CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14220/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 21 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i