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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2018

Cassazione n. 17591/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21610/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 83 cod. proc. civ., con indirizzo pec ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 controricorrente avverso l’ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ. nella causa n. 9648/2016 R.G.,rep. 494/2018, del Tribunale di Verona depositata il 26-1-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 14 d.lgs.1 settembre 2011 n. 150 e 702 - bis cod. proc. civ. depositato il 6 - 10 - 2016 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a no [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha convenutoavanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al OGGETTO: compensiper prestazioni professionalidell’avvocato 21610/2018 R.G. C.C. 31-5-2023 fine di ottenere il pagamentodi due parcelle, l’una dell’importo di Euro 2.294,48 iva compresa quale corrispettivo per l’attività svolta nel procedimento civile n. 21088/2005 del Tribunale di Verona sezione distaccata di Soave el’altra dell’importo di Euro 507,52 iva compresa quale corrispettivo per attività stragiudiziale. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’incompetenza per valore del Tribunale, essendo la competenza del giudice di pace, nel merito eccependo la prescrizione presuntiva, in quanto le prestazioni professionali si erano esaurite nel 2011 e in ogni caso e in via subordinata l’infondatezza della pretesa, perché il compenso richiesto in relazione all’attività professionale svolta era stato interamente pagato e comunque il compenso era richiesto in misura eccessiva alla luce delle tariffe applicabili ex d.m. 8-4-2004 e dell’attività effettivamente svolta. 2.Con ordinanza pubblicata il 26-1-2018 il Tribunale di Verona in composizione collegialeha dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere il compenso per l’attività stragiudiziale; con riguardo alla domanda volta a ottenere il compenso per l’attività giudiziale, ha accolto l’eccezione di prescrizione presuntivaex art. 2956 n.2 cod. civ. , in quanto l’attività si era conclusa nel 2011 e il primo atto interruttivo della prescrizione era del 27.6/1.7.2016. Ha dichiarato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’eccezione di prescrizione presuntiva non risultava incompatibile con le altre eccezioni sollevate dal convenuto, perché lo stesso a veva gradatamente dedotto di avere pagato quanto richiestogli e solo in estremo subordine aveva contestato la congruità dell’ammontare preteso, senza contestare anche l’insorgenza dell’obbligazione. Quindi, poiché il ricorrente non aveva deferito il giuramento decisorio al convenuto e lo stesso non aveva ammesso in alcun modo di avere pagato, l’ordinanza ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha proposto ricorsostraordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con atto notificato il 3-7-2018, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ., lamenta ndo che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto compatibile con le sue ulteriori difese. Evidenzia che l’eccezione di prescrizione presuntiva non è compatibile con la contestazione del credito, anche quando la contestazione sia implicita, stante il disposto dell’art. 2959 cod. civ., secondo il quale l’eccezione deve essere rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Aggiunge che il convenuto aveva dichiarato in giudizio di avere pagatoall’avvocato la somma che gli era stata richiesta di Euro 1.800,00 e dichiara che tale dato fattuale esprime e conferma la contestazione del credito azionato; rileva che le contestazioni sono state formulate “in ogni caso”, non in via gradata, perché svolte espressamente con riguardo all’importo ulteriore non pagato. 2.Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia errata interpretazione o applicazione dell’art. 2959 cod. civ., dichiarando di ri proporre gli argomenti svolti con il primo motivo e deducendo che il pagamento di Euro 1.800,00,inferiore all’importo richiesto, dichiarato dal convenuto costituisca fatto oggettivamente incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva. 3.Conil terzo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. il ricorrente lamenta che il Tribunale, dichiarando che il convenuto non aveva in alcun modo ammesso di non avere pagato, non abbia considerato che il convenuto aveva contestato la domanda e aveva affermato di avere pagato Euro 1.800,00; perciò lamentache l’esame del fatto relativo atale pagamento sia stato del tutto omesso. 4.Si premette che il ricorso è ammissibile: questa Corte ha già statuito che l’ordinanza, espressamente definita non impugnabile dall’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150, con la quale si conclude il procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria e perciò è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. sez. 2 17-5-2017 n. 12411, Rv. 644-01). 5.Si premettealtresì che è stato devoluto al giudizio di legittimità solo il rigetto della domanda relativa al pagamento delle prestazioni giudiziali, in quanto non è stato oggetto dei motivi di ricorso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di pagamento delle prestazioni stragiudiziali. L’ordinanza ha dichiarato (pag. 5) che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 si applicava esclusivamente all’attività professionale svolta in sede giudiziale e non anche a quella stragiudiziale e che perciò con riferimento all’attività stragiudiziale il ricorso era inammissibile; seppure poi ildispositivo sia statosemplicemente di rigetto della do manda, ciò non significa, come prospettail ricorrente nella memoria, che l’ordinanza abbia esaminato anche la domanda che aveva già dichiarato inammissibile per rigettarla, perché nessuna delle deduzioni dell’ordinanza è in tal senso. 6.I motiv i di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati.7.Come è noto,la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione di fonte legale che determinati crediti, per il tipo di contratto da cui sono sorti, vengano es tinti in un lasso di tempo ristretto, con l’effetto che, trascorso un certo periodo di tempo senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva che è causa di estinzione del diritto, ma si esprime sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione che l’obbligazione sia estinta; si tratta di presunzione legale semplice, perché il creditore può contestarla deferendo giuramento decisorio. Poiché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto incerto in essa presunto va escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L’art. 2959 cod. civ. stabilisce che l’eccezione va rigettata nei casi in cui chi la oppone ammette che l’obbligazione non si è estinta; ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell’estinzione dell’obbligazione, come nel caso in cui contesti l’andella pretesa, vale a dire l’esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovverocontesti la pre stazione da cui sorgerebbe il suo debito, oppurecontesti il quantum , situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto (Cass. sez. 2 20-1-2022 n. 1765 Rv. 663535-01, in motivazione,per tutte). In particolare,la contestazione da parte del presunto debitore del quantum della pretesa azionata contro di lui implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e pertanto comporta ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva ( Cass. sez. 2 14 - 12 - 2017 n. 30058 Rv. 646603 - 01 ). L’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che impedisce ex art. 2959 cod. civ. l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cuiil debitore affermi di avere pagato il dovuto ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore, in quanto le contestazioni sul quantumridondano per la differenza sull’an e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenzain essere del rapporto controverso (Cass. sez 2 21-6-2010 n.14927 Rv. 613574 - 0 1; nello stesso senso Cass. sez. 6 - 2 5-6-2019 n. 15303 Rv. 654343-01, Cass. sez. 3 15-5-2012 n. 7527 Rv. 622487-01, Cass sez. 2 7-4-2005 n.7277 Rv. 580739 - 01 ). Nella fattispecie, il controricorrente riconosce l ’esattezza dell’affermazione del ricorrente secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in giudizio di avere pagato l’importo di Euro 1.800,00, ma sostiene l’irrilevanza di questa deduzione, in quanto era stata svolta al fine di sostenere di avere pagato tutto quanto era stato richiesto; evidenzia che l’importo richiesto in giudizio per le prestazioni giudiziali, pari a Euro 2.294,48 comprensivo di iva e cpa,corrisponde all’importo di Euro 1.800,00 per capitale che egliaveva ammesso di avere pagato, senza gli importi di iva e cpa, non richiestidall’avvocato in quanto non aveva emesso fattura. L’argomento non rileva al fine di ritenere correttamente eccepita la prescrizione presuntiva del credito, perché nel momento in cui il cliente ha ammesso di avere pagato importo corrispondente a quello richiesto dall’avvocato prima dal giudizio ma inferiore a quello richiesto in giudizio evidentemente non solo ha ammesso di non avere pagato la differenza richiesta, ma ha anche contestato di dovere tale differenza. 8.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di prescrizione presuntiva e per questo deve essere cassata, rimettendo la causa al Tribunale di Verona per la decisione nel merito della domanda di pagamento delle prestazioni giudizialidell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Verona, in diversa compos
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