CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01919/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.7.2021 il Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e, pertanto, ritenute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito premiale, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore, munito di procura speciale, con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla dosimetria della pena sulla cui quantificazione aveva convenuto anche il PG rideterminandola perciò, in complessivi anni 3 e mesi 7 di reclusione ed Euro 1.050 di multa ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12.4.2021 e del Tribunale di Milano del 23.4.2021; 3. ricorre per cassazione il difensore del Kokhreidze deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al profilo della responsabilità ed alla omessa considerazione degli elementi idonei a giustificare la adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiannento" in appello). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. ago dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Amme