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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36512/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12603/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocatoFRANZONI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 134/2021depositata il 12/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 12603/2021 Cron.

Rep.

C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Brescia convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, affinché fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento dei contratti agrari stipulati, ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, tra il convenuto e la proprietaria dei terreni società [OSCURATO:PERSONA], assoggettata ad esecuzione forzata e perciò rappresentata in giudizio dal creditore esecutante.

L’Istituto chiese che, dichiarata la risoluzione per inadempimento, il Contrini fosse condannato a rilasciare l’immobile pignorato libero da persone e cose e condannato al pagamento dei canoni di affitto arretrati per la somma di euro 42.376, il tutto a favore della procedura esecutiva R.G. n. 854 del 2015 del Tribunale di Brescia.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e lo condannò al pagamento della somma di euro 47.673 a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi, rivalutazione e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 12 marzo 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Esaminando la questione del difetto di legittimazione passiva ribadita dall’appellante, la Corte territoriale ha osservato che il Contrini aveva sostenuto di aver ceduto il contratto di affitto agrario alla società Eroma senza fornire la prova della data certa dell’avvenuta cessione e senza dimostrare di aver ottenuto il previo consenso del contraente ceduto, costituito nella specie dal custode giudiziale, in considerazione dell’avvenuta espropriazione promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo affittato.

Detta cessione, tra l’altro, era avvenuta – secondo la prospettazione del Contrini – in data addirittura precedente la costituzione della società cessionaria, di talché l’eccezione risultava evidentemente priva di fondamento.

Dovevano poi ritenersi infondati anche i motivi di appello relativi all’esistenza di presunti crediti per migliorie apportate al fondo, da dedurre in compensazione, e alla mancata concessione del termine di grazia, dato che proprio la formulazione dell’eccezione di compensazione manifestava la volontà dell’affittuario di proseguire la lite.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste con “memoria di costituzione” l’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Brescia, al solo fine di essere aggiornato circa gli esiti del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e carente motivazione in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione ad agire.

Osserva il ricorrente che nel caso in esame la legittimazione ad agire in capo all’Istituto vendite giudiziarie troverebbe il suo fondamento nell’autorizzazione resa dal Giudice dell’esecuzione, adottata nell’ambito della gestione e conservazione del bene immobile pignorato.

Dalla lettura del documento autorizzativo, che il ricorrente inserisce nel corpo del ricorso, risulterebbe che il Giudice aveva individuato i soggetti che, in apparenza senza titolo, occupavano l’immobile pignorato; e fra questi non era indicato «né il proprietario del bene né il signor [OSCURATO:PERSONA]».

Deriverebbe da ciò che l’azione promossa dall’Istituto sarebbe stata proposta da soggetto privo di potere rappresentativo.

Su tale punto la sentenza avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi.

1.1. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.

1.2. L’inammissibilità deriva, innanzitutto, dalla sua evidente contraddittorietà.

Mentre dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il Contrini aveva eccepito, in sede di merito, il proprio difetto di legittimazione passiva per la presunta cessione del contratto di affitto ad una società, nel ricorso odierno il ricorrente sostiene una tesi diversa, e cioè che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe indicato il suo nome tra i destinatari della causa, per cui si tratterebbe di un difetto di legittimazione attiva dell’Istituto attore, che avrebbe agito senza averne il potere.

A tale semplice rilievo occorre aggiungere, in relazione alla prospettata questione, che il provvedimento del Giudice dell’esecuzione trascritto in parte nel ricorso è illeggibile.

Dalla consultazione del fascicolo telematico, nel quale il provvedimento è leggibile, risulta che una parte, che probabilmente era quella creditrice, aveva dichiarato di concordare col G.E. nel senso di indirizzare lo sfratto verso la società Eroma; ma l’autorizzazione resa del giudice, aggiunta a penna a margine, consentiva all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di provvedere allo sfratto dell’occupante l’immobile pignorato, senza precisazioni ulteriori.

Tutto ciò senza contare che l’atto ora richiamato non risulta essere stato autenticato dal ricorrente, né da esso emerge se sulla questione oggi proposta si sia o meno discusso in primo grado e, eventualmente, in grado di appello.

Ma non è tutto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aggiungere che, in disparte l’evidente genericità della censura, il vizio di pretesa nullità della sentenza è, in realtà, una censura di vizio di motivazione prospettato con una formulazione non più prevista dalla legge e, in quanto tale, inammissibile.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Poiché l’Istituto vendite giudiziarie ha depositato in questa sede una semplice memoria di costituzione, e non un vero e proprio controricorso, la Corte ritiene di non dover provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Non si deve disporre l’obbligo, a carico del ricorrente, di versamento del doppio del contributo, trattandosi di causa agraria esente per legge.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12603/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocatoFRANZONI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 134/2021depositata il 12/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12603/2021 Cron. Rep. C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Brescia convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, affinché fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento dei contratti agrari stipulati, ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, tra il convenuto e la proprietaria dei terreni società [OSCURATO:PERSONA], assoggettata ad esecuzione forzata e perciò rappresentata in giudizio dal creditore esecutante. L’Istituto chiese che, dichiarata la risoluzione per inadempimento, il Contrini fosse condannato a rilasciare l’immobile pignorato libero da persone e cose e condannato al pagamento dei canoni di affitto arretrati per la somma di euro 42.376, il tutto a favore della procedura esecutiva R.G. n. 854 del 2015 del Tribunale di Brescia. Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e lo condannò al pagamento della somma di euro 47.673 a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi, rivalutazione e con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 12 marzo 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Esaminando la questione del difetto di legittimazione passiva ribadita dall’appellante, la Corte territoriale ha osservato che il Contrini aveva sostenuto di aver ceduto il contratto di affitto agrario alla società Eroma senza fornire la prova della data certa dell’avvenuta cessione e senza dimostrare di aver ottenuto il previo consenso del contraente ceduto, costituito nella specie dal custode giudiziale, in considerazione dell’avvenuta espropriazione promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo affittato. Detta cessione, tra l’altro, era avvenuta – secondo la prospettazione del Contrini – in data addirittura precedente la costituzione della società cessionaria, di talché l’eccezione risultava evidentemente priva di fondamento. Dovevano poi ritenersi infondati anche i motivi di appello relativi all’esistenza di presunti crediti per migliorie apportate al fondo, da dedurre in compensazione, e alla mancata concessione del termine di grazia, dato che proprio la formulazione dell’eccezione di compensazione manifestava la volontà dell’affittuario di proseguire la lite. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resiste con “memoria di costituzione” l’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Brescia, al solo fine di essere aggiornato circa gli esiti del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e carente motivazione in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione ad agire. Osserva il ricorrente che nel caso in esame la legittimazione ad agire in capo all’Istituto vendite giudiziarie troverebbe il suo fondamento nell’autorizzazione resa dal Giudice dell’esecuzione, adottata nell’ambito della gestione e conservazione del bene immobile pignorato. Dalla lettura del documento autorizzativo, che il ricorrente inserisce nel corpo del ricorso, risulterebbe che il Giudice aveva individuato i soggetti che, in apparenza senza titolo, occupavano l’immobile pignorato; e fra questi non era indicato «né il proprietario del bene né il signor [OSCURATO:PERSONA]». Deriverebbe da ciò che l’azione promossa dall’Istituto sarebbe stata proposta da soggetto privo di potere rappresentativo. Su tale punto la sentenza avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi. 1.1. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. 1.2. L’inammissibilità deriva, innanzitutto, dalla sua evidente contraddittorietà. Mentre dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il Contrini aveva eccepito, in sede di merito, il proprio difetto di legittimazione passiva per la presunta cessione del contratto di affitto ad una società, nel ricorso odierno il ricorrente sostiene una tesi diversa, e cioè che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe indicato il suo nome tra i destinatari della causa, per cui si tratterebbe di un difetto di legittimazione attiva dell’Istituto attore, che avrebbe agito senza averne il potere. A tale semplice rilievo occorre aggiungere, in relazione alla prospettata questione, che il provvedimento del Giudice dell’esecuzione trascritto in parte nel ricorso è illeggibile. Dalla consultazione del fascicolo telematico, nel quale il provvedimento è leggibile, risulta che una parte, che probabilmente era quella creditrice, aveva dichiarato di concordare col G.E. nel senso di indirizzare lo sfratto verso la società Eroma; ma l’autorizzazione resa del giudice, aggiunta a penna a margine, consentiva all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di provvedere allo sfratto dell’occupante l’immobile pignorato, senza precisazioni ulteriori. Tutto ciò senza contare che l’atto ora richiamato non risulta essere stato autenticato dal ricorrente, né da esso emerge se sulla questione oggi proposta si sia o meno discusso in primo grado e, eventualmente, in grado di appello. Ma non è tutto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aggiungere che, in disparte l’evidente genericità della censura, il vizio di pretesa nullità della sentenza è, in realtà, una censura di vizio di motivazione prospettato con una formulazione non più prevista dalla legge e, in quanto tale, inammissibile. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Poiché l’Istituto vendite giudiziarie ha depositato in questa sede una semplice memoria di costituzione, e non un vero e proprio controricorso, la Corte ritiene di non dover provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non si deve disporre l’obbligo, a carico del ricorrente, di versamento del doppio del contributo, trattandosi di causa agraria esente per legge. P.Q.M.
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