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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26535/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 4, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 19.6.2013 al 30.9.2013 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, 648 cod.pen. e art.7 d.l. n. 152 del 1991.

Lo stesso era stato accusato del delitto di riciclaggio perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva versato sul suo conto corrente assegni bancari con il fine di ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa.

Dopo una prima condanna in primo grado, con sentenza in data 7.10.2016, passata in giudicato il 21.2.2017, la Corte d'appello di Catanzaro lo aveva assolto dal reato a lui contestato perché il fatto non costituisce reato.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo.

Con detto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.. e art. 3 Cost. nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta che ha dato causa alla detenzione e ostativa al riconoscimento della riparazione.

Assume che il Ruffo si era trovato implicato nel procedimento penale solo perché, in quanto titolare di un grosso impianto di gestione dei carburanti, si era prestato a negoziare gli assegni relativi alla sponsorizzazione della squadra dilettantistica di calcio SSC [OSCURATO:PERSONA] il cui presidente era [OSCURATO:PERSONA], suo vecchio amico.

Tale circostanza peraltro era stata riferita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa del Ruffo ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili.

Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputatcrY il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già tgti se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi fin qui enucleati, considerata la contestazione del reato di riciclaggio posto a base dell'emissione dell'ordinanza custodiale, ha rigettato la domanda ritenendo che la condotta del Russo fosse connotata da gravi elementi di colpa.In tal senso la Corte territoriale ha illustrato il quadro indiziario presente all'epoca dell'adozione della misura in cui, alla luce delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la S.S.C.

Rossanese, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], sotto la veste di consistenti entrate a titolo di sponsorizzazione in realtà mascherava i proventi di attività illecite per agevolare la consorteria di'ndrangheta Acri-Morfò.

Molti degli assegni versati transitavano sul conto corrente del benzinaio [OSCURATO:PERSONA] il quale poi provvedeva a restituire il denaro pulito agli esponenti della cosca.

Tali dichiarazioni trovavano peraltro riscontro negli accertamenti svolti dalla RG. da cui risultava che dalla documentazione contabile della società a fronte di consistenti elargizioni non si riscontravano operazioni passive.

Ebbene, correttamente detti elementi sono stati ritenuti dalla Corte territoriale integranti quanto meno una condotta connivente del Ruffo. che certamente non ignorava il transito di detti assegni, peraltro di rilevante importo, sul suo conto.

Inoltre, come posto in rilievo, il Ruffo nel corso dell'interrogatorio aveva affermato di conoscere gli emittenti che per lui rappresentavano una garanzia e di aver ricevuto gli assegni per cortesia per poi cambiarli per una somma di pari importo.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 4, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 19.6.2013 al 30.9.2013 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, 648 cod.pen. e art.7 d.l. n. 152 del 1991. Lo stesso era stato accusato del delitto di riciclaggio perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva versato sul suo conto corrente assegni bancari con il fine di ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa. Dopo una prima condanna in primo grado, con sentenza in data 7.10.2016, passata in giudicato il 21.2.2017, la Corte d'appello di Catanzaro lo aveva assolto dal reato a lui contestato perché il fatto non costituisce reato. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.. e art. 3 Cost. nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta che ha dato causa alla detenzione e ostativa al riconoscimento della riparazione. Assume che il Ruffo si era trovato implicato nel procedimento penale solo perché, in quanto titolare di un grosso impianto di gestione dei carburanti, si era prestato a negoziare gli assegni relativi alla sponsorizzazione della squadra dilettantistica di calcio SSC [OSCURATO:PERSONA] il cui presidente era [OSCURATO:PERSONA], suo vecchio amico. Tale circostanza peraltro era stata riferita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa del Ruffo ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputatcrY il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già tgti se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi fin qui enucleati, considerata la contestazione del reato di riciclaggio posto a base dell'emissione dell'ordinanza custodiale, ha rigettato la domanda ritenendo che la condotta del Russo fosse connotata da gravi elementi di colpa.In tal senso la Corte territoriale ha illustrato il quadro indiziario presente all'epoca dell'adozione della misura in cui, alla luce delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la S.S.C. Rossanese, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], sotto la veste di consistenti entrate a titolo di sponsorizzazione in realtà mascherava i proventi di attività illecite per agevolare la consorteria di'ndrangheta Acri-Morfò. Molti degli assegni versati transitavano sul conto corrente del benzinaio [OSCURATO:PERSONA] il quale poi provvedeva a restituire il denaro pulito agli esponenti della cosca. Tali dichiarazioni trovavano peraltro riscontro negli accertamenti svolti dalla RG. da cui risultava che dalla documentazione contabile della società a fronte di consistenti elargizioni non si riscontravano operazioni passive. Ebbene, correttamente detti elementi sono stati ritenuti dalla Corte territoriale integranti quanto meno una condotta connivente del Ruffo. che certamente non ignorava il transito di detti assegni, peraltro di rilevante importo, sul suo conto. Inoltre, come posto in rilievo, il Ruffo nel corso dell'interrogatorio aveva affermato di conoscere gli emittenti che per lui rappresentavano una garanzia e di aver ricevuto gli assegni per cortesia per poi cambiarli per una somma di pari importo. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condann
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