CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 20900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 668/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41888/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova con la quale, per quanto qui rileva, era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato. 2. Deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 629 bis cod.proc.pen. e art. 420 bis, 604 comma 5 bis cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che non sussistesse la incolpevole mancata conoscenza del procedimento senza compiere alcun approfondimento a fronte della copiosa documentazione posta a sostegno della richiesta di rescissione del giudicato e, se è pur vero che il difensore di fiducia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20900/2025 Roma, lì, 05/06/2025 nominato nel giudizio di appello avrebbe potuto chiedere la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 604 comma 5 bis cod.proc.pen., non di meno, il difensore che non aveva nessun rapporto diretto con il ricorrente, non aveva la concreta possibilità di eccepire la nullità essendosi limitato ad eccepire la nullità della dichiarazione di irreperibilità già avanzata dal difensore d’ufficio. Non avrebbe considerato, la corte territoriale, il disposto di cui all’art. 489 cod.proc.pen. nella parte in cui ha previsto che l’imputato venga rimesso in termini se fornisce la prova di non essere stato in grado di comparire al processo e di non aver potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento. Infine, non avrebbe considerato le novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia sulla disciplina della rescissione del giudicato e della dichiarazione di assenza per superare gli indici presuntivi di conoscenza che conducevano alla dichiarazione di assenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Va, in primo luogo, rammentato che l’art. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizioni transitorie prevede che: “1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”. Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze di rescissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenza dell’imputato prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa ad opera del d.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, al comma 2 dell’art. 629 bis cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Ciò posto, la sentenza della quale si chiede la rescissione del giudicato è stata pronunciata dalla Corte d’appello il 04/12/2018, irr. il 10/12/2019, e dunque si applica la disciplina previgente. Va, ancora, rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui argomenta che per l’individuazione della norma da applicare si debba fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza, bensì dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della pronuncia di condanna passata in giudicato, principio ritenuto applicabile al diverso caso, sotto la vigenza dell’art. 625 ter cod.proc.pen., per la rescissione del giudicato di sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che aveva introdotto l’art. 629 bis cod.proc.pen. poi modificato dalla legge Cartabia. 3. L’ordinanza impugnata, nel rigettare l’istanza di rescissione del giudicato, ha argomentato che non solo non era stata data la prova che l’assenza per tutti i gradi di giudizio fosse dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo, ma che dall’esame degli atti era dimostrato che l’istante si fosse sottratto al processo riparando all’estero dopo l’arresto in flagranza del coimputato in data 19/07/2009. In particolare, secondo il provvedimento impugnato, dalla disamina degli atti era evincibile che la fuga all’estero, repentina di un soggetto, benché straniero, con forte radicamento sul territorio italiano, verso il paese di origine, era frutto della deliberata intenzione di sottrarsi alla cattura e al processo, essendo pienamente a conoscenza, perchè informato dal fratello, della circostanza che fosse ricercato da cui la conclusione dell’insussistenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo in un contesto nel quale il difensore d’ufficio era in possesso del numero di telefono cellulare del ricorrente. Il provvedimento impugnato, contrariamente all’assunto difensivo, non trae la dimostrazione della mancata incolpevole conoscenza del processo dalla mera condizione di latitanza, che, a mente dell’art. 420-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente alla riforma introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 e applicabile al caso in esame, prevedeva che si desse a luogo al giudizio in assenza dell'imputato anche quando questi si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, ma da elementi tratti dagli atti (dichiarazioni del fratello, conoscenza del numero di telefono cellulare da parte del difensore d’ufficio) che congiuntamente letti, in assenza di qualsiasi allegazione difensiva contraria, erano logicamente dimostrativi della mancata conoscenza colpevole avendo l’istante deciso di darsi alla fuga, all’indomani dell’arresto del coindagato, e così sottrarsi al processo. Dunque, lo stato di latitanza, che legittimava il procedimento in assenza, non era il solo indice della mancata incolpevole conoscenza del processo, avendo i giudici del merito compiuto una verifica in concreto della conoscenza e reso una motivazione corretta in diritto e in quanto non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede. Come affermato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420, con specifico riferimento alla condizione di latitanza, le Sezioni Unite hanno escluso che essa possa automaticamente risolversi nella piena consapevolezza dell'esistenza e del contenuto del procedimento, ricordando che le decisioni della Corte Edu che hanno rilevato l'inadeguatezza del vecchio sistema contumaciale con i principi convenzionali sono intervenute in casi di soggetti non solo contumaci ma anche latitanti (v. Corte Edu, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia; Corte Edu, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia; Corte Edu, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia). Secondo poi le Sezioni unite Lovric, (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric) «l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza». In altri termini, l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte territoriale là dove ha argomentato la non incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sulla scorta degli elementi in atti come sopra compiutamente riportati. 4. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci