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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 09986/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17466/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANUCCIO DOMENICOelettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 91 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVIO, RAFFAELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO che li rappresentano e difendono -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17466/2017 Cron.

Rep.

Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 514 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenerel’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria approvata, con determinazione dirigenziale n. 59 del 29 aprile 2005, all’esito della procedura di progressione verticale e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente a disporre l’inquadramento superiore con decorrenza giuridica ed economica dalla data di esecutività della delibera n. 89 del 2008 o, in subordine, al risarcimento del danno, pari alla retribuzione lorda che sarebbe spettata a ciascun ricorrente qualora fosse stata data corretta esecuzione alla delibera indicata;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa,ha condiviso le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale quanto all’interpretazione dell’atto adottato nell’anno 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha rilevato che l’organo di indirizzo politico, pur demandando al dirigente competente lo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali, aveva espressamente qualificato la deliberazione «atto di indirizzo e obiettivo» e, di conseguenza, non aveva provveduto all’impegno di spesa, altrimenti necessario;

3. il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza amministrativa e di questa Corte, ha escluso che per effetto della deliberazione sopracitata fosse sorto in capo agli appellanti il diritto soggettivo allo scorrimento ed ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Dirigente in data 17 settembre 2009, giustificato da esigenze di carattere programmatico derivanti dai programmi triennali del fabbisogno del personale 2008/2010 e 2009/2011, non ché dai piani occupazionali riferiti agli anni 2008 e 2009 (adottati e rivisitati con deliberazioni della Giunta nn. 331/2008, 95/2009 e 232/2009),che avevano escluso la possibilità di riservare posti in organico alle progressioni verticali;

4. ad avviso del giudice d’appello l’amministrazione, con gli atti deliberativi in parola,aveva privato di legittimità e di efficacia la rideterminazione della pianta organica adottata con la precedente deliberazione n. 88 del 20 maggio 2008, propedeutica alla successiva deliberazione n. 89,approvata nello stesso giorno e posta dagli appellanti a fondamento del loro preteso diritto;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];

6. la cassazione della sentenza è stata domandata anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con ricorso successivo del 14 luglio 2017, affidato a tre motivi e resistito dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, peraltro, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass.

S.U. n. 7074/2017);sulla base del richiamato principio, qui ribadito, nella fattispecie va qualificato ricorso incidentale l’impugnazione proposta il 14 luglio 2017 da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio;

2. il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 2, 4 e 6 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 91, 107 e 134 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990; la Mammola, sulla premessa che lo scorrimento era stato già definitivamente deliberato dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva affidato al dirigente la sola esecuzione della delibera, sostiene che quest’ultimo era tenuto a procedere allo scorrimento e ad effettuare il necessario impegno di spesa; richiama giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e rileva che la delibera n. 89 del 2008, mai revocata dagl i organi competenti, aveva fatto sorgere il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, la cui efficacia era stata prorogata dall’art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006; svolge, poi, considerazioni non pienamente riferibili alla motivazione della sentenza impugnata e finalizzate, piuttosto, a contraddire gli argomenti sui quali, nel giudizio di merito , la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la propria difesa;

3. la seconda censura del ricorso principale addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.

I comma n. 3 in riferimento ai principi costituzionali, comunitari e dell’ordinamento in tema di legittimo affidamento, certezza dei rapporti giuridici, buona fede, correttezza, ragionevolezza e solidarietà sociale»; la Mammola argomenta sui principi richiamati in rubrica, citando gli artt. 1, 2, 3 e 97 della [OSCURATO:PERSONA], gli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1371 e 1375 del codice civile, la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e deduce, in sintesi, che doveva essere tutelato il legittimo affidamento che i dipendenti utilmente collocatisi in graduatoria avevano riposto sull’esecuzione dello scorrimento deliberato dalla [OSCURATO:PERSONA];

4. con la terza critica la ricorrente incidentale si duole della violazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e deduce che le deliberazioni nn. 88 e 89 della [OSCURATO:PERSONA] hanno valore confessorio quanto all’assoluta necessità di disporre di qualifiche più elevate, alla compatibilità con la situazione di bilancio delle progressioni verticali, alla volontà di assicurare la copertura delle posizioni vacanti attraverso il ricorso allo scorrimento della graduatoria;

5. il quarto motivo del ricorso principale, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 1988 e 2720 cod. civ. e richiama giurisprudenza di merito e di legittimità per sostenere che il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento esonerano il preteso creditore dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale; ad avviso della ricorrente principale la Corte distrettuale, facendo applicazione delle norme richiamate in rubriche, avrebbe dovuto porre a carico della Provincia l’onere di dimostrare l’insussistenza del diritto allo scorrimento della graduatoria;

6. la quinta critica del ricorso incidentale addebita al giudice d’appello «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 I comma n. 5 in riferimento ai motivi 2 e 3 del ricorso in appello e quindi alla prospettata applicazione degli artt. 1988, 2720, 2730 e 2735 c.c.»; deduce la Mammola che l’esame dei due motivi di appello avrebbe permesso di rilevare che «in presenza di chiare manifestazioni di scienza e di volontà dell’amministrazione, si dovevano dare per acclarate le circostanze di fatto e di diritto poste alla base della domanda della ricorrente»;

7. infine il sesto motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia «violazione del procedimento… in riferimento al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. secondo comma n. 4 e 111, sesto comma, Cost. - motivazione insufficiente, in parte omessa ed in parte contraddittoria»; addebita alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente, da un lato, ritenuto valide ed efficaci le delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro escluso il diritto allo scorrimento della graduatoria che su quelle delibere si fondava;8. il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le censure non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che, come evidenziato nello storico di lite, è fondata sul valore meramente programmatico della deliberazione n. 89 del 2008 ( si legge a pag. 4 della motivazione: ….

La deliberazione n. 89 del 2008 non aveva (contrariamente a quanto opinano le parti appellanti) carattere precettivo ma demandava al dirigente ogni decisione al riguardo, tanto desumendosi dal tenore letterale dello stesso atto dal quale emerge che trattavasi di “atto di indirizzo e obiettivo e quindi senza immediato impegno di spesa”); la ricorrente principale: non denuncia alcun vizio direttamente attinente all’interpretazione della delibera in parola, dalla quale il giudice d’appello ha preso le mosse per escludere che fosse sorto un diritto soggettivo allo scorrimento; non lamenta la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali; formula critiche che presuppongono tutte il carattere immediatamente precettivo della delibera in parola e la vincolatività della stessa rispetto alle successive decisioni di competenza dirigenziale, ossia presupposti di fatto smentiti dalla Corte territoriale, alla quale è riservato l’accertamento di merito, ivi compresa la ricerca della volontà dell’autore dell’atto unilaterale;

8.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.S.U. n. 14385/2007).

9. il primo motivo del ricorso incidentale denuncia ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.; deducono i ricorrenti incidentali che hanno errato i giudici di merito nell’escludere la natura precettiva della delibera n. 89/2008 valorizzando la sola parte del testo che dichiarava la delibera medesima «atto di indirizzo e obiettivo e quindi senza immediato impegno di spesa» quando, in realtà, nel rispetto dei canoni di ermeneutica richiamati in rubrica, andava apprezzato l’intero contenuto dell’atto ed il richiamo alla contestuale deliberazione n. 88/2008 di rideterminazione delle piante organiche; ad avviso dei ricorrenti incidentali l’amministrazione provinciale, nel rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe riservato al dirigente la sola gestione della fase successiva all’adozione della delibera, immediatamente esecutiva, ossia l’individuazione dei dipendenti che sulla base della posizione ricoperta in graduatoria potevano aspirare allo scorrimento; addebitano al giudice di appello di non avere in alcun modo considerato la motivazione dell’atto deliberativo ed il richiamo alle trattative intercorse con le rappresentanze sindacali, che avevano formulato la richiesta di procedere alla copertura dei posti vacanti ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci;

10. con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sostengono che l’unico punto devoluto alla cognizione del giudice di appello era quello riguardante il carattere precettivo o meno della delibera n. 89/2009 e,pertanto, non poteva la Corte territoriale affermare, in contrasto anche con le deduzioni della Provincia, che la deliberazione n. 88 era stata superata e resa inefficace da successivi atti deliberativi che avevano diversamente quantificato il fabbisogno del personale;

11. infine con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. ed i ricorrenti incidentali eccepiscono la nullità del capo della decisione inerente alla sopravvenuta inefficacia della delibera n. 88 del 2008, perché affermata in mo do apodittico, con assoluta mancanza di chiarezza e con argomentazioni perplesse ed incomprensibili;

12. il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché, al di là della formulazione della rubrica, nella sostanza si limita a prospettare una diversa esegesi della delibera n. 88/2008 e, quindi, a contrapporre un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello effettuato dalla Corte territoriale; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, secondo cui l’esegesi del cont ratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007 ; Cass. n. 11756 del 2006 ) perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019;Cass. n. 20634 del 2018); èstato precisato e chiarito che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017); quest’ultima evenienza è quella che si riscontra nella fattispecie, perché i ricorrenti incidentali, nel valorizzare altre parti della motivazione della delibera, che a loro dire dovrebbero essere ritenute prevalenti rispetto alla natura programmatica espressamente affermata nel dispositivo, sollecitano questa Corte ad effettuare un esame diretto del documento ed a risolvere l’apparente antinomia fra affermazioni contrastanti contenute nell’atto deliberativo in termini difformi rispetto a quelli espressi dal giudice del merito;

12.1. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che l’esegesi sollecitata dai ricorrenti incidentali si porrebbe a sua volta in contrasto con il criterio imposto dall’art.1367 cod. civ., poiché la tesi secondo cui l’amministrazione si sarebbe vincolata ad effettuare lo scorrimento non considera che la deliberazione, così interpretata, sarebbe affettada nullità per evidente violazione delle regole fissate dal T.U.E.L. quanto alla necessità dell’impegno di spesae dell’adozione degli atti contabili necessari in relazione alla natura dell’obbligazione assunta (sulla nullità degli atti degli enti locali adottati senza la previa imputazione della spesa ove la stessa sia predeterminabile cfr. fra le tante Cass. n. 33768/2019 e Cass. n. 17056/2017);

13. il secondo motivo è infondato; in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice del gravame risulta investito, nell’ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio, destinato a concludersi con una pronuncia che ha effetto sostitutivo della pronuncia impugnata; ne discende che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come quello de l tantum devolutum quantum appellatum, non ostano a che il giudice d’appello renda la pronuncia richiesta alla luce di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tali principi il giudice del gravame che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo, nella motivazione, elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. fra le tante Cass. n. 513/2019, Cass. n. 4566/2023, Cass. n. 4809/2023); nel caso di specie, quindi, essendo in discussione la sussistenza o meno del diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, la Corte territoriale era tenuta a verificare, sulla base della documentazione prodotta, se ricorressero le condizioni in presenza delle quali la posizione giuridica del privato aspirante all’assunzione assume la consistenza del diritto soggettivo, e nel far ciò non era vincolata dalle ragioni prospettate nell’atto appello;

14. infondato è anche il terzo motivo; hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass.

S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass.

S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; il giudice d’appello, oltre ad escludere il carattere immediatamente precettivo della deliberazione n. 89/2008, ha ritenuto che il diniego allo scorrimento della graduatoria opposto dal dirigente si giustificasse in ragione degli atti successivamente adottati dall’amministrazione provinciale (programmi triennali del fabbisogno di personale 2008/2010 e 2009/2011, piani occupazionali riferiti agli anni 2008 e 2009 ed adottati con deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] nn. 331/2008, 95/2009, 232/2009) che avevano escluso la possibilità di riservare posti in organico alle progressioni verticali ed avevano rideterminato la pianta organica in termini diversi rispetto alla deliberazione n. 88/2008; si tratta, quindi, di una motivazione sintetica ma chiara, esente da profili di contraddittorietà e di illogicità, sicché deve essere esclusa l’eccepita nullità della decisione;

15. in via conclusiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile mentre quello incidentale deve essere rigettato, con conseguente condannadi tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; la condanna va pronunciata in via solidale ex art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. in ragione dell’interesse comune delle parti; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principalee dai ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, con vincolo solidale fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17466/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANUCCIO DOMENICOelettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 91 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVIO, RAFFAELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO che li rappresentano e difendono -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17466/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 514 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenerel’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria approvata, con determinazione dirigenziale n. 59 del 29 aprile 2005, all’esito della procedura di progressione verticale e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente a disporre l’inquadramento superiore con decorrenza giuridica ed economica dalla data di esecutività della delibera n. 89 del 2008 o, in subordine, al risarcimento del danno, pari alla retribuzione lorda che sarebbe spettata a ciascun ricorrente qualora fosse stata data corretta esecuzione alla delibera indicata; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa,ha condiviso le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale quanto all’interpretazione dell’atto adottato nell’anno 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha rilevato che l’organo di indirizzo politico, pur demandando al dirigente competente lo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali, aveva espressamente qualificato la deliberazione «atto di indirizzo e obiettivo» e, di conseguenza, non aveva provveduto all’impegno di spesa, altrimenti necessario; 3. il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza amministrativa e di questa Corte, ha escluso che per effetto della deliberazione sopracitata fosse sorto in capo agli appellanti il diritto soggettivo allo scorrimento ed ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Dirigente in data 17 settembre 2009, giustificato da esigenze di carattere programmatico derivanti dai programmi triennali del fabbisogno del personale 2008/2010 e 2009/2011, non ché dai piani occupazionali riferiti agli anni 2008 e 2009 (adottati e rivisitati con deliberazioni della Giunta nn. 331/2008, 95/2009 e 232/2009),che avevano escluso la possibilità di riservare posti in organico alle progressioni verticali; 4. ad avviso del giudice d’appello l’amministrazione, con gli atti deliberativi in parola,aveva privato di legittimità e di efficacia la rideterminazione della pianta organica adottata con la precedente deliberazione n. 88 del 20 maggio 2008, propedeutica alla successiva deliberazione n. 89,approvata nello stesso giorno e posta dagli appellanti a fondamento del loro preteso diritto; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 6. la cassazione della sentenza è stata domandata anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con ricorso successivo del 14 luglio 2017, affidato a tre motivi e resistito dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, peraltro, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. S.U. n. 7074/2017);sulla base del richiamato principio, qui ribadito, nella fattispecie va qualificato ricorso incidentale l’impugnazione proposta il 14 luglio 2017 da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio; 2. il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 2, 4 e 6 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 91, 107 e 134 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990; la Mammola, sulla premessa che lo scorrimento era stato già definitivamente deliberato dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva affidato al dirigente la sola esecuzione della delibera, sostiene che quest’ultimo era tenuto a procedere allo scorrimento e ad effettuare il necessario impegno di spesa; richiama giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e rileva che la delibera n. 89 del 2008, mai revocata dagl i organi competenti, aveva fatto sorgere il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, la cui efficacia era stata prorogata dall’art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006; svolge, poi, considerazioni non pienamente riferibili alla motivazione della sentenza impugnata e finalizzate, piuttosto, a contraddire gli argomenti sui quali, nel giudizio di merito , la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la propria difesa; 3. la seconda censura del ricorso principale addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3 in riferimento ai principi costituzionali, comunitari e dell’ordinamento in tema di legittimo affidamento, certezza dei rapporti giuridici, buona fede, correttezza, ragionevolezza e solidarietà sociale»; la Mammola argomenta sui principi richiamati in rubrica, citando gli artt. 1, 2, 3 e 97 della [OSCURATO:PERSONA], gli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1371 e 1375 del codice civile, la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e deduce, in sintesi, che doveva essere tutelato il legittimo affidamento che i dipendenti utilmente collocatisi in graduatoria avevano riposto sull’esecuzione dello scorrimento deliberato dalla [OSCURATO:PERSONA]; 4. con la terza critica la ricorrente incidentale si duole della violazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e deduce che le deliberazioni nn. 88 e 89 della [OSCURATO:PERSONA] hanno valore confessorio quanto all’assoluta necessità di disporre di qualifiche più elevate, alla compatibilità con la situazione di bilancio delle progressioni verticali, alla volontà di assicurare la copertura delle posizioni vacanti attraverso il ricorso allo scorrimento della graduatoria; 5. il quarto motivo del ricorso principale, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 1988 e 2720 cod. civ. e richiama giurisprudenza di merito e di legittimità per sostenere che il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento esonerano il preteso creditore dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale; ad avviso della ricorrente principale la Corte distrettuale, facendo applicazione delle norme richiamate in rubriche, avrebbe dovuto porre a carico della Provincia l’onere di dimostrare l’insussistenza del diritto allo scorrimento della graduatoria; 6. la quinta critica del ricorso incidentale addebita al giudice d’appello «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 I comma n. 5 in riferimento ai motivi 2 e 3 del ricorso in appello e quindi alla prospettata applicazione degli artt. 1988, 2720, 2730 e 2735 c.c.»; deduce la Mammola che l’esame dei due motivi di appello avrebbe permesso di rilevare che «in presenza di chiare manifestazioni di scienza e di volontà dell’amministrazione, si dovevano dare per acclarate le circostanze di fatto e di diritto poste alla base della domanda della ricorrente»; 7. infine il sesto motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia «violazione del procedimento… in riferimento al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. secondo comma n. 4 e 111, sesto comma, Cost. - motivazione insufficiente, in parte omessa ed in parte contraddittoria»; addebita alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente, da un lato, ritenuto valide ed efficaci le delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro escluso il diritto allo scorrimento della graduatoria che su quelle delibere si fondava;8. il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le censure non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che, come evidenziato nello storico di lite, è fondata sul valore meramente programmatico della deliberazione n. 89 del 2008 ( si legge a pag. 4 della motivazione: …. La deliberazione n. 89 del 2008 non aveva (contrariamente a quanto opinano le parti appellanti) carattere precettivo ma demandava al dirigente ogni decisione al riguardo, tanto desumendosi dal tenore letterale dello stesso atto dal quale emerge che trattavasi di “atto di indirizzo e obiettivo e quindi senza immediato impegno di spesa”); la ricorrente principale: non denuncia alcun vizio direttamente attinente all’interpretazione della delibera in parola, dalla quale il giudice d’appello ha preso le mosse per escludere che fosse sorto un diritto soggettivo allo scorrimento; non lamenta la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali; formula critiche che presuppongono tutte il carattere immediatamente precettivo della delibera in parola e la vincolatività della stessa rispetto alle successive decisioni di competenza dirigenziale, ossia presupposti di fatto smentiti dalla Corte territoriale, alla quale è riservato l’accertamento di merito, ivi compresa la ricerca della volontà dell’autore dell’atto unilaterale; 8.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.S.U. n. 14385/2007). 9. il primo motivo del ricorso incidentale denuncia ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.; deducono i ricorrenti incidentali che hanno errato i giudici di merito nell’escludere la natura precettiva della delibera n. 89/2008 valorizzando la sola parte del testo che dichiarava la delibera medesima «atto di indirizzo e obiettivo e quindi senza immediato impegno di spesa» quando, in realtà, nel rispetto dei canoni di ermeneutica richiamati in rubrica, andava apprezzato l’intero contenuto dell’atto ed il richiamo alla contestuale deliberazione n. 88/2008 di rideterminazione delle piante organiche; ad avviso dei ricorrenti incidentali l’amministrazione provinciale, nel rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe riservato al dirigente la sola gestione della fase successiva all’adozione della delibera, immediatamente esecutiva, ossia l’individuazione dei dipendenti che sulla base della posizione ricoperta in graduatoria potevano aspirare allo scorrimento; addebitano al giudice di appello di non avere in alcun modo considerato la motivazione dell’atto deliberativo ed il richiamo alle trattative intercorse con le rappresentanze sindacali, che avevano formulato la richiesta di procedere alla copertura dei posti vacanti ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci; 10. con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sostengono che l’unico punto devoluto alla cognizione del giudice di appello era quello riguardante il carattere precettivo o meno della delibera n. 89/2009 e,pertanto, non poteva la Corte territoriale affermare, in contrasto anche con le deduzioni della Provincia, che la deliberazione n. 88 era stata superata e resa inefficace da successivi atti deliberativi che avevano diversamente quantificato il fabbisogno del personale; 11. infine con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. ed i ricorrenti incidentali eccepiscono la nullità del capo della decisione inerente alla sopravvenuta inefficacia della delibera n. 88 del 2008, perché affermata in mo do apodittico, con assoluta mancanza di chiarezza e con argomentazioni perplesse ed incomprensibili; 12. il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché, al di là della formulazione della rubrica, nella sostanza si limita a prospettare una diversa esegesi della delibera n. 88/2008 e, quindi, a contrapporre un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello effettuato dalla Corte territoriale; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, secondo cui l’esegesi del cont ratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007 ; Cass. n. 11756 del 2006 ) perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019;Cass. n. 20634 del 2018); èstato precisato e chiarito che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017); quest’ultima evenienza è quella che si riscontra nella fattispecie, perché i ricorrenti incidentali, nel valorizzare altre parti della motivazione della delibera, che a loro dire dovrebbero essere ritenute prevalenti rispetto alla natura programmatica espressamente affermata nel dispositivo, sollecitano questa Corte ad effettuare un esame diretto del documento ed a risolvere l’apparente antinomia fra affermazioni contrastanti contenute nell’atto deliberativo in termini difformi rispetto a quelli espressi dal giudice del merito; 12.1. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che l’esegesi sollecitata dai ricorrenti incidentali si porrebbe a sua volta in contrasto con il criterio imposto dall’art.1367 cod. civ., poiché la tesi secondo cui l’amministrazione si sarebbe vincolata ad effettuare lo scorrimento non considera che la deliberazione, così interpretata, sarebbe affettada nullità per evidente violazione delle regole fissate dal T.U.E.L. quanto alla necessità dell’impegno di spesae dell’adozione degli atti contabili necessari in relazione alla natura dell’obbligazione assunta (sulla nullità degli atti degli enti locali adottati senza la previa imputazione della spesa ove la stessa sia predeterminabile cfr. fra le tante Cass. n. 33768/2019 e Cass. n. 17056/2017); 13. il secondo motivo è infondato; in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice del gravame risulta investito, nell’ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio, destinato a concludersi con una pronuncia che ha effetto sostitutivo della pronuncia impugnata; ne discende che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come quello de l tantum devolutum quantum appellatum, non ostano a che il giudice d’appello renda la pronuncia richiesta alla luce di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tali principi il giudice del gravame che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo, nella motivazione, elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. fra le tante Cass. n. 513/2019, Cass. n. 4566/2023, Cass. n. 4809/2023); nel caso di specie, quindi, essendo in discussione la sussistenza o meno del diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, la Corte territoriale era tenuta a verificare, sulla base della documentazione prodotta, se ricorressero le condizioni in presenza delle quali la posizione giuridica del privato aspirante all’assunzione assume la consistenza del diritto soggettivo, e nel far ciò non era vincolata dalle ragioni prospettate nell’atto appello; 14. infondato è anche il terzo motivo; hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; il giudice d’appello, oltre ad escludere il carattere immediatamente precettivo della deliberazione n. 89/2008, ha ritenuto che il diniego allo scorrimento della graduatoria opposto dal dirigente si giustificasse in ragione degli atti successivamente adottati dall’amministrazione provinciale (programmi triennali del fabbisogno di personale 2008/2010 e 2009/2011, piani occupazionali riferiti agli anni 2008 e 2009 ed adottati con deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] nn. 331/2008, 95/2009, 232/2009) che avevano escluso la possibilità di riservare posti in organico alle progressioni verticali ed avevano rideterminato la pianta organica in termini diversi rispetto alla deliberazione n. 88/2008; si tratta, quindi, di una motivazione sintetica ma chiara, esente da profili di contraddittorietà e di illogicità, sicché deve essere esclusa l’eccepita nullità della decisione; 15. in via conclusiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile mentre quello incidentale deve essere rigettato, con conseguente condannadi tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; la condanna va pronunciata in via solidale ex art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. in ragione dell’interesse comune delle parti; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principalee dai ricorrenti incidentali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, con vincolo solidale fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Sentenza Cassazione n. 09986/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris