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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27049/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNArdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 maggio 2021, con cui ?A- la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del gennaio 2021 del G.U.P. del Tribunale di Bologna, con la quale, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna 1'11 dicembre 2020.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificato ed eccessivo.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile perché tardivo.

La sentenza è stata emessa infatti il 4 maggio 2021, avendo riservato la Corte di appello il deposito della motivazione in 30 giorni, termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il 3 giugno 2021, per cui il termine per proporre impugnazione scadeva il 18 luglio 2021 (45 giorni dal 3 giugno 2021), mentre il ricorso per cassazione è stato presentato solo il 15 settembre 2021.

Da ciò consegue la tardività dell'impugnazione, per cui l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il c9rigliereestensoje ).,__ IL,Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNArdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 maggio 2021, con cui ?A- la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del gennaio 2021 del G.U.P. del Tribunale di Bologna, con la quale, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna 1'11 dicembre 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificato ed eccessivo. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile perché tardivo. La sentenza è stata emessa infatti il 4 maggio 2021, avendo riservato la Corte di appello il deposito della motivazione in 30 giorni, termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il 3 giugno 2021, per cui il termine per proporre impugnazione scadeva il 18 luglio 2021 (45 giorni dal 3 giugno 2021), mentre il ricorso per cassazione è stato presentato solo il 15 settembre 2021. Da ciò consegue la tardività dell'impugnazione, per cui l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il c9rigliereestensoje ).,__ IL,Pre
Sentenza Cassazione n. 27049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris