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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32269/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del tribunale di Terni, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - colpevole di bancarotta fraudolenta documentale "generica" per avere tenuto la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e della vita sociale, assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, per difetto di prova. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con specifico riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo, sub specie del dolo specifico, richiedendosi l'accertamento dello dell'intento di recare pregiudizio ai creditori.

Nel caso di specie, la tenuta irregolare delle scritture è riconducibile, invece, a inesperienza e superficialità; d'altro canto, neppure è individuabile, quale indici di fraudolenza, la funzionalità della condotta omissiva all'occultamento o dissimulazione di atti depauperativi, stante l'assoluzione per tale delitto decretata già in primo grado.

2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, per avere ridotto a due i testimoni della difesa escussi, a fronte di una lista molto più nutrita.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sospensione condizionale della pena in assenza di motivi ostativi, stante la risalenza dei due reati risultanti dal certificato penale, uno dei quali condonato, e l'altro convertito in multa, mai avendo il ricorrente beneficiato della sospensione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio il primo motivo, concentrato sull'elemento soggettivo, in primo luogo perché i Giudici di merito hanno fondato la ricostruzione del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sulla volontaria indicazione dei costi in contabilità in maniera sottostimata, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e coprire i pagamenti in nero (secondo la prospettazione difensiva) o le distrazioni (secondo la tesi accusatoria, pure indimostrata ), da qui traendo la volontarietà della condotta, con esclusione della alternativa ricostruzione secondo la corrispondente ipotesi colposa. 1.1.1 giudici di merito hanno, dunque, ricondotto correttamente la compilazione in maniera irregolare, incompleta e frammentaria dei libri e delle scritture contabili, testimoniata dal curatore e confermata dallo stesso ricorrente, alla fattispecie della bancarotta fraudolenta, conformandosi ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo,

I. fall.. ( ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 Ud. (dep. 28/12/2016 ) Rv. 268867).

La Corte di Appello ha, altresì, condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile a un mero disordine contabile ma a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato.

Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.

V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto).

Dolo che, nel caso in scrutinio è stato ragionevolmente rinvenuto dai giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie, che hanno dato conto di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti una doppia conforme di condanna.

1.2. Quanto alla natura del dolo richiesta per la fattispecie in scrutinio, si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d.

"generale", la legge prevede solo il dolo generico ( Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384), consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compronnissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

1.3. A fronte della compiuta valutazione della Corte territoriale, il ricorso, nel prospettare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre motivi già declinati nell'atto di appello, e che hanno ricevuto esauriente replica da parte della Corte di merito, la quale ha affermato la responsabilità del ricorrente attenendosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.Del tutto generico il secondo motivo, che lamenta la mancata assunzione di prove decisive, sia perché correlato a una esigenza meramente esplorativa sia perché, come osservato nella sentenza impugnata, sono state invocate prove finalizzate a fare luce sulle condotte distrattive, per le quali è intervenuta assoluzione.

3. Anche il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, è infondato: il diniego della sospensione condizionale è stato correlato alla presenza di precedenti penali e comunque fondato su una prognosi negativa.

Giova ricordare che, in tema di sospensione condizionale della pena, vige il principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del tribunale di Terni, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - colpevole di bancarotta fraudolenta documentale "generica" per avere tenuto la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e della vita sociale, assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, per difetto di prova. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con specifico riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo, sub specie del dolo specifico, richiedendosi l'accertamento dello dell'intento di recare pregiudizio ai creditori. Nel caso di specie, la tenuta irregolare delle scritture è riconducibile, invece, a inesperienza e superficialità; d'altro canto, neppure è individuabile, quale indici di fraudolenza, la funzionalità della condotta omissiva all'occultamento o dissimulazione di atti depauperativi, stante l'assoluzione per tale delitto decretata già in primo grado. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, per avere ridotto a due i testimoni della difesa escussi, a fronte di una lista molto più nutrita. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sospensione condizionale della pena in assenza di motivi ostativi, stante la risalenza dei due reati risultanti dal certificato penale, uno dei quali condonato, e l'altro convertito in multa, mai avendo il ricorrente beneficiato della sospensione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio il primo motivo, concentrato sull'elemento soggettivo, in primo luogo perché i Giudici di merito hanno fondato la ricostruzione del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sulla volontaria indicazione dei costi in contabilità in maniera sottostimata, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e coprire i pagamenti in nero (secondo la prospettazione difensiva) o le distrazioni (secondo la tesi accusatoria, pure indimostrata ), da qui traendo la volontarietà della condotta, con esclusione della alternativa ricostruzione secondo la corrispondente ipotesi colposa. 1.1.1 giudici di merito hanno, dunque, ricondotto correttamente la compilazione in maniera irregolare, incompleta e frammentaria dei libri e delle scritture contabili, testimoniata dal curatore e confermata dallo stesso ricorrente, alla fattispecie della bancarotta fraudolenta, conformandosi ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, I. fall.. ( ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 Ud. (dep. 28/12/2016 ) Rv. 268867). La Corte di Appello ha, altresì, condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile a un mero disordine contabile ma a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato. Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Dolo che, nel caso in scrutinio è stato ragionevolmente rinvenuto dai giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie, che hanno dato conto di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti una doppia conforme di condanna. 1.2. Quanto alla natura del dolo richiesta per la fattispecie in scrutinio, si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico ( Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384), consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compronnissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 1.3. A fronte della compiuta valutazione della Corte territoriale, il ricorso, nel prospettare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre motivi già declinati nell'atto di appello, e che hanno ricevuto esauriente replica da parte della Corte di merito, la quale ha affermato la responsabilità del ricorrente attenendosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.Del tutto generico il secondo motivo, che lamenta la mancata assunzione di prove decisive, sia perché correlato a una esigenza meramente esplorativa sia perché, come osservato nella sentenza impugnata, sono state invocate prove finalizzate a fare luce sulle condotte distrattive, per le quali è intervenuta assoluzione. 3. Anche il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, è infondato: il diniego della sospensione condizionale è stato correlato alla presenza di precedenti penali e comunque fondato su una prognosi negativa. Giova ricordare che, in tema di sospensione condizionale della pena, vige il principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002). Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagame
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