 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di doglianza la società ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., eccependo la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lg.s. 14 marzo 2011, n. 23, per omessa applicazione dell’art. 1, commi 136- 139, della legge 4 agosto 2017, n., avente valore interpretativo dell’art. 72-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 14 delle condizioni generali di contratto, nonché la violazione dell’art. 53 Cost. della Costituzione, per «aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il leasing sulla base dell’asserito venir meno degli effetti del contratto di leasing a fronte della mera dichiarazione di voler risolvere il contratto, per inadempimento del concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dei cespiti» (v. pagina n. 3 del ricorso);

1.1. detto motivo è stato così compiutamente sintetizzato nel ricorso: «… la Sentenza gravata non tiene in considerazione, ai fini della determinazione della Soggettività passiva IMU, lo jus superveniens costituito dall’art. 72-quater della [OSCURATO:PERSONA] e della successiva L. 124/2017.

Tale normativa recepisce la prassi contrattuale invalsa e propria anche del rapporto che ci occupa (art. 14 delle condizioni generali di contratto), confermando come gli effetti del contratto di leasing in generale, si producano ben oltre la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, eventualmente presente in contratto, e permangono fino alla collocazione del bene sul mercato con la vendita dello stesso e successivo riparto, tra concedente ed utilizzatore, nei termini di cui all’art. 1, comma 139, della Legge citata, delle somme ritratte.

Di conseguenza, la proposizione «per tutta la durata del contratto» contenuta nel terzo periodo dell’art. 9 del D.Lgs. non può essere in alcun modo intesa, come invece statuisce la sentenza gravata, coincidente con la mera dichiarazione di risoluzione per inadempimento.

Per l’effetto il concedente non può essere inciso dall’IMU prima, quantomeno, dell’effettiva riconsegna dei beni, pena la violazione del principio costituzionale della capacitò contributiva ex art. 53 Cost.»(v. pagina n. 3 del ricorso);

1.2. nello specifico, la contribuente ha sostenuto che il vincolo contrattuale non cessa con la semplice dichiarazione di voler ritenere risolto il contratto per inadempimento, giacchè il legame perdura ben oltre la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del rapporto e sino a quando si conclude il processo di realizzazione sul bene del residuo credito vantato nei confronti dell’utilizzatore inadempiente;

1.3. l’istante ha, in particolare, posto in rilievo che la previsione dell’art. 72-quaterr.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 1, c omma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124 hanno soppiantato il principio dell’applicazione analogica al contratto di leasing della regola contemplata dall’art. 1526 cod. civ., stabilendo una netta distinzione tra leasing traslativo e vendita con riserva di proprietà, disciplinando la procedura di liquidazione del bene dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, che il concedente è tenuto ad eseguire, anche nell’interesse dell’utilizzatore – sostanzialmente come un mandat ario senza rappresentanza –al fine di poter soddisfare il proprio credito residuo sul ricavato della vendite del cespite;

1.4. in tale nuova prospettiva - secondo la tesi dell’istante – il contratto non cessa con la predetta dichiarazione di risoluzione, ma muta solo il suo contenuto, il suo oggetto, non più caratterizzato dal godimento del bene, ma dalla collocazione dello stesso sul mercato al fine di consentire al concedente la realizzazione del suo credito residuo, senza che ciò comporti trasferimento del cespite al patrimonio di questi e con permanenza, piuttosto, degli effetti del contratto e dei rischi connessi in capo all’utilizzatore;

1.5. il ricorrente ha, quindi, sostenuto che la locuzione «per tutta la durata del contratto» contenuta nell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 vada intesa nel senso di considerare, con l’aggettivo «tutta», gli «effetti tutti del contratto, ovverossia quelli che si producono nella fase di regolare ammortamento del finanziamento, tanto quelli che si producono dopo la dichiarazione di voler sciogliere il vincolo contrattuale» (così a pagina n. 25 del ricorso), reputando detta interpretazione della citata disposizione coerente con il principio costituzionale della capacità contributiva, considerando la natura patrimoniale dell’IMU e che il bene dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto non retrocede al concedente, il quale resta titolare solo del relativo credito residuo, come chiarito, sia pure in tema di imposta di registro e con riferimento ad un trasferimento immobiliare operato nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 30 aprile 2019, n. 11401;

2. con la seconda censura la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con riguardo all’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte omesso di applicare il secondo periodo del citato comma 672 in quanto ritenuto erroneamente pertinente solo in punto di TASI, disattendendo in tal modo anche il principio costituzionale di capacità contributiva; e di conseguenza per aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il Leasing sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento del concedente a prescindere dall’effettiva consegna dei cespiti» (v. pagina n. 4 del ricorso);

2.1. anche detto motivo è stato compiutamente sintetizzato, assumendo che la «Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] si palesa come errata, in quanto viola l’art. 1 comma 672 della L. 147/2013, omettendo di ritenere applicabile all’IMU il secondo periodo, e limitandone la portata alla sola TASI sulla base di una inammissibile e non necessaria comparazione tra i due tributi. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non ha, infatti, rettamente qualificato il secondo periodo della disposizione in commento in termini di norma interpretativa di portata generale che pertanto necessariamente deve trovare applicazione anche in punto di IMU, con evidenti ricadute sulla portata dell’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 in merito alla vicenda che ci occupa» (così a pagina n. 41 del ricorso);

2.2. l’istante ha, in particolare, rimarcato che il predetto comma 672 dell’art. 1 della citata legge si articola in due periodi, di cui solo il primo ha natura impositiva e riguarda la TASI, mentre il secondo, pertinente ai fini che interessano, ha portata interpretativa, come si desume dalla locuzione «deve intendersi», di portata generale e quindi applicabile in tutti i contesti in cui venga in gioco il criterio della durata del contratto;

2.3. la ricorrente ha poi richiamato i contenuti del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, che individuano nella riconsegna del bene il momento in cui il concedente ridiventa soggetto passivo dell’imposta, nonché la circolare del medesimo Ministero del 18 maggio 1999 n. 109/E, che lega alla consegna dell’immobile al locatario il momento in cui questi diventa soggetto passivo dell’imposta, così esprimendo un principio di carattere generale, valevole anche nel momento in cui il rapporto cessa, secondo cui al fine di stabilire su chi competa il pagamento occorre dare rilievo determinante alla funzione di godimento del leasing;

3. il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

4. La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di leasing.

Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che: - «seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166); -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), -induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, - al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; - si è, poi, osservato che , - rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), -trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; - può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, n. 8422).

5. L’impianto difensivo della ricorrente, volto ad interpretare l’art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23/2011 in relazione alla nuova normativa di cui all’art. 72-quater l. fall. e della l egge 4 agosto 2017, n. 124 (ritenuta avere valore interpretativo) non è condivisibile, poiché: a. l’art. 72-quater l. fall. è norma settoriale, valevole solo in ambito concorsuale, non suscettiva di applicazione analogica (Cass., Sez.

U. civ., 29 gennaio 2021, n. 2142 e le tante ivi citate; Cass., Sez.

I, 14 settembre 2022, n. 27133); b. la legge 4 agosto 2017, n. 124 non è retroattiva ed ha carattere innovativo e per i contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore (come nel caso di specie, in cui il contratto si risolse nell’anno 2011) opera ancora l’art. 1526 cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

I, 4 novembre 2021, n. 31834, che richiama «Cass., Sez.

U, 2061/2021; […] Cass. Sez.

U, 2142/2021»; Cass., Sez.

I, 26 novembre 2021, n. 37024; Cass., 14 settembre 2022, n. 27133, che richiama «Cass. Sez.

U, 2061/2021; […] Cass. Sez.

U, 2142/2021; […] Cass. 26531/2021, 5754/2022 e 10249/2022» e nello stesso senso Cass., Sez.

III, 14 marzo 2023, n. 7367); c. a tacer d’altro, l’art. 14 delle condizioni generali di contratto prevede l’immediata a riconsegna del bene alla società di leasing in caso di risoluzione, mentre la vendita del bene è da considerarsi eventuale in termini alternativi al reimpiego in locazione finanziaria, il che dimostra che il bene retrocede alla società concedente 6.Alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, quindi, respinto 7.Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.

8. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4330/2021 del ruolo generale, proposto DA A-L EASING .S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Treviso, in Piazza delle Istituzioni n. 27- edificio H, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53L25 H620 D) del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P REMOSELLO C HIOVENDA –VB- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 12 dell’8 marzo 2021, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 473/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 luglio 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso in rettifica n. 114 del 16 ottobre 2017 il Comune di Premosello-Chiovenda accertava e liquidava la somma di 11.866,00 € per l’omesso pagamento dell’IMU in relazione all’anno di imposta 2012, ritenuta dovuta sull’immobile concesso in locazione dalla ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA]., anticipatamente risolto in data 11 ottobre 2011 per inadempimento dell’utilizzatrice, senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di leasing. 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 72/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Verbania, ritenendo che l’interpretazione da offrire all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, dovesse essere operata, in linea con quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 22 maggio 2019, n. 13793, nel senso che «il soggetto passivo dell’imposta rimane il locatario soltanto finchè è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione», per cui «la soggettività passiva dell’Imu torna in capo alla società di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dall’effettiva riconsegna del bene» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata); 2.1. la Commissione regionale reputava, al riguardo: a. non corretta la tesi volta a riconoscere l’applicazione all’IMU dell’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui «In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna»), in quanto disposizione, avente carattere innovativo e non interpretativo, è riferita alla TASI, caratterizzata da un diverso presupposto impositivo (la mera detenzione e non il possesso qualificato, come nell’IMU), in cui l’elemento della durata del contratto è funzionale all’esigenza propria di tale tributo volta a finanziare i servizi indivisibili, che si ipotizzano fruibili anche da chi dispone solo materialmente dell’immobile; b.la previsione del menzionato art. 9, che prevede il pagamento dell’imposta in capo al locatario anche per gli immobili «non costruiti» o «in corso di costruzione», dimostra che ciò che rileva non è la consegna del bene, ma la semplice stipula del contratto, sicchè non ha alcuna rilevanza la riconsegna del bene al proprietario, contando, invece, solo l’estinzione del rapporto contrattuale; c. il d.m. del 30 ottobre 2012 (che pone a carico delle parti contrattuali l’onere di comunicazione della cessazione anticipata entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene) non costituisce fonte normativa primaria, per cui non ha lacuna rilevanza sull’individuazione del soggetto passivo; 3. la società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 2 febbraio 2021, formulando due motivi di impugnazione , successivamente depositando, in data 4/5 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis1., cod. proc. civ.; 4. il Comune di Premosello-Chiovenda resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 13 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di doglianza la società ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., eccependo la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lg.s. 14 marzo 2011, n. 23, per omessa applicazione dell’art. 1, commi 136- 139, della legge 4 agosto 2017, n., avente valore interpretativo dell’art. 72-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 14 delle condizioni generali di contratto, nonché la violazione dell’art. 53 Cost. della Costituzione, per «aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il leasing sulla base dell’asserito venir meno degli effetti del contratto di leasing a fronte della mera dichiarazione di voler risolvere il contratto, per inadempimento del concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dei cespiti» (v. pagina n. 3 del ricorso); 1.1. detto motivo è stato così compiutamente sintetizzato nel ricorso: «… la Sentenza gravata non tiene in considerazione, ai fini della determinazione della Soggettività passiva IMU, lo jus superveniens costituito dall’art. 72-quater della [OSCURATO:PERSONA] e della successiva L. 124/2017. Tale normativa recepisce la prassi contrattuale invalsa e propria anche del rapporto che ci occupa (art. 14 delle condizioni generali di contratto), confermando come gli effetti del contratto di leasing in generale, si producano ben oltre la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, eventualmente presente in contratto, e permangono fino alla collocazione del bene sul mercato con la vendita dello stesso e successivo riparto, tra concedente ed utilizzatore, nei termini di cui all’art. 1, comma 139, della Legge citata, delle somme ritratte. Di conseguenza, la proposizione «per tutta la durata del contratto» contenuta nel terzo periodo dell’art. 9 del D.Lgs. non può essere in alcun modo intesa, come invece statuisce la sentenza gravata, coincidente con la mera dichiarazione di risoluzione per inadempimento. Per l’effetto il concedente non può essere inciso dall’IMU prima, quantomeno, dell’effettiva riconsegna dei beni, pena la violazione del principio costituzionale della capacitò contributiva ex art. 53 Cost.»(v. pagina n. 3 del ricorso); 1.2. nello specifico, la contribuente ha sostenuto che il vincolo contrattuale non cessa con la semplice dichiarazione di voler ritenere risolto il contratto per inadempimento, giacchè il legame perdura ben oltre la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del rapporto e sino a quando si conclude il processo di realizzazione sul bene del residuo credito vantato nei confronti dell’utilizzatore inadempiente; 1.3. l’istante ha, in particolare, posto in rilievo che la previsione dell’art. 72-quaterr.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 1, c omma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124 hanno soppiantato il principio dell’applicazione analogica al contratto di leasing della regola contemplata dall’art. 1526 cod. civ., stabilendo una netta distinzione tra leasing traslativo e vendita con riserva di proprietà, disciplinando la procedura di liquidazione del bene dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, che il concedente è tenuto ad eseguire, anche nell’interesse dell’utilizzatore – sostanzialmente come un mandat ario senza rappresentanza –al fine di poter soddisfare il proprio credito residuo sul ricavato della vendite del cespite; 1.4. in tale nuova prospettiva - secondo la tesi dell’istante – il contratto non cessa con la predetta dichiarazione di risoluzione, ma muta solo il suo contenuto, il suo oggetto, non più caratterizzato dal godimento del bene, ma dalla collocazione dello stesso sul mercato al fine di consentire al concedente la realizzazione del suo credito residuo, senza che ciò comporti trasferimento del cespite al patrimonio di questi e con permanenza, piuttosto, degli effetti del contratto e dei rischi connessi in capo all’utilizzatore; 1.5. il ricorrente ha, quindi, sostenuto che la locuzione «per tutta la durata del contratto» contenuta nell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 vada intesa nel senso di considerare, con l’aggettivo «tutta», gli «effetti tutti del contratto, ovverossia quelli che si producono nella fase di regolare ammortamento del finanziamento, tanto quelli che si producono dopo la dichiarazione di voler sciogliere il vincolo contrattuale» (così a pagina n. 25 del ricorso), reputando detta interpretazione della citata disposizione coerente con il principio costituzionale della capacità contributiva, considerando la natura patrimoniale dell’IMU e che il bene dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto non retrocede al concedente, il quale resta titolare solo del relativo credito residuo, come chiarito, sia pure in tema di imposta di registro e con riferimento ad un trasferimento immobiliare operato nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 30 aprile 2019, n. 11401; 2. con la seconda censura la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con riguardo all’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte omesso di applicare il secondo periodo del citato comma 672 in quanto ritenuto erroneamente pertinente solo in punto di TASI, disattendendo in tal modo anche il principio costituzionale di capacità contributiva; e di conseguenza per aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il Leasing sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento del concedente a prescindere dall’effettiva consegna dei cespiti» (v. pagina n. 4 del ricorso); 2.1. anche detto motivo è stato compiutamente sintetizzato, assumendo che la «Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] si palesa come errata, in quanto viola l’art. 1 comma 672 della L. 147/2013, omettendo di ritenere applicabile all’IMU il secondo periodo, e limitandone la portata alla sola TASI sulla base di una inammissibile e non necessaria comparazione tra i due tributi. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non ha, infatti, rettamente qualificato il secondo periodo della disposizione in commento in termini di norma interpretativa di portata generale che pertanto necessariamente deve trovare applicazione anche in punto di IMU, con evidenti ricadute sulla portata dell’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 in merito alla vicenda che ci occupa» (così a pagina n. 41 del ricorso); 2.2. l’istante ha, in particolare, rimarcato che il predetto comma 672 dell’art. 1 della citata legge si articola in due periodi, di cui solo il primo ha natura impositiva e riguarda la TASI, mentre il secondo, pertinente ai fini che interessano, ha portata interpretativa, come si desume dalla locuzione «deve intendersi», di portata generale e quindi applicabile in tutti i contesti in cui venga in gioco il criterio della durata del contratto; 2.3. la ricorrente ha poi richiamato i contenuti del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, che individuano nella riconsegna del bene il momento in cui il concedente ridiventa soggetto passivo dell’imposta, nonché la circolare del medesimo Ministero del 18 maggio 1999 n. 109/E, che lega alla consegna dell’immobile al locatario il momento in cui questi diventa soggetto passivo dell’imposta, così esprimendo un principio di carattere generale, valevole anche nel momento in cui il rapporto cessa, secondo cui al fine di stabilire su chi competa il pagamento occorre dare rilievo determinante alla funzione di godimento del leasing; 3. il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 4. La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di leasing. Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che: - «seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166); -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), -induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, - al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; - si è, poi, osservato che , - rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), -trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; - può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422). 5. L’impianto difensivo della ricorrente, volto ad interpretare l’art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23/2011 in relazione alla nuova normativa di cui all’art. 72-quater l. fall. e della l egge 4 agosto 2017, n. 124 (ritenuta avere valore interpretativo) non è condivisibile, poiché: a. l’art. 72-quater l. fall. è norma settoriale, valevole solo in ambito concorsuale, non suscettiva di applicazione analogica (Cass., Sez. U. civ., 29 gennaio 2021, n. 2142 e le tante ivi citate; Cass., Sez. I, 14 settembre 2022, n. 27133); b. la legge 4 agosto 2017, n. 124 non è retroattiva ed ha carattere innovativo e per i contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore (come nel caso di specie, in cui il contratto si risolse nell’anno 2011) opera ancora l’art. 1526 cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 4 novembre 2021, n. 31834, che richiama «Cass., Sez. U, 2061/2021; […] Cass. Sez. U, 2142/2021»; Cass., Sez. I, 26 novembre 2021, n. 37024; Cass., 14 settembre 2022, n. 27133, che richiama «Cass. Sez. U, 2061/2021; […] Cass. Sez. U, 2142/2021; […] Cass. 26531/2021, 5754/2022 e 10249/2022» e nello stesso senso Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367); c. a tacer d’altro, l’art. 14 delle condizioni generali di contratto prevede l’immediata a riconsegna del bene alla società di leasing in caso di risoluzione, mentre la vendita del bene è da considerarsi eventuale in termini alternativi al reimpiego in locazione finanziaria, il che dimostra che il bene retrocede alla società concedente 6.Alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, quindi, respinto 7.Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna. 8. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la pr
Sentenza Cassazione n. 10594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris