CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -M? n. LaG/Rg 35516 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche nella forma putativa, alla luce della legittima perquisizione domiciliare eseguita dagli operanti per cessione di stupefacenti nell'abitazione del ricorrente (pagg. 4 e 5) in cui avevano trovato un bilancino di precisione con tracce di cocaina; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto alla luce della gravità della condotta illecita descritta dalla sentenza a pag. 6 e dei reiteratoi precedenti dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensora Il PreSiidente ! i