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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34090/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0132U7R ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16168/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata motivazione sulle cause di non punibilità, è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità, riguardando istanza di concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena, oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0132U7R ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16168/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata motivazione sulle cause di non punibilità, è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità, riguardando istanza di concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena, oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.
Sentenza Cassazione n. 34090/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris