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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02983/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - escludendo la circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotta; che il difensore dell'imputato, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - escludendo la circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotta; che il difensore dell'imputato, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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