CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO ROMANOche ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma ha rigettatoil gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza - che è stata,pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 21 febbraio 2024 ilTribunale di Roma aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui agliartt. 453 e 459 cod. pen., per avere, nella qualità di gestore della tabaccheriaL’angolo del vizio, detenuto 391 marche da bollo contraffatte, cedendone 375 adUbaldi [OSCURATO:PERSONA], venendo utilizzati su pratiche destinate ad essere registrate alPRA.A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto che laconsapevolezza della contraffazione delle marche da bollo era desumibiledall’utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un canale di approvvigionamento non ufficiale,unitamente alla circostanza che i contrassegni stampati dal Poligrafico non recanoimpressi né il valore, né il codice a barre, né la numerazione che sonosuccessivamente apposti attraverso una procedura telematica da parte delrivenditore al momento della richiesta del cliente. Consapevolezza, che, peraltro,non era stata neppure smentita da allegazioni difensive atte a dimostrarel'estraneità del prevenuto a tale traffico delittuoso, dal momento che non avevamai riferito le generalità del soggetto dal quale aveva acquistato i valoricontraffatti. Donde, alla stregua di tali argomentazioni, il giudice della sentenzaimpugnata ha anche revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze delTribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il 17 aprile 2019, e del 16febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023.2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per iltramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motividi seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale dellapena, in assenza di impugnazione del pubblico ministero nonché violazione delprincipio del divieto di reformatio in peius.Invero, i giudici di merito hanno revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena, in assenza di gravame da parte del PM, peggiorando laposizione del ricorrente.2.2. Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazionerelativamente al diverso trattamento riservato agli altri coimputati, avendo esclusonei confronti la sussistenza dell’elemento soggettivo.2.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione e travisamentodella prova con riferimento alla affermazione dell’elemento soggettivo.In particolare, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell’elementosoggettivo dall’approvvigionamento da canali non ufficiali, ma non ha consideratol’elevata qualità della contraffazione oltre alla versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] di averacquistato le marche da bollo da tale Rinaldo.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen.tenuto conto che non è stato accertato il numero esatto di valori contraffatti da luidetenuti o posti in vendita, unitamente alla circostanza che la condotta…apparecircoscritta e non idonea a ingenerare un allarme sociale diffuso o a minaresignificativamente la fiducia collettiva nei valori bollati.3. Con requisitoria scritta del 10 febbraio 2026, l’Avvocato Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente allarevoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.4. Con memoria del 24 febbraio 2026, il difensore del ricorrente insistevaper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso,che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicatanel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza diappello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino.Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze giàesaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n.8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudicedi appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delleparti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che,ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisiviche compendiano la ratio decidendi della sentenza (sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensiveche, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con ladecisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, dellapropria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibiliquando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente informule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parladi "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni delladecisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essereritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequareiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avversola sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022,Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5,n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).2.1. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti unaviolazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo delprovvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presentimanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loroesame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustratedalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede dilegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dalgiudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essereinvalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, comeavvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonomaassunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez.6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così comenon è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali edargomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede dilegittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento,soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez.5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verificache il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendonoinsindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicitàdella motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioèdi spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).2.2. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentementefattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impiantomotivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essererivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativariservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito delgiudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliorericostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi averificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanzadella legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario,riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatriceesclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L’art. 597 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «l’appello attribuisceal giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai puntidella decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; il successivo comma 3stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogareuna pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuovao più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quellaenunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro ilimiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave,purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; infine, ilcomma 5 prevede che «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficiola sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può esserealtresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo69 del codice penale».3.1. In ordine alla possibilità per il giudice di appello di revocare, in difettodi impugnazione del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso con la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 164,comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa, ignota al giudice diprimo grado e nota, però, a quello di appello, si era creato un contrasto ingiurisprudenza, risolto dalle Sezioni unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004 – 01.All’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale dell’art. 597cod. proc. pen. e, quindi, non riteneva possibile revocare benefici già concessi ovel’appellante fosse il solo imputato se ne contrapponeva, infatti, un altro, chevalorizzava la natura dichiarativa della revoca ex art. 164, comma quarto, cod.proc. pen.Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, rilevato che il perimetro dellacognizione del giudice di appello è fissato dall’impugnazione, o dalle impugnazioni,in applicazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597, comma 1, soprariportato. Per questo «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambitodella materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti delladecisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estendaspecificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parteimpugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizioneextra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possonoessere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa delprovvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochipertanto il beneficio».Hanno, quindi, ritenuto che, in presenza di una causa ostativa allaconcessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 164, commaquarto, cod. proc. pen. ignota al giudice di primo grado pur se nota a quellod’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo sia precluso ilpotere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, precisando, altresì,che laddove non sia stata espressa alcuna valutazione in merito, neppure implicita,è legittima la revoca in sede esecutiva.Orbene, tali principi non trovano applicazione nella odierna vicendaprocessuale, giacché i giudici di appello hanno revocato ai sensi dell’art. 168,comma primo, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso con le sentenze del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il17 aprile 2019, e del 16 febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023.L'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. stabilisce che la sospensionecondizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altracondanna che cumulata a quella precedentemente sospesa, super i limiti previstidall’art. 163 cod. pen.In tale ipotesi la revoca opera di diritto e il relativo provvedimento hanatura dichiarativa.Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramentericognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire aldivieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stataproposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa conaltra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere ècomma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non èdichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò algiudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza diimpugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito unprovvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quellodevolutivo (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudicedi appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato,revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commiprimo e terzo dell’art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta diprovvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis epresuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa,a differenza dell’ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece,ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato,rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere(Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004, cit.; Sez. 6, n. 51131 del15/11/2019, Niasse, Rv. 277570, con riferimento al giudice del rinvio; Sez. 2, n.37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015,Marino, Rv. 262375; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239996; Sez.5, n. 11159).4. Il secondo ed il terzo motivo, possono essere trattaticongiuntamente, in quanto diretti a censurare secondo diversi angoliprospettici l’elemento soggettivo del reato contestato, e devono essererigettati in quanto infondati.Non può essere considerato come indice del vizio di motivazioneil diverso trattamento riservato in altri procedimenti ai coimputati, anche secorrei, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che siprospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali,non indicate nel caso di specie.Invero, i giudici di merito con motivazione congrua hanno giustificato ladifferente valutazione dell’elemento soggettivo facendo riferimento allacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza che il valore, il codicea barre e la numerazione sono apposti solo dopo una apposita proceduratelematica: la marca da bollo è una imposta indiretta che si applica su determinatiapposto sul documento e che viene creato (con l’inserimento del codice a barre,della numerazione e del valore) nel momento in cui se ne presenti la necessità (v.p. 5 della sentenza).Al contrario, gli altri coimputati erano meri acquirenti, non a conoscenzadella procedura di emissione dei valori bollati.In ogni caso, la difesa ha omesso di allegare le sentenze degli altri imputati,basando il differente trattamento su mere ed indimostrate circostanze, néverificabili.4.1. A fronte di quanto argomentato dalla Corte territoriale per sostenereche il numero consistente di marche da bollo false (in numero di 391, molte dellequali cedute ad [OSCURATO:PERSONA], per un valore oscillante tra il 16 ed i 98 euro),era tale da fare ragionevolmente ritenere che egli avesse acquistato i valori al difuori del circuito istituzionale, commercializzandoli a prezzo vile, dal momento chediversamente opinando avrebbe corso il rischio di mettere in circolazione valori diillecita provenienza solo per spirito filantropico nei confronti di uno sconosciuto (v.p. 5 della sentenza di appello).A ciò deve aggiungersi l’assenza di qualsivoglia giustificazione del dato,oggettivamente provato, del transito presso la sua agenzia dei suddetti valori, lededuzioni difensive che eccepiscono il travisamento di informazioni probatorie(l’aver acquistato le marche da tale Rinaldo, presentatogli da un suo amico barista,che aveva a disposizione di una buona disponibilità di marche da bollo con giàstampato il valore, in quanto impegnato a sbrigare pratiche per conto di avvocatie commercialisti) peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solo diconfrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primogrado (riportati a pag. 4 della sentenza di appello, in cui è detto che lo stessoimputato ha precisato che per legge, la marca da bollo che deve essere appostasugli atti di vendita, sulle autentiche di firma, deve avere obbligatoriamente unadata anteriore o, al massimo, coeva a quella degli atti medesimo, con laconseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] poteva cedere un numero consistente di contrassegnigià recanti date antecedenti a quelli nella quali gli atti erano compiuti, e pag. 5della sentenza oggi gravata, in cui è spiegato come l’imputato non avesse fornitoalcun elemento idoneo a comprovare la sua buona fede al momento dell'acquisto)e, all'evidenza, implicitamente richiamati dal giudice di appello a suffragiodell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva piena consapevolezza delcarattere contraffatto dei valori bollati, ma anche di indicare in maniera puntualee chiara quali fossero gli elementi di prova capaci di smentire in maniera decisival'affermazione censurata.Nel caso oggetto di scrutinio, il thema probandum era costituito dalladetenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di valori da bollo contraffatti o alterati, inrelazione al quale la pubblica accusa - come emerge dalle sentenze di merito -aveva dimostrato che le marche da bollo false, certamente transitate per latabaccheria dell'imputato in numero considerevole, erano state acquistate dacanali non ufficiali e per un prezzo vile e delle quali aveva piena consapevolezzadel loro carattere, tenuto conto che il valore, il codice a barre e la numerazionesono apposti solo dopo una apposita procedura telematica. Dunque, a fronte di unonere della prova del fatto correttamente adempiuto dall'attore pubblico, eraonere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa, ad esempio, comeargomentato dai giudici di merito, addurre elementi oggettivi (desunti da provedichiarative o documentali) atti a dimostrare che tutte le marche apposte sullepratiche automobilistiche acquistate non erano contraffatte (il [OSCURATO:PERSONA] non haindicato le generalità complete del rivenditore, il telefono fornito era intestato asoggetto sconosciuto, non ha indicato le generalità del barista suo amico che gliavrebbe presentato il Rinaldo).5. Infondato il quarto motivo.Sul punto è noto l'orientamento di questa Corte secondo cui laconcessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità,presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossiadi valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore insé della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che lapersona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senzache rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il dannoeconomico derivante dal reato (Sez. 1, n. 39251 del 04/10/2024, nonmassimata; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241).L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va tenutadistinta dall'attenuante del lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4,cod. pen., atteso che la prima riguarda solo i delitti che offendonoesclusivamente o in via cumulativa il patrimonio, mentre la seconda riguardatutti i delitti, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela, che sianostati commessi per motivi di lucro, come ribadito dalle Sez. U, n. 24990 del30/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499; la ricorrenza o meno dell'attenuantecomune prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. allorché si tratti di "delitti controil patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", nella cui categoriarientra certamente anche il delitto oggi contestato, quale reato plurioffensivoche offende anche il patrimonio, è connessa al solo rilievo del pregiudizioeconomico cagionato alla persona offesa e non richiede altre condizioni; lagiurisprudenza maggioritaria delimita l'ambito di applicazione dell'attenuantecomune in parola ai soli casi in cui il pregiudizio economico arrecato sialievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2 n. 5049 del22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), senza che assumano rilievo altriparametri non considerati dalla norma.La Corte di appello di Roma, motivando sul punto, ha ritenuto che sullascorta del numero di valori bollati ceduti alla agenzia [OSCURATO:PERSONA], di valoreoscillante tra il 16 ed i 98 euro, del numero valori bollati di analogo valorerinvenuti nella tabaccheria, il lucro ed il danno furono di sicura consistenza(cifre superiori a 3.000,00 euro, somma calcolata in difetto).Pertanto si tratta di somma non irrisoria inidonea a integrare gli estremidell'attenuante prevista dall'art 62, n. 4, cod. pen. che per il chiaro tenoreletterale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ovvero di valoreeconomico pressoché irrisorio.La valutazione della Corte d'appello appare dunque corretta e nonviziata da palese illogicità, in quanto la necessaria limitazione dell'applicabilitàdella predetta attenuante ai soli casi di irrisorio valore economico delpregiudizio arrecato alla vittima giustifica la sua esclusione, nel caso di specie,per la sola obiettiva considerazione dell'entità patrimoniale del dannopatrimoniale cagionato dal singolo fatto reato, indipendentemente dallagravità della vicenda nel suo complesso.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente