CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 26992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26503/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CIRO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VELLETRI n. 4012/2017 depositata il12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre per quattro mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 12 luglio 2018 con cui il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo è spiegato ai sensi dell ’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 93, 95 comma 2, 98 e 99 della legge fallimentare, avendo erroneamente il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del primo motivo dell’opposizione allo stato passivo in ragione dell’asserita novità della deduzione relativa al contratto di servicing su cui si fonda la legittimazione della banca a chiedere l’ammissione dei crediti derivanti dai mutui fondiari n. 06.127.8117694 e n. 06.1278124912. Il secondo mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 1260, 1263 e 1264 c.c., avendo erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il riacquisto, ossia la retrocessione, dei crediti in favore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse un fatto costitutivo diverso rispetto ai contratti di mutuo fondiario n. 06.127.8117694 e n. 06.1278124912 su cui si fonda l’istanza di ammissione al passivo. Il terzo mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, avendo erroneamente il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di opposizione nella parte in cui la ricorrente aveva dedotto la retrocessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei crediti derivanti dai mutui fondiari n. 06. 127.8117694 e n. 06.1278124912. Il quarto mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza relativa all’esclusione degli «oneri diversi» per difetto di legittimazione attiva. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda, e dei motivi, occorre premettere che: -) fallita la società ed i soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è insinuata al passivo, in data 15 settembre 2016, quale titolare di crediti derivanti da mutui fondiari nonché da rapporti di conto corrente; -) già in data 11 aprile 2011, però, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco effettuata ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 1999 e dell’articolo 58 del testo unico bancario, cessione non dedotta in sede di insinuazione al passivo, la banca aveva ceduto i crediti insinuati a [OSCURATO:SOCIETA].; -) il Curatore ha quindi depositato il progetto di stato passivo contenente l’esclusione parziale dei crediti insinuati, concernenti i mutui, «in quanto l’istante difetta di legittimazione attiva risultando i mutui ricadenti all’interno di cessione in blocco del 2011»; -) la banca ha depositato osservazioni ai sensi dell’articolo 95 della legge fallimentare osservando che, a seguito della cessione in blocco aveva ricevuto dalla cessionaria, in forza di un contratto di servicing, «l’incarico di espletare le attività di amministrazione e gestione dei crediti» ed altresì di «agire quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di pagamento»; -) il giudice delegato ha escluso i crediti insinuati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per i mutui fondiari cui si riferiscono i motivi sul rilievo del difetto di legittimazione attiva della medesima, aggiungendo poi che la quantificazione del credito era in parte erronea ed in parte non provata; -) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo l’irrilevanza dell’avvenuta cessione dei crediti a [OSCURATO:SOCIETA]., giacché essa istante aveva pur sempre avuto «titolo per il recupero» in forza «del contratto di servicing»; -) con la stessa opposizione, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha anche sostenuto di aver concluso con [OSCURATO:SOCIETA]., in data 29 aprile 2015, «un contratto di riacquisto di diversi mutui cartolarizzati, fra cui proprio quelli contraddistinti» dai numeri in discorso; -) il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione osservando che, in sede di opposizione, «l’opponente ha proposto la domanda di ammissione allo stato passivo sulla base delle statuizione contenute nel contratto di servicing … pur non avendo allegato l’avvenuta cessione dei crediti in blocco nella domanda di ammissione al passivo fallimentare», dovendosi altresì escludere «il riconoscimento della titolarità del credito sulla base del contratto di riacquisto … non potendosi riconoscere in capo all’opponente la titolarità dei crediti derivanti dai suddetti mutui sulla base di fatti diversi da quelli allegati nella domanda di ammissione allo stato passivo, in cui il fatto costitutivo del credito è rappresentato dagli atti notarili … con cui la stessa Unipol ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due mutui fondiari… L’inammissibile riconoscimento della titolarità dei crediti in capo all’opponente sulla base di nuovi accertamenti di fatto … importa che sia assorbita la domanda volta all’ammissione in prelazione ipotecaria del credito di euro 363.096,70… Quanto alla doglianza relativa all’esclusione degli “oneri diversi”, intesi come interessi relativi alle rate sospese, essa è inammissibile per difetto di legittimazione attiva essendo detti oneri inerenti a crediti oggetto di cessione in blocco». 4.2. ― Ora, i quattro mezzi sono tutti volti a co ntrastare la decisione impugnata laddove essa ha ritenuto che l’istante, odierna ricorrente, fosse priva di legittimazioneattiva. Tali motivi, dunque, meritano di essere simultaneamente trattati, e vanno accolti. È difatti assorbente il rilievo che, indipendentemente dalla originaria auto-qualificazione della ricorrente quale mandataria, la stessa, secondo quanto dalla medesima poi precisato, alla data dell’insinuazione al passivo, ossia in data 15 settembre 2016, aveva già riacquistato, il precedente 29 aprile 2015, il credito in discorso. Va da sé che nel caso considerato non si pone una questione di introduzione di una domanda nuova, in ragione della modificazione della causa petendi originariamente fatta valere, bensì della semplice migliore esplicitazione di una circostanza preesistente all’insinuazione, emersa in sede di opposizione allo stato passivo. 5. ― Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] a