Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10572/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13213/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 2266/24/14, depositata il 13 novembre 2014.

Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 2266/24/14 del 13/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP) n. 365/04/12, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione della mancata sottoposizione ad IVA di una fattura emessa per opere straordinarie e, nella prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, erroneamente ritenute esenti in quanto concernenti un rimborso di somme anticipate per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

1.2. la CTR, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che le opere eseguite erano state effettuate direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva ammortizzate ed aveva detratto VIVA relativa alle spese sostenute, senza che risultasse che la società contribuente avesse agito su mandato della proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché non sussistevano i presupposti applicativi dell'esenzione di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidata ad un unico motivo;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 2 Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., violazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione orale, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la fattura emessa dalla società contribuente a titolo di rimborso delle opere realizzate per conto del comodante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non sia esente IVA ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972;

1.1. il motivo va disatteso;

1.2. volendo provare a ricondurre i diversi profili di doglianza a specifici motivi di impugnazione, superando il (facile) rilievo formale di inammissibilità in ragione di una censura congiunta confusamente proposta (cfr. Cass. n. 26790 del 23/10/2018), può ritenersi che la società contribuente si duole: a) di un vizio di nullità della sentenza per non avere la CTR preso in esame i rilievi proposti in sede di discussione orale; b) di un vizio di violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo il mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] insito nel contratto di comodato modale stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; c) di un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] all'effettuazione delle opere in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;

1.3. orbene, la censura sub a) è inammissibile per difetto di specificità, non risultando agli atti gli esiti della discussione orale in ordine alla natura del contratto stipulato inter partes e alle conseguenze giuridiche dello stesso, né essendo stato integralmente riprodotto e allegato il menzionato contratto; 3 Cons. est.

G.M.

Nonno

1.4. la censura sub b) è inammissibile perché intende fornire un'interpretazione diversa del contratto di comodato dedotto in giudizio senza indicare quali siano i canoni interpretativi violati dalla CTR;

1.4.1. la censura è, comunque, infondata;

1.4.2. l'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 così recita: «Non concorrono a formare la base imponibile: (...) 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate»;

1.4.3. nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla stessa prospettazione della ricorrente: a) le spese sostenute dal comodatario sono spese straordinarie non urgenti e le stesse andrebbero rimborsate dal comodante solo alla fine del rapporto; b) l'ammortizzazione delle stesse da parte della contribuente implica che i costi siano stati sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio interesse, mentre la disposizione citata riguarda il caso della spese anticipate dal mandatario per conto del mandante;

1.5. la censura sub c), infine, è inammissibile in presenza di una doppia conforme di merito, che impedisce la proposizione dei vizi di motivazione con riferimento ai ricorsi in appello depositati successivamente all'il settembre 2012 (principio applicabile anche al giudizio tributario: Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014): nella specie, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, il ricorso in appello è stato depositato il 19/07/2013;

2. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 191.824,00; 4 Cons. est.

G.M.

Nonno

2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13213/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 2266/24/14, depositata il 13 novembre 2014. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2266/24/14 del 13/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP) n. 365/04/12, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione della mancata sottoposizione ad IVA di una fattura emessa per opere straordinarie e, nella prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, erroneamente ritenute esenti in quanto concernenti un rimborso di somme anticipate per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che le opere eseguite erano state effettuate direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva ammortizzate ed aveva detratto VIVA relativa alle spese sostenute, senza che risultasse che la società contribuente avesse agito su mandato della proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché non sussistevano i presupposti applicativi dell'esenzione di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidata ad un unico motivo; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 2 Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., violazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione orale, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la fattura emessa dalla società contribuente a titolo di rimborso delle opere realizzate per conto del comodante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non sia esente IVA ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; 1.1. il motivo va disatteso; 1.2. volendo provare a ricondurre i diversi profili di doglianza a specifici motivi di impugnazione, superando il (facile) rilievo formale di inammissibilità in ragione di una censura congiunta confusamente proposta (cfr. Cass. n. 26790 del 23/10/2018), può ritenersi che la società contribuente si duole: a) di un vizio di nullità della sentenza per non avere la CTR preso in esame i rilievi proposti in sede di discussione orale; b) di un vizio di violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo il mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] insito nel contratto di comodato modale stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; c) di un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] all'effettuazione delle opere in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 1.3. orbene, la censura sub a) è inammissibile per difetto di specificità, non risultando agli atti gli esiti della discussione orale in ordine alla natura del contratto stipulato inter partes e alle conseguenze giuridiche dello stesso, né essendo stato integralmente riprodotto e allegato il menzionato contratto; 3 Cons. est. G.M. Nonno 1.4. la censura sub b) è inammissibile perché intende fornire un'interpretazione diversa del contratto di comodato dedotto in giudizio senza indicare quali siano i canoni interpretativi violati dalla CTR; 1.4.1. la censura è, comunque, infondata; 1.4.2. l'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 così recita: «Non concorrono a formare la base imponibile: (...) 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate»; 1.4.3. nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla stessa prospettazione della ricorrente: a) le spese sostenute dal comodatario sono spese straordinarie non urgenti e le stesse andrebbero rimborsate dal comodante solo alla fine del rapporto; b) l'ammortizzazione delle stesse da parte della contribuente implica che i costi siano stati sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio interesse, mentre la disposizione citata riguarda il caso della spese anticipate dal mandatario per conto del mandante; 1.5. la censura sub c), infine, è inammissibile in presenza di una doppia conforme di merito, che impedisce la proposizione dei vizi di motivazione con riferimento ai ricorsi in appello depositati successivamente all'il settembre 2012 (principio applicabile anche al giudizio tributario: Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014): nella specie, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, il ricorso in appello è stato depositato il 19/07/2013; 2. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 191.824,00; 4 Cons. est. G.M. Nonno 2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris