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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34881/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LEGGE ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Legge Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale gli imputati erano stati conannati per i reati di cui agli artt. 648, 640 e 416 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413); con specifico riferimento al motivo di ricorso, si deve poi reilevare che la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata "se del caso" (così la proposta di concordato), per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.

Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. f-s 'i • • ) P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LEGGE ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Legge Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale gli imputati erano stati conannati per i reati di cui agli artt. 648, 640 e 416 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413); con specifico riferimento al motivo di ricorso, si deve poi reilevare che la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata "se del caso" (così la proposta di concordato), per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. f-s 'i • • ) P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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