CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 11764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!11764.20 22REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 17/01 1(2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rei. Cron. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 32512/2019 ORDINANZA sul ricorso 32512/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro 2Roila Graziano, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA] per delega udito l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Pepe che prende atto dell'istanza di rinuncia; 2FATTI [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2019 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi la Corte di Cassazione chiedendo la riforma della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1284 del 18 luglio 2019 nel giudizio promosso avverso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Resistono con controricorso sia l'[OSCURATO:PERSONA] sia il dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell'udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale. L'[OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti, hanno aderito, con personale sottoscrizione (oltre a quella dei difensori). Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M. la Corte dic P.Q.M